Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21319 del 14/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19112/2013 proposto da:

D.V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato VITO

CASTRONUOVO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ALDINIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA BASILICATA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2012 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,

depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Lagonegro concernente opposizione, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso cartella esattoriale fondata sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, con sentenza depositata in data 08/05/2012 ha rigettato l’appello proposto da D.V.G. nei confronti della prefettura di Salerno e di Equitalia Basilicata s.p.a.;

avverso tale sentenza D.V.G. propone ricorso per cassazione su tre motivi; la prefettura resiste con controricorso e l’agente per la riscossione non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

al di là di alcune altre questioni sostanziali e processuali, il procedimento pone all’attenzione di questa corte la questione relativa al rapporto tra l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, e la tutela giurisdizionale di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, con lo specifico dubbio in ordine al se l’opposizione vada proposta, nelle forme ordinarie, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 o nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.;

ciò in particolare nel caso in cui la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione;

la questione è stata sottoposta dalla sez. 3 civ. di questa corte, con ord. n. 21957 del 28/10/2016, al primo presidente, il quale ne ha disposto la trattazione da parte delle sezioni unite, innanzi alle quali la questione è stata affrontata nell’ambito di procedimento chiamato all’udienza del 23/05/2017 di cui si attende l’esito;

è quindi opportuno il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

PQM

 

La corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA