Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21324 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.14/09/2017),  n. 21324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27625-2011 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN ORIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO OLIVIERO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1023/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/02/2011 R.G.N. 7711/2007;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 10.2-18.2.2011 (nr. 1023/2011) la Corte di appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (in data 15.5.2007) – che aveva respinto la domanda proposta dall’appellante nei confronti di POSTE ITALIANE spa per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti di causa per il periodo 4.12.2003- 14.2.2004 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo – ritenendo la nullità della notifica del ricorso in appello, effettuata presso la parte personalmente invece che presso il difensore costituito;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.A., affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese POSTE ITALIANE spa;

che il P.G. in data 29.3.2017 ha chiesto accogliersi il ricorso;

che le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 3, deducendo che la rinnovazione della notifica dell’appello era stata validamente effettuata presso la parte personalmente, ai sensi della norma citata, giacchè era decorso l’anno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata; ha invocato a sostegno dell’assunto l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte in data 1.2.2006 nr. 2197;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso, intendendosi dare continuità al consolidato orientamento di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. 26 aprile 2011 n. 9344; Cass. 29 settembre 2004 n. 19576; Cass. 5 luglio 2000 n. 8995, Cass. 2430/98, Cass. 8122/96, Cass. 3690/96, Cass. 8711/93) secondo cui ciò che rileva ai fini dell’art. 330 c.p.c. è la data della proposizione dell’impugnazione, che si effettua nel rito del lavoro mediante il deposito del ricorso in cancelleria e non quella della relativa notifica, la quale, pertanto nel rito speciale, ancorchè sia eseguita oltre l’anno, non può essere fatta alla parte personalmente. Invero l’art. 330 c.p.c., comma 3, seppure formulato in termini tendenzialmente omnicomprensivi (“in ogni altro caso”), disciplina la proposizione dell’impugnazione (“l’impugnazione se è ancora ammessa si notifica “) e non la notifica di un atto di impugnazione già proposto. Ne deriva che nel rito del lavoro qualora il ricorso in appello sia stato depositato presso la cancelleria del giudice d’appello entro l’anno dal deposito della sentenza di primo grado la notifica della impugnazione, anche se avvenuta dopo la scadenza dell’anno, va eseguita, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 1, al procuratore costituito in primo grado e non alla parte personalmente.

Tale assunto non è contraddetto dal recente arresto di Cassazione sez.lav. 20.1.2015 nr. 857, relativo alla rinotifica del ricorso in cassazione, giacchè in questa sede di legittimità la impugnazione è proposta con la notifica del ricorso e non il suo deposito.

Da ultimo non vi è ragione di rimeditare tale orientamento alla luce del precedente delle Sezioni Unite invocato dal ricorrente, che non attiene al rito del lavoro ma alle impugnazioni ordinarie, nelle quali la proposizione dell’impugnazione coincide con la notifica dell’atto di impugnazione.

che pertanto il ricorso deve essere respinto;

che le spese vengono regolate come da dispositivo, secondo la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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