Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21321 del 14/10/2011
Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A., con domicilio eletto in Roma, Via Velletri n. 35,
presso l’Avv. FEDERICO Pietro che lo rappresenta e difende come da
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania n.
rep. 722 depositato il 24 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Udito l’Avv. Pietro Federico.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.A. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando per danni non patrimoniali Euro 14.000,00 per anni sette di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo penale svoltosi a suo carico tra il novembre 1998 e il marzo 2008.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l’insufficiente liquidazione dell’indennizzo in considerazione dei particolare patema d’animo conseguente alla durata del procedimento penale nel quale il ricorrente è stato imputato sono infondati in quanto il giudice del merito, liquidando Euro 2.000,00 in ragione d’anno, ha congruamente tenuto conto della concreta fattispecie e di tutte le sue implicazioni psicologiche, superando l’ordinario parametro di Euro 1.000,00/1.500,00 annui.
Il terzo motivo con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del danno patrimoniale conseguente alla sospensione dal servizio è ugualmente infondato.
Quanto alla violazione di legge, il quesito è generico dal momento che, lamentando la mancata considerazione, ai fini della valutazione del danno conseguente alla sospensione dal servizio, della previsione normativa (L. n. 833 del 1961, art. 14, comma 3) secondo la quale questa cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento non spiega quali effetti pregiudizievoli siano invece residuati alla riammissione al servizio che comunque è intervenuta in data 8 aprile 2002.
Tale carenza necessariamente esclude un giudizio di incongruenza della motivazione, posto che il giudice di merito ha dedotto dall’intervenuta riammissione l’impossibilità di presumere una perdita di chance in altro modo non dimostrata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011