Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2132 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18152-2011 proposto da:

M.C. (OMISSIS) e R.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA

FARGIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FILOMENA CHIARELLO,

ROBERTO ALDO BRAY;

– ricorrente –

contro

P.D.R., P.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO TORO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIOVANNI CRISOSTOMO;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.A.;

R.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 406/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO;

uditi gli Avvocati Bray, anche per delega dell’Avvocato Chiarello, e

Crisostomo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20.12.2000 e l’8.05.2001, P.D., P.A. e P.B., comproprietari della casa di abitazione sita in (OMISSIS), in N.C.E.U. partita (OMISSIS), premesso: che la loro proprietà confinava ad est con altra abitazione di M.C. e R.A.; che l’immobile era stato acquistato dagli attori come lotto di una maggiore superficie frazionata, con progetto di costruzione approvato, e l’abitazione già realizzata al rustico nel 1981, con preliminare di vendita del (OMISSIS), stipulato con l’architetto Z.A., procuratore speciale dei convenuti coniugi, rimasti titolari del retrostante terreno, su cui, all’epoca, non vi era alcuna costruzione; che, dopo l’acquisto, gli attori avevano completato il loro fabbricato e realizzato il muro di confine con la residua proprietà dei convenuti; che costoro, dopo qualche anno, avevano realizzato, sul terreno rimasto in loro proprietà, una seconda costruzione a non più di mt. 1,50 dal confine, con pensiline a non più di cm 70, in violazione delle norme del regolamento edilizio; che, ancora, l’abitazione dei convenuti presentava al piano superiore ed al terrazzo numerosi affacci, vedute dirette e luci irregolari illegittime sul fondo degli attori, con grave danno per gli stessi; tanto premesso, P.D., P.A. e P.B. convenivano M.C. e R.A., innanzi davanti al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, per l’udienza del 14.03.2001, domandando l’accertamento di quanto lamentato e la condanna dei convenuti sia al rispetto delle distanze legali tra le costruzioni, sia al rispetto dei limiti di legge in tema di distanze per le luci, vedute ed affacci o alla chiusura di luci e vedute non regolari ed all’eliminazione degli affacci, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente.

Instauratosi il contraddittorio, non si costituivano M.C. e R.A. e ne veniva dichiarata la contumacia. Espletata c.t.u., all’udienza del 22.01.2003 si costituiva poi M.C., assumendo che sulla p.lla (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del C.T. di (OMISSIS), acquistata con il coniuge R.A., con atto del 24.11.1979, erano stati realizzati nel 1983 due corpi di fabbrica con il rispetto della distanza di mt. 5 tra fabbricati, come previsto dal Regolamento Comunale per le aree ricadenti nelle zone B inferiori a mq. 2000, approvato dal Comune di Tricase il 13.01.1977. Precisava M.C. che l’originaria p.lla (OMISSIS) ricadeva in detto comparto e che della stessa, con frazionamento n. (OMISSIS), era stata staccata la superficie di mq 190 individuata quale p.lla (OMISSIS) sub a), ceduta ai coniugi P. – D. il 28.02.1984. Aggiungeva la convenuta che, dopo il 1997, gli attori erano sconfinati arbitrariamente di circa mt 0,80 nella proprietà limitrofa, con ciò determinando la riduzione della corretta originaria distanza rispetto ai confini e tra i fabbricati. C.M. criticava la c.t.u. perchè l’ausiliare aveva tenuto conto dell’art. 36 del Regolamento Edilizio di Tricase e non della normativa di cui al Regolamento Comunale Studio urbanistico d’assieme; perciò la convenuta invocava il richiamo a chiarimenti del consulente, su punti specificamente indicati. Disposta un’integrazione peritale, la causa veniva decisa dal Tribunale con sentenza n. 88/2007 del 20/9/2007, che, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti M. – R. ad arretrare la loro costruzione per una distanza di mt. 4,30 dai confine con l’adiacente immobile degli attori, alla stregua delle risultanze delle c.t.u. depositate il 4.11.2002 ed il 29.11.2005; b)rigettava la domanda di risarcimento danni; c) condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite, in favore degli attori.

