Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21319 del 14/10/2011
Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21319
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 309/2006 proposto da:
H.B. IN M. C.F. (OMISSIS), M.
P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA E Q VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato FAVA Paolo, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINELLI
MAURIZIO;
– ricorrenti –
contro
ME.PE.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14/2005 della SEZ. DIST. DELLA CORTE D’APPELLO
di BOLZANO, depositata il 10/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
30/09/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per “l’estinzione art. 390 c.p.c.”
per rinuncia.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con atto del 1996, Me.Pe. convenne di fronte al tribunale di Bolzano i coniugi M., perchè fosse accertato il suo acquisto di una servitù di passo insistente su terreno dei predetti per intervenuta usucapione, ovvero fosse costituita la servitù stessa coattivamente, per interclusione del suo fondo;
che i M. avevano installato una sbarra che impediva il passo;
che i convenuti, costituitisi, replicarono che non sussistevano le condizioni per la usucapione e che il fondo non era intercluso, chiedendo la reiezione della domanda attorea;
che, in esito alle risultanze di una espletata CTU, l’attore, essendo risultato che il luogo in cui aveva esercitato il passo era di sua proprietà, aveva chiesto che fosse inibito alle controparti di ostruire detto passo;
che su tale domanda i M. non accettarono il contraddittorio;
che, con sentenza del 2003, l’adito tribunale accoglieva la domanda volta ad ottenere l’eliminazione della sbarra e che i soccombenti proposero appello, cui resistette il Me., che propose appello incidentale subordinato per l’accoglimento della domanda originariamente proposta, segnatamente con riferimento alla costituzione coattiva della servitù;
che, con sentenza del 1.12.2004/10.1.2005, la Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, rigettava l’appello principale e compensava le spese.
che, per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi, i coniugi M., mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RILEVATO IN FATTO
che con atto depositato in data 18.9.2011, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso, provvedendo a notificare tale atto alla controparte;
che la rinuncia è pertanto regolare e che tanto comporta l’estinzione del presente procedimento per cassazione;
che non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011