Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21320 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 05/10/2020), n.21320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1166-2019 proposto da:

A.R., A.G.S., T.C.,

AD.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO MAES, 50,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FABRIZI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INNOCENZO IELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA GIGLIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 653/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

ricorrenti: Ad.Gi., A.R. e A.G.S., T.C..

controricorrenti: R.C..

Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2014 R. conveniva dinanzi al Tribunale di Gela Ad.Gi., A.R., A.G.S. e T.C. agendo ai sensi dell’art. 2901 c.c. in riferimento ad atti dispositivi gratuiti compiuti dal convenuto Ad.Gi. a favore delle convenute, cioè della moglie e delle figlie. I convenuti si costituivano resistendo. Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza n. 172/2011.

Ad.Gi., A.R., A.G.S. e T.C. proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile con sentenza del 19 ottobre 2018.

Avverso detta sentenza ricorso è stato proposto – e illustrato anche con memoria – da Ad.Gi., A.R., A.G.S. e T.C.; R.C. si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si basa su due motivi.

Il primo motivo denuncia erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: sarebbe stato applicabile l’art. 342 c.p.c. nel testo antecedente alla novella del 2012, per cui l’appello sarebbe stato sufficientemente specifico nelle addotte censure.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa e insufficiente motivazione sull’erronea ritenuta sussistenza di tutti gli elementi necessari” per l’azione di cui all’art. 2901 c.c..

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice d’appello effettivamente nella motivazione della sentenza subito afferma l’inammissibilità dell’appello “per carenza di censure motivate avverso le motivazioni del primo giudice”, ma in realtà decide poi nel merito, come dimostra quanto in motivazione segue a questo asserto. Pertanto la prima censura non è sostenuta da interesse, dato che, pur qualificando erroneamente (anche in dispositivo) inammissibile l’appello, la corte territoriale in realtà lo decide rigettando.

Il secondo motivo, a tacer d’altro, patisce una natura direttamente fattuale.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido per il comune interesse processuale – alla rifusione- al controricorrente delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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