Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21327 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., con domicilio eletto in Roma, Via Giulia di

Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. DE PAOLA Gabriele, che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bologna n.

rep. 765 depositato il 1 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.V. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso con i quali si censura l’impugnato decreto per avere disposto l’integrale compensazione delle spese pur in presenza dell’accoglimento della domanda sono fondati in quanto non è congrua la motivazione che giustifica tale pronuncia con la mancanza di contestazioni da parte dell’Amministrazione, posto che questa ha pur sempre dato causa al giudizio omettendo di riconoscere stragiudizialmente il diritto azionato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito e di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 550,00 di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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