Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21322 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.14/09/2017),  n. 21322

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13822-2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO 11

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA FERA che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ope legis in ROMA VIA

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositato il

24/11/2015; (R.G. 1298/2015);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Perugia la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dall’11 ottobre 2001, allorchè le era stato comunicato il decreto di sequestro dell’11 ottobre 2001 della somma di Lire 46.000.000 depositata dalla ricorrente presso l’Agenzia della Banca Fideuram, sino alla data del 31/10/2014 allorquando era divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato l’appello proposto dalle parti civili avverso la sentenza del Tribunale che aveva assolto la parte. Con decreto del 23/7/2015 il Consigliere delegato della Corte d’Appello rigettava il ricorso ritenendo che non era stata avanzata istanza di accelerazione nel processo penale presupposto nel termine previsto dalla legge.

Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la L., e nella resistenza del Ministero, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 24/11/2015, confermava il decreto opposto, ritenendo che, pur tenendo conto delle conseguenze derivanti in punto di decorrenza del termine iniziale per la durata irragionevole del processo penale, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2015 (che appunto anticipava tale momento alla data in cui l’indagato ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico in seguito ad un atto dell’autorità giudiziaria), doveva addivenirsi alla conclusione per la quale l’istanza de qua fosse necessaria in tutti i procedimenti penali nei quali la parte richiedente l’equo indennizzo aveva assunto la qualità di imputato, alla data di entrata in vigore della riforma, dovendosi ritenere che ciò valga anche nel caso in cui il superamento del termine di durata ragionevole si fosse verificato già in epoca anteriore alla novella del 2012.

Perla cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato a due motivi.

L’intimato Ministero ha resistito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e) in quanto ritenuto applicabile ad una fattispecie non prevista dalla stessa legge.

Si evidenzia che il superamento della durata ragionevole del processo che aveva visto la ricorrente imputata, era avvenuto in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, sicchè non poteva esigersi il deposito dell’istanza di accelerazione prevista dal legislatore, mancando peraltro una specifica previsione di legge che dettasse specifici criteri di coordinamento per la situazione nella quale versava la L..

Il secondo motivo lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della CEDU, anche in relazione agli artt. 111 e 117 e 3 Cost., in quanto la soluzione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale pone delle limitazioni al diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 incompatibili con la fonte convenzionale, imponendosi quindi una soluzione interpretativa che prevenga tale contrasto.

I motivi di ricorso sono fondati e pertanto devono essere accolti.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), come introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, “Non è riconosciuto alcun indennizzo: (…) e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2-bis”. La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica “ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, e postula che l’istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo abbia appena superato la durata ragionevole stabilita dall’art. 2.

Successivamente, con la L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell’equa riparazione, introducendo l’istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione (L. n. 89 del 2001, art. 1-bis, comma 2, introdotto dalla citata L. n. 208 del 2015), ha abrogato l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), prevedendo che “l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis” (L. n. 89 del 2001, art. 1-ter, comma 2, introdotto dalla L. n. 208 del 2015), ma, in risposta a quanto evidenziato nel secondo motivo di ricorso, deve escludersi che la novella del 2015 sia applicabile alla vicenda in esame.

Ed, invero alla luce di quanto previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis sempre come modificato dalla L. n. 208 del 2015, che prevede che “Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica l’art. 2, comma 1”, non è possibile invocare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento dei rimedi preventivi.

Tornando quindi alla previsione di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, lett. e) nella formulazione scaturente dalla novella del 2012, ritiene la Corte che la stessa non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie, in quanto nessuna disposizione transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 134 dei 2012 (11 settembre 2012), abbiano superato la ragionevole durata.

La soluzione interpretativa offerta dalla Corte d’appello, secondo cui in assenza di istanza di accelerazione nel procedimento penale la domanda di equa riparazione sarebbe sostanzialmente improponibile appare errata e non coerente con il dato letterale della disposizione citata.

Nè appare possibile assimilare l’istanza de qua alla diversa ipotesi della istanza di prelievo nel procedimento amministrativo, in quanto è sufficiente rilevare che, la formulazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, modificata nel 2010 ad opera dell’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010 (poi oggetto di correzione ad opera del D.Lgs. n. 195 del 2011), prevede esplicitamente che “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”, sicchè appare evidentemente preclusa la possibilità di una equiparazione delle due discipline, l’una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal 1907; l’altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una condizione per poter ottenere l’equa riparazione per il caso in cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto.

Osta alla possibilità di applicare l’art. 2-quinquies, lett. e) ai procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, avessero già superato la ragionevole durata, l’ulteriore considerazione secondo cui il termine per la presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla entrata in vigore della legge di conversione, con evidente mutamento dei presupposti applicativi della disposizione stessa.

Peraltro se la norma introdotta nel 2012, come sostanzialmente confermato anche dalla novella del 2015, laddove l’istanza di accelerazione è stata trasformata in un rimedio preventivo, assegna alla istanza de qua una funzione acceleratoria, tale finalità ha una sua ragione d’essere solo nel caso in cui il termine non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta giorni poichè in tal modo la presentazione dell’istanza potrebbe essere lo stimolo per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del processo.

La norma quindi conserva una sua logica se interpretata in un’ottica di prevenzione del danno, intesa cioè quale strumento in grado di impedire una dilatazione del processo, il cui omesso utilizzo implica la perdita del diritto all’indennizzo.

Effetti totalmente distorsivi avrebbe la sua estensione al diverso caso in cui, già alla data di entrata in vigore della legge del 2012, sia decorso il termine di cui all’art. 2.

In tal caso il pregiudizio derivante dalla durata eccessiva del giudizio si è già radicato nel patrimonio o comunque si è manifestato nei suoi effetti nei confronti della parte del processo, e quindi la mancata presentazione della istanza di accelerazione non potrebbe incidere anche sul danno già maturato. Alla parte verrebbe quindi imputata un’inerzia per una condotta che prima della riforma non era esigibile, mancando nell’ordinamento processuale penale una specifica disciplina dell’istanza di accelerazione così come configurata dal legislatore.

D’altronde le varie ipotesi di cui all’art. 2, comma 2 quinquies vanno a sanzionare condotte colpevoli della parte, o per essere ab origine connotate da un abuso del processo, ovvero per avere successivamente consentito di abusare dello strumento processuale.

In tale prospettiva l’inerzia deve connotarsi per una colpevolezza del ricorrente, e conforta tale esegesi la previsione di chiusura di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, lett. f) che sanziona le condotte abusive che abbiano determinato una dilatazione dei tempi del processo.

Risulta, dunque, evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte d’appello di Perugia nell’escludere il diritto all’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento penale presupposto – nel quale la durata ragionevole era stata superata da tempo – a causa della mancata presentazione della istanza di accelerazione nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012.

Resta, ovviamente, ferma la possibilità del giudice di merito di valutare il comportamento dell’imputato nel giudizio presupposto al fine di desumerne elementi significativi ai fini della determinazione dell’indennizzo.

Il ricorso va quindi accolto, dandosi continuità a quanto in precedenza già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 26627/2016; Cass. n. 23448/2016) con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione la quale procederà a nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto: “in tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2,comma 2-quinquies, lett. e), – a tenore della quale non è riconosciuto alcun indennizzo “quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2-bis” – non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della stessa, avessero già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2-bis medesima legge”.

Al giudice di rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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