Con distinti atti di appello. rispettivamente notificati in data 10/09/2008 e 24/09/2008, C.M., nonchè R.M. e R.C., quali eredi di R.A., proponevano appello. Nel giudizio di gravame resistevano P.D. e P.B., mentre restava contumace P.A.. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 03/06/2011, rigettava le impugnazioni. Per quanto qui ancora rilevi, la Corte di merito affermava che, stante la contumacia di R.A. e considerata la tardiva costituzione di C.M. in primo grado, le parti erano incorse nelle relative preclusioni da eccezioni, domande riconvenzionali e deduzioni istruttorie, sicchè la pretesa degli attori necessitava unicamente di un riscontro tecnico, mediante assunzione della c.t.u., rispetto alla quale la convenuta M. aveva proposto le proprie contestazioni, ottenendo un’integrazione peritale. La Corte di Lecce superava pure le censure circa l’erronea applicazione alla fattispecie della disciplina sulle distanze legali prevista dall’art. 36 del R.E.C. (riferito a fabbricati insistenti nelle zone B di superficie superiore a mq. 2.000), anzichè di quella ex art. 36 bis (zone inferiori a mq. 2.000); ciò perchè l’applicazione dell’una anzichè dell’altra disciplina, da parte del perito, risultava riconducibile ad una asserita erronea tipizzazione della zona ad opera del Comune di Tricase.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce C.M. e R.M. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resistono con controricorso gli intimati P.D., P.A. e P.B..

Essendo stata parte del giudizio di appello altresì R.C., in quanto aveva lei stessa proposto impugnazione con R.M., quali eredi di R.A., convenuto in primo grado, e stante, pertanto, la situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali tra M. e R.C., con ordinanza del 25 maggio 2016 questa Corte disponeva l’integrazione del contradditorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., all’esito della quale R.C. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di C.M. e R.M. deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., per essere stata la causa decisa sulla scorta soltanto della CTU, la quale non è mezzo d prova e non esonera l’attore dall’onere istruttorio su di esso gravante.

Questo primo motivo è del tutto infondato.

La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., integrante motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma.

D’altro canto, la consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al processo, può legittimamente costituire, “ex se”, fonte oggettiva di prova qualora si risolva non soltanto in uno strumento di valutazione, bensì di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (quale, nella specie, la natura, la consistenza e le misurazioni relative ad opere edilizie), sicchè, piuttosto, viola la legge processuale il giudice di merito che ne rifiuti l’ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell’istante, dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c..

2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 245 c.p.c., comma 2, e art. 194 c.p.c. e artt. 24 Cost.. Si contesta che il primo giudice avesse negato il diritto della M. di assumere i testimoni richiesti dagli attori e poi dagli stessi unilateralmente rinunciati, come di ottenere la riconvocazione a chiarimenti del CTU.

Anche questo secondo motivo è infondato.

La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, avendo il convenuto l’onere di effettuare tutte le contestazioni relative al diritto vantato dall’attore nel momento della sua costituzione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16265 del 29/10/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 04/05/1998).

Sicchè, anche a proposito dell’art. 245 c.p.c., comma 2, secondo cui “la rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente”, norma che è espressione del cosiddetto principio di acquisizione probatoria, la parte che era contumace al momento della rinuncia all’escussione dei testi già ammessi, e che perciò non ha fatto esplicita e tempestiva dichiarazione di dissenso, non può poi, dopo che quella rinuncia sia stata seppur implicitamente autorizzata dal giudice istruttore, richiedere, in seguito alla sua tardiva costituzione, l’assunzione della prova.

Risulta, peraltro, dalla sentenza impugnata che il Tribunale, dopo la costituzione della M., dispose un’integrazione peritale.

3. Il terzo motivo di ricorso deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla circostanza che il lotto edificatorio p.lla (OMISSIS) del foglio 23 del C.T. di Tricase avesse estensione inferiore a mq. 2.000 e ricadesse nel comparto zona B previsto dal Regolamento Comunale de 1 Comune di Tricase, che prevede la distanza di m. 5 fra pareti finestrate, e sulla circostanza che il muro di recinzione realizzato dagli attori rispettasse il frazionamento n. 91/83.

Il motivo è infondato.

Questa censura corrisponde al terzo motivo d’appello, che la Corte di Lecce ha disatteso osservando come la CTU avesse individuato la zona oggetto delle opere per cui è causa sulla base della documentazione comunale di cui alla C.E.C. del 6 dicembre 1982, sicchè gli appellanti avrebbero dovuto utilmente impugnare l’atto amministrativo di classificazione dell’area. La classificazione di un terreno in una o in altra zona del piano regolatore, oltre ad imprimere al terreno stesso determinate caratteristiche di edificabilità, influisce, invero, sui rapporti di vicinato, facendo sorgere diritti ed obblighi reciproci nei confronti dei proprietari limitrofi, sicchè, per stabilire quale sia la distanza applicabile nei singoli casi, occorre fare riferimento proprio alla zona in cui è situato il confine fra i due fondi. La ricorrente contesta inammissibilmente in sede di legittimità l’accertamento di fatto sul punto, che è riservato al giudice di merito, e critica la decisione sfavorevole attraverso la mera proposizione di una opposta ricostruzione dello stato dei luoghi rispetto a quella risultante dal materiale probatorio esaminato dalla Corte d’Appello.

4. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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