Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21320 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. I, 14/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F., con domicilio eletto in Roma, Via della Giuliana

n. 44, presso gli AVV.ti MIGLINO Franco e Arnaldo Miglino che lo

rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli n.

6098/08 depositato il 10 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

Udito l’Avv. Arnaldo Miglino.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Vallo della Lucania dal 9.5.1994 e deciso con sentenza n. 279/2003 e in secondo grado avanti alla Corte d’appello di Salerno dal 25.5.2004 al 18.5.2007.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto tardivo presentato in data 15 ottobre 2008 in relazione a sentenza depositata in data 18 maggio 2007 per decorso del termine semestrale di decadenza è fondato.

Premesso che il termine decadenziale decorre dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude in giudizio della cui eccessiva durata ci si duole e che “Tra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno compresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare dei diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso. Detta sospensione si applica – pertanto – anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cassazione civile, sez. 1^, 29/10/2010, n. 22242) ne risulta pienamente tempestiva la domanda presentata dalla ricorrente.

I ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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