Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2132 del 31/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 2132 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 25404-2012 proposto da:
PADULA DOMENICO C.F. PDLDNC54C12G495W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 24, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO SANTUCCI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MATTICOLI RITA, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3293
ANTONELLI GIOVANNI;
– intimato –
avverso la sentenza n.
6716/2011 della CORTE
Data pubblicazione: 31/01/2014
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2011 R.G.N.
4436/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
estinzione per rinuncia.
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
RG n 25404/2012
Padula Domenico / Antonelli Giovanni
Fatto e Diritto
Con sentenza del 9/11/2011 la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dalla Cassazione a
seguito della sentenza n 29819/2008, ha respinto, in riforma della sentenza del Tribunale, la
domanda di Domenico Padula volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive per il lavoro
svolto alle dipendenze di Antonelli Giovanni.
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il Padula formulando tre motivi.
Il ricorrente ha, tuttavia, fatto pervenire prima dell’udienza a questa Corte dichiarazione sottoscritta
dallo stesso e dal suo legale, avv Rita Matticoli„ con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso
proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma di cui sopra.
Questa Corte , pertanto, dato atto della regolarità della rinuncia sottoscritta dalla parte e dal suo
difensore come disposto dall’art 390 cpc , dichiara estinto il giudizio.
Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo la parte intimata svolto
attività difensiva.
PQM
Dichiara estinto il giudizio; nulla per spese del presente giudizio di cassazione.
Roma 19/11/2013
L’Antonelli è rimasto intimato.