Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21325 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21325

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27447-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2776/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/11/2010 R.G.N. 506/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA per l’Avvocato ROMBO LUCIANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brindisi, accogliendo per quanto di ragione la domanda della collaboratrice scolastica D.M.D. nei confronti dell’Inail, le riconobbe il diritto ad ottenere l’indennità per inabilità temporanea assoluta per giorni quaranta a seguito di sinistro stradale occorsole il (OMISSIS).

La Corte d’appello di Lecce, nel respingere l’impugnazione dell’Inail, ha spiegato che era nuova e come tale inammissibile l’eccezione del difetto di legittimazione passiva svolta dalla difesa di tale istituto che aveva indicato come titolare del rapporto assicurativo la “Gestione per conto dello Stato”. In ogni caso, secondo la Corte di merito, anche se la valutazione della indennizzabilità degli infortuni patiti dai dipendenti statali rientrava nella competenza esclusiva dell’Inail, una volta avvenuta la liquidazione del danno lo stesso istituto assicuratore aveva titolo per regolare i conti con l’amministrazione statale in virtù del rapporto diretto che lo legava a quest’ultima.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi.

Rimane solo intimata la D.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INAIL deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127 e del D.M. 10 ottobre 1985, n. 121500, art. 2 (art. 360 n. 3 c.p.c.), mentre con il secondo motivo denunzia la falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, n. 1 (art. 360, n. 3).

2. L’Inail sostiene, anzitutto, che trattandosi di dipendente statale l’infortunio in oggetto ricadeva sotto la disciplina del sistema della speciale “Gestione per conto dello Stato” di cui al citato del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127 e che, pertanto, era erronea la sentenza impugnata laddove era stato affermato che detta eccezione era stata proposta per la prima volta solo in appello, non avendo la Corte di merito considerato che la stessa era stata, invece, già sollevata con la memoria di costituzione in primo grado e che, in ogni caso, non si era in presenza di un’eccezione in senso proprio, con la conseguenza che poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice.

3. Inoltre, l’Inail sostiene che l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, costituente una prestazione economica a carattere assistenziale, è esclusa per i dipendenti statali in quanto i medesimi, durante il periodo di astensione dal lavoro, percepiscono per intero la retribuzione dal datore di lavoro, la qual cosa assicura loro i mezzi di sostentamento.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

Anzitutto per quel che concerne il motivo del difetto di legittimazione passiva, respinto dalla Corte di merito in quanto ritenuto tardivamente proposto, si osserva che al riguardo questa Corte (Cass. sez. lav. n. 13323 del 12.9.2002) ha avuto modo di precisare che “in relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell’INAIL, invece che nei confronti dell’amministrazione pubblica, dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva “ad causam”, rilevabile d’ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto.” (conf. a Cass. sez. lav. n. 11337 del 10.11.1998).

Ma anche avendosi riguardo alla questione della rilevabilità del difetto di titolarità del diritto (qui all’indennità di temporanea da parte di una dipendente statale che l’Inail contestava sin dal primo grado) va considerato che, come si evince pure dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016, “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.”

5. Nel merito, appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento.

Va richiamato, anzitutto, il disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 127, comma 2, il quale dispone che “Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità”.

Rileva, inoltre, il D.M. 10 ottobre 1985, art. 2 del Ministero del lavoro (Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL) in base al quale “Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dsel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 124 e successive modificazioni ed integrazioni”.

6. Da ciò si evince che l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL è esclusa per i dipendenti statali, anche perchè gli stessi durante il periodo di astensione dal lavoro, dovuto ad infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 11737/2016).

In effetti, l’indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, per cui tale finalità viene meno se il lavoratore percepisce per intero la retribuzione nello stesso periodo.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto la domanda originaria deve essere rigettata nel merito.

Le spese dell’intero procedimento devono essere compensate considerata la particolarità e la novità della questione trattata.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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