Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2132 del 18/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 30/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11498/2016 proposto da:

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., già Ina Assitalia S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio dell’avvocato

Tartaglia Paolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1748/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ina Assitalia spa propose opposizione contro la cartella esattoriale con la quale Equitalia Sardegna spa le ingiunse il pagamento di Euro 1.752.318,11 a titolo di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della obbligazione di Kongsberg Sardegna srl di restituire al Ministero dello Sviluppo Economico la prima tranche del finanziamento ricevuto ai sensi della L. n. 488 del 1992.

Il Tribunale di Roma accolse l’opposizione rilevando che il decreto di revoca del finanziamento era stato emesso solo in data 24/7/2008 e quindi oltre il termine di scadenza della polizza del 24/10/2006.

La Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado condannando il MISE al pagamento delle spese processuali. La Corte territoriale, infatti, dopo aver affermato che il decreto di revoca del contributo costituiva il presupposto per l’escussione della polizza fideiussoria concludeva nel senso che occorreva che nei 36 mesi di validità della polizza fosse intervenuta la revoca del beneficio, non essendo sufficiente, invece, che in tale periodo fosse maturato l’inadempimento del debitore garantito.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il MISE affidato ad un motivo. Generali Italia spa resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso contenente molteplici censure il ricorrente Ministero dello Sviluppo economico denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325,1362 e 1363,1936,1938,1942,1944 e 1945 c.c., L. n. 488 del 1992, art. 3; Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 527 del 1995, artt. 7 e 8 e 11; artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e dell’allegato 24 della Circolare Ministeriale n. 900315 del 14.7.2000 pubblicata sulla G.U. n. 175 del 28.7.2000 e dei principi e norme che ai sensi della L. n. 488 del 1992, e del Regolamento e delle circolari di attuazione, disciplinano la concessione delle agevolazioni e la revoca delle stesse e che prevedono che il decreto di revoca costituisce titolo da cui scaturisce l’obbligazione di restituzione delle agevolazioni erogate, perché la Corte di Appello di Roma ha ritenuto non escutibile la garanzia in mancanza di emanazione preventiva del decreto di revoca.

La controversia tra le parti verte sull’interpretazione delle clausole della polizza fideiussoria rilasciata all’odierno ricorrente Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all’erogazione della prima quota di agevolazioni a carico dello Stato in favore dei garantiti imprenditori beneficiari di quelle agevolazioni e, segnatamente, della persistenza o meno della garanzia prestata. In estrema sintesi, il Ministero ricorrente ritiene che l’adozione del provvedimento formale di revoca di concessione del contributo, contrariamente a quanto sostenuto da Generali Italia spa, è solo un presupposto della escussione della polizza e non costituisce condizione necessaria dell’obbligo di restituzione di quanto ricevuto in quanto, secondo il ricorrente Ministero, risulta sufficiente la richiesta di pagamento ad opera della Banca “concessionaria” nel sistema di erogazione degli interventi agevolativi in questione – in relazione alla maturazione del fatto legittimante la successiva revoca, in relazione ad un sistema che prevede l’erogazione delle agevolazioni previa prestazione di idonea garanzia, identificata o nel versamento di una cauzione per contanti, o nella prestazione di una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa di importo pari a quella che sarebbe stata la cauzione, che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base dei principi e norme che disciplinano l’interpretazione del contratto, nel senso che lo stesso vincola le parti all’effettivo contenuto dell’accordo, che va determinato in relazione a quanto dalle stesse previsto e voluto.

Nella fattispecie è pacifico, come risulta dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma, che la banca concessionaria ha inviato raccomandata entro i termini di validità della polizza e secondo le disposizioni contenute nella stessa all’Assicurazione Generali s.p.a. tenuta quindi al pagamento. Infatti la polizza aveva validità tre anni dalla erogazione del finanziamento avvenuto il 24/10/2003 mentre la escussione da parte della Banca concessionaria era stata inviata con lettera del 9/10/2006.

La medesima controversia è stata già decisa da Sentenza n. 3980 del 27/02/2015 (Rv. 634429 – 01) secondo la quale “Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella L. 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l’intervento di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione” (Con lo stesso orientamento anche 4124/2015 e 4546 /2015).

Del resto le Condizioni di assicurazione non subordinavano in alcun modo l’escussione della polizza al provvedimento di revoca di cui al D.M. n. 527 del 1995, art. 8, mentre il riferimento contenuto nelle stesse alla L. n. 488 del 1992, vale semplicemente a descrivere le caratteristiche dell’inadempimento di obblighi posti a carico del beneficiario.

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivo accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA