Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21324 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., quale erede di M.G.P., con

domicilio eletto in Roma, Via Baiamonti n. 4, presso l’Avv. LIPPI

Andrea che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Alessandro

Marchetti, come da procura a margine de ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 559/08

V.G. depositato il 15 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. Simonetta Marchetti per delega dell’Avv. Alessandro

Marchetti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A., che agisce quale erede di M.G. P., ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 11.200,00 per anni quattordici di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal novembre 1981 al settembre 2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con cui si censura l’errore materiale in cui è incorso il giudice del merito nell’individuare in anni quattordici la durata irragionevole del giudizio presupposto è fondato in quanto la Corte d’appello ha calcolato tale periodo dopo aver premesso che il termine di ragionevole durata è di tre anni a fronte di una durata complessiva di anni ventisei.

Le ulteriori censure relative alla quantificazione dell’indennizzo e alla regolazione delle spese sono assorbite, dovendosi procedere a nuovo giudizio in proposito.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, tenuto presente il principio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile protrattisi per lungo tempo può essere liquidato in via forfettaria e quanto liquidato in analoghe fattispecie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 13.000,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso come in parte motiva, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 13.000,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo nonchè delle spese del giudizio che liquida, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, e quanto alla fase di legittimità in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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