Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21323 del 05/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 05/10/2020), n.21323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2305-2019 proposto da:
D.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAJO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 86,
presso lo studio dell’avvocato ALFONSO FERRAIOLI, rappresentata e
difesa dagli avvocati FRANCESCO TEDESCO, LUIGI TEPEDINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 285/2018 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,
depositata il 30/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
Fatto
RILEVATO
che:
D.V.F. conveniva davanti al Giudice di pace di Vallo della Lucania la Provincia di Salerno per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. di danni che avrebbe subito alla sua vettura per una buca presente nella strada provinciale in data 8 gennaio 2015, nella misura di Euro 1600,59 o diversa somma di giustizia, oltre accessori e spese; la convenuta si costituiva, resistendo. Il Giudice di pace rigettava con sentenza n. 135/2016.
Il D.V. proponeva appello, in cui controparte rimaneva contumace. Il Tribunale d’appello di Vallo della Lucania rigettava il gravame con sentenza del 30 luglio 2018.
Ha proposto ricorso – illustrato anche con memoria – D.V.F.; con controricorso si è difesa la Provincia di Salerno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorso si basa su due motivi.
Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per avere il Tribunale erroneamente escluso la responsabilità del custode per non essere “emersa… una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso, stante l’assenza di prova per testi sul punto”, e rilevando pure che il verbale dei carabinieri avrebbe solo attestato l’esistenza della buca, “senza descriverne… le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso”. Il giudice d’appello avrebbe dunque creato una “commistione” tra il criterio di imputazione della responsabilità per colpa di cui all’art. 2043 c.c. e il criterio di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., come se spettasse al danneggiato dimostrare la situazione come insidiosa, in conseguenza del duplice e concorrente requisito.
Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento, nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.
Avendo il Tribunale affermato che il verbale dei carabinieri avrebbe solo attestato l’esistenza della buca, “senza descriverne… le caratteristiche della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva di esso”, non avrebbe tenuto conto delle fotografie che lo integrerebbero, per cui avrebbe fornito una motivazione inferiore al minimum costituzionale.
Si tratta, complessivamente, di una estrapolazione artificiosa che costituisce la sostanza di entrambi motivi: il Tribunale, in realtà, ha seguito la giurisprudenza di legittimità sull’art. 2051 c.c., e ha escluso il nesso causale tra la buca e l’evento dannoso (o comunque il danno) perchè ha ritenuto ben percepibile la buca come insidia, e quindi l’ha reputata non percepita dal danneggiato per “comportamento colposo” dello stesso.
La non corrispondenza delle doglianze all’affettivo contenuto dell’impugnata pronuncia conduce, a tacer d’altro – tra cui la stabilità di certa lex della giurisprudenza di legittimità a cui il giudice di merito ha aderito, e quindi l’art. 360 bis c.p.c., n. 1 -, il ricorso all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 800, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020