Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21327 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 20/10/2016), n.21327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8439/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE GLENDI, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Gianluca Calderara per delega dell’Avvocato Luigi

Manzi difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di A.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado la quale aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRPEF (OMISSIS), trattenuta dal Fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Con l’unico motivo – rubricato: omesso esame di fatto discusso e decisivo ai semi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione – la ricorrente lamenta che la Commissione regionale non aveva esaminato la certificazione ufficiale del Fondo Pensioni e l’estratto conto del libro matricola, mentre la documentazione, prodotta dalla controparte e valutata in sentenza, non poteva sostituire una certificazione ufficiale della Banca.

Il mezzo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/14) hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

La citata sentenza n. 8053/14 ha, altresì, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio.fireii, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, la censura – ammissibile (non trovando applicazione l’art. 348 ter c.p.c., per essere stato il giudizio di appello introdotto anteriormente alla data del giorno 11.9.2012)- non integrai suddetti requisiti laddove non individua con specificità un “fatto storico” il cui esame sia stato omesso quanto, piuttosto, censura, inammissibilmente, la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Giudice di appello.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della soccombente alle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione in favore del controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 900, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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