Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21327 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2017, (ud. 09/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13721-2015 proposto da:

ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO TOTINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN LUCA MORSELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO GRAGNOLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/03/2015 R.G.N. 646/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per l’estinzione in subordine

cessazione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 267 del 2015, rigettava l’impugnazione proposta dalla società Arletti pavimentazioni stradali s.r.l. nei confronti di P.M., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Modena n. 130/14.

2. Il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice in quanto di natura disciplinare e non preceduto dalla preventiva contestazione degli addebiti e dall’espletamento del procedimento disciplinare stesso, atteso che non era stata contrastata la sussistenza dei requisiti dimensionali per l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la società datrice di lavoro prospettando due motivi di impugnazione.

4. Resiste P.M. con controricorso.

5. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato atto di rinuncia vistato dal difensore della controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla decisione in ragione della rinuncia al ricorso, atteso che quest’ultima sottoscritta dal difensore dotato di procura speciale è stata vistata dal difensore della controparte che non risulta avere avuto analoga procura.

2. L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo (cfr., Cass., n. 12743 del 2016, n. 2259 del 2013, S.U., n. 3876 del 2010), denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato la sussistenza di tale interesse (Cass., S.U., n. 25278 del 2006; ex multis, Cass., n. 24956 del 2014).

3. Le spese vanno compensate in conformità alle pattuizioni intervenute al riguardo.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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