Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21319 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.14/09/2017), n. 21319
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19112/2013 proposto da:
D.V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
V.LE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato VITO
CASTRONUOVO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ALDINIO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA BASILICATA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 162/2012 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,
depositata il 08/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Lagonegro concernente opposizione, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso cartella esattoriale fondata sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, con sentenza depositata in data 08/05/2012 ha rigettato l’appello proposto da D.V.G. nei confronti della prefettura di Salerno e di Equitalia Basilicata s.p.a.;
avverso tale sentenza D.V.G. propone ricorso per cassazione su tre motivi; la prefettura resiste con controricorso e l’agente per la riscossione non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
al di là di alcune altre questioni sostanziali e processuali, il procedimento pone all’attenzione di questa corte la questione relativa al rapporto tra l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, e la tutela giurisdizionale di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, con lo specifico dubbio in ordine al se l’opposizione vada proposta, nelle forme ordinarie, ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 o nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
ciò in particolare nel caso in cui la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione;
la questione è stata sottoposta dalla sez. 3 civ. di questa corte, con ord. n. 21957 del 28/10/2016, al primo presidente, il quale ne ha disposto la trattazione da parte delle sezioni unite, innanzi alle quali la questione è stata affrontata nell’ambito di procedimento chiamato all’udienza del 23/05/2017 di cui si attende l’esito;
è quindi opportuno il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
PQM
La corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017