Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21323 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.14/09/2017),  n. 21323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27624-2011 proposto da:

T.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGNESE GUALTIERI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.R. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7892/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/03/2011 R.G.N. 5920/2006;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 25.11.2010-16.3.2011 (nr. 7892/2010) la Corte di Appello di Napoli ha accolto parzialmente l’appello proposto da POSTE ITALIANE spa avverso la sentenza del Tribunale di ARIANO IRPINO (nr. 424/2006), che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra POSTE ITALIANE e T.R. per il periodo 1.930.9.2000 ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994; ha rigettato la relativa domanda ed accolto quella contestualmente proposta dalla lavoratrice per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato dal 2.7 al 30.11.2002 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18, 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11.01.2002”;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso R.T. spa, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese POSTE ITALIANE spa, che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in quattro motivi (erroneamente rubricati come cinque), avverso il quale la ricorrente principale non ha depositato difese;

che il P.G. in data 28.3.2017 ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la lavoratrice, ricorrente in via principale, ha impugnato la sentenza deducendo:

– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha assunto che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto generiche le allegazioni relative al contratto del settembre 2000 per non essere stata prodotta la copia del contratto nè riferite le mansioni e la sede di applicazione. Ha esposto che era pacifica tra le parti la stipulazione del 2000 contratto nel periodo dall’1 al 30 settembre 2000 ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994; l’appello di Poste Italiane era stato proposto unicamente sul punto della validità della clausola dell’art. 8 CCNL 1994 alla data di stipula del contratto individuale. Da ciò il vizio di ultrapetizione della sentenza e di violazione dell’art. 115 c.p.c.. Sotto il profilo del vizio della motivazione la ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale aveva affermato di accogliere la domanda dell’appellante relativamente al secondo contratto (nonchè riferito all’ appellante l’atto di costituzione in mora) laddove era parte appellante la società POSTE ITALIANE e non la lavoratrice;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1217 c.c., dell’art. 410c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il giudice dell’appello individuato il momento di costituzione in mora di POSTE ITALIANE nella data del decreto di fissazione della udienza di discussione nel primo grado mentre la costituzione in mora era avvenuta in epoca anteriore, con la convocazione del datore di lavoro davanti alla commissione di conciliazione;

– che POSTE ITALIANE, proponendo ricorso incidentale, ha denunziato:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2; D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4,comma 2; art. 12 preleggi; art. 1362 c.c. e ss., art. 1325 c.c. e ss., per avere la sentenza ritenuto la genericità della causale del termine apposta al secondo contratto di lavoro senza considerare la specificazione compiuta per relationem, con il rinvio al contenuto degli accordi sindacali indicati nel contratto;

– con il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre sul punto della affermata genericità della causale;

– con il terzo motivo (rubricato come 4) – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244,253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2, per avere la sentenza posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti la clausola del termine, prova che in ogni caso era stata offerta con la produzione degli accordi richiamati in contratto e con la richiesta della prova orale, articolata al fine di evidenziare che i processi organizzativi avevano coinvolto anche l’unità produttiva di applicazione della lavoratrice;

– con il quarto motivo (rubricato come 5) : ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 115 c.p.c., relativamente alla statuizione sugli effetti derivanti dalla accertata nullità del termine;

che in via gradata Poste Italiane ha chiesto la cassazione della sentenza per la applicazione del regime previsto dallo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che ritiene il collegio si debba accogliere il primo motivo del ricorso principale;

che, infatti, la stipula del contratto nel settembre 2000 sulla base dell’art. 8 del CCNL 1994 (in particolare, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…) costituiva circostanza pacifica tra le parti, accertata dalla sentenza impugnata e non posta a base dei motivi di appello di Poste Italiane, vertenti sulle diverse questioni della perdurante efficacia della clausola del contratto collettivo alla data di stipula del contratto individuale e della prova del processo di riorganizzazione. Il giudice del merito con il richiedere la prova documentale del contratto – (peraltro sovrapponendo un profilo strettamente inerente alla prova con il diverso piano della genericità delle allegazioni) – e ritenendo, altresì, necessaria la allegazione in ricorso delle mansioni e della sede di assegnazione della lavoratrice, è incorso nel vizio di ultrapetizione denunziato, eccedendo i limiti della domanda di appello, fissati dai motivi di impugnazione;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo nonchè il ricorso incidentale (essendo pregiudiziale la decisione sulla validità del primo contratto a termine sottoscritto); gli atti vanno rimessi ad atro giudice che si individua nella Corte di appello di Napoli in diversa composizione, perchè provveda ad un nuovo esame della domanda di appello;

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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