Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21319 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 05/10/2020), n.21319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1003-2019 proposto da:

MAZZANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FATTORI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA SPA, (OMISSIS) SAS, (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 943/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con atto di citazione notificato il 14 settembre 2009 (OMISSIS) S.r.l. si opponeva a decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Pesaro le aveva ordinato di pagare a Mazzanti S.r.l. la somma di Euro 66.817,12, oltre interessi e spese, per canoni dovuti in base a un contratto di locazione di capannone industriale da febbraio a giugno 2009, adducendo di dovere alla locatrice soltanto Euro 57.018,86.

Mazzanti S.r.l. si costituiva, insistendo e tra l’altro rimarcando che l’opponente era subentrata, a seguito di affitto d’azienda, nel contratto di locazione a M.M. & C. S.a.s..

Riunita a questa un’ulteriore causa in cui Mazzanti S.r.l. aveva convenuto Banca Marche S.p.A., Fallimento M.M. & C. s.a.s.. e M(OMISSIS) S.r.l. per il pagamento da parte della banca, come fideiussore della M.M. s.a.s., di Euro 45.988,31, oltre interessi, sempre per il periodo febbraio-giugno 2009, Il Tribunale, con sentenza del 28 maggio 2012, rigettava l’opposizione e rigettava altresì la domanda proposta nei confronti della banca.

Mazzanti S.r.l. proponeva appello, cui resisteva Nuova Banca delle Marche S.p.A. (subentrata a Banca Marche S.p.A.) e che la Corte d’appello di Ancona rigettava con sentenza del 15 giugno 2018.

Mazzanti S.r.l. ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria. Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso di Mazzanti S.r.l. si articola in tre motivi.

Il primo motivo denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 1936 e 1956 c.c., “travisamento dei fatti e vizio di straripamento”, motivazione erronea ed illogica.

Il Tribunale si sarebbe fondato su tre presupposti erronei: ex art. 1956 c.c. Mazzanti S.r.l., “accedendo necessariamente” alla cessione del contratto locatizio, avrebbe diminuito le garanzie per il pagamento del canone, così facendo credito al terzo; Mazzanti S.r.l. avrebbe potuto sottrarsi alla cessione del contratto locatizio; la scrittura privata del 15 marzo 2008, con cui Mazzanti S.r.l. avrebbe voluto principalmente escludere la liberazione del debitore originario, sarebbe stato un nuovo contratto di locazione anzichè prosecuzione del contratto.

Tutti questi tre presupposti erronei sarebbero stati oggetto di motivi d’appello ed esaminati dalla corte territoriale, che avrebbe confermato il giudice di prime cure in modo confuso e con motivazione erronea.

Il secondo motivo denuncia erronea e falsa applicazione della L. 392/1978 in relazione all’art. 1936 c.c., nonchè motivazione erronea ed illogica ancora in ordine alla scrittura privata del 15 marzo 2008.

Il terzo motivo denuncia erronea e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., travisamento dei fatti e “sviamento”, nonchè motivazione erronea ed illogica.

L’art. 1956 c.c. sarebbe stato violato perchè al “subingresso” nel contratto locatizio di (OMISSIS) S.r.l. senza liberare l’originario debitore, cioè M.M. s.a.s., l’adempimento del contratto non sarebbe stato reso maggiormente difficoltoso, bensì, al contrario, sarebbe stato agevolato.

I primi due motivi, vagliabili congiuntamente, propongono in effetti una valutazione alternativa fattuale – nel cui ambito potrebbero configurarsi pure profili riconucibili all’art. 395 c.p.c., n. 4, si nota ad abundantiam -, in particolare quanto all’individuazione della volontà negoziale, espressa dalle parti ovvero al risultato interpretativo del contratto. Detta natura fattuale impregna, inoltre, la natura anche del terzo motivo, che tenta evidentemente di schermarla tramite il riferimento all’art. 1956 c.c..

L’inammissibilità investe, in conclusione, tutti i motivi e pertanto l’intero ricorso; non vi è luogo a pronuncia sulle spese perchè gli intimati non si sono difesi.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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