Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21321 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 05/10/2020), n.21321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1380-2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MAUCERI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

IACP, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARRIGO DAVILA, 43, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI FARAGASSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO LAFACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 38/2017, condannava lo IACP della Provincia di Siracusa a risarcire a S.P. danni cagionati a immobile di sua proprietà da infiltrazioni insorte da lavori di ristrutturazione in un limitrofo immobile del convenuto, nella misura di Euro 59.941,24, oltre accessori e spese.

IACP proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 25 maggio 2018, in parziale accoglimento del gravame, riduceva i danni che l’appellante era condannato a risarcire nella misura di Euro 4192,48, oltre a interessi e rivalutazione, condannando l’appellante a rifondere a controparte un terzo delle spese dei due gradi e compensando gli altri due terzi.

S.P. ha proposto ricorso, da cui lo IACP controricorso si è difeso lo IACP.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si articola in tre motivi

il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto discusso e decisivo, che considererebbe nella consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’istruttoria del giudizio di primo grado.

La Corte d’appello avrebbe aderito apoditticamente all’accertamento tecnico preventivo, non tenendo conto appunto di tale consulenza tecnica d’ufficio di primo grado. Nel caso in cui sussista contrasto tra più consulenze tecniche d’ufficio e il giudice aderisca ad una sola, alla luce della giurisprudenza di legittimità deve essere fornita un’adeguata motivazione in ordine alla scelta, e il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integrerebbe il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è infondato: il giudice d’appello spiega in modo corretto, id est completo e comprensibile perchè aderisce all’accertamento tecnico preventivo, osservando che, quando fu effettuata la consulenza tecnica di primo grado, la situazione era “completamente mutata” (si veda la motivazione dell’impugnata sentenza, a pag. 4); inoltre non è ragionevolmente sostenibile che abbia omesso di considerare la consulenza tecnica di primo grado (si vedano al riguardo le pagg. 4 e 5 della motivazione).

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “in particolare delle prove testimoniali assunte” nel giudizio di primo grado.

Il motivo è del tutto generico nell’indicare l’oggetto in ordine al quale sarebbe stato testimoniato, per cui patisce una evidente inammissibilità.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3, dell’art. 157c.p.c., comma 2 e dell’art. 345 c.p.c., commi 2 e 3.

Come sarebbe stato immediatamente eccepito dall’attuale ricorrente nella comparsa d’appello, il primo motivo del gravame avrebbe rivolto contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio che non sarebbero state mai mosse in primo grado.

Il motivo ictu oculi non risulta autosufficiente nell’illustrazione della censura, il che, a tacer d’altro, lo rende inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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