Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21318 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Condominio via (OMISSIS), in persona

dell’amministratore, rappresentato e difeso per procura in calce al

ricorso dall’Avvocato Pineschi Massimo, elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio n. 19;

– ricorrente –

contro

Ga.Ca., C.F. (OMISSIS), residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dagli

Avvocati Alviti Maurizio e Antonfrancesco Venturini, elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Roma, via Merulana n. 141;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e

G.A.G., C.F. (OMISSIS), e S.

F., C.F. (OMISSIS), residenti in (OMISSIS),

rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso

dall’Avvocato Angelo Pinto, elettivamente domiciliati presso il suo

studio in Roma, via Magna Grecia n. 84;

– controricorrenti – ricorrente incidentale-

e

F.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per

procura a margine del controricorso dall’Avvocato Adriano Andrenelli,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Angelo

Fiumara in Roma, piazza Re di Roma n. 21;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 476 della Corte di appello di Roma, depositata

il 2 febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

settembre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte per il Condominio ricorrente dall’Avvocato

Massimo Pineschi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha chiesto il rigetto dei

ricorsi, con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A.G. e S.F., premesso di essere proprietari, rispettivamente, degli appartamenti posti agli interni (OMISSIS) dello stabile condominiale di via (OMISSIS), convennero in giudizio Ga.Ca. e F.A., proprietari dei locali sottostanti, chiedendone la condanna al rimborso, per la misura di due terzi, delle spese da loro sostenute per il rifacimento della pavimentazione dei loro terrazzi, lavori resisi necessari a causa delle infiltrazioni di acqua prodotte sui locali dei medesimi convenuti.

I convenuti si costituirono distintamente in giudizio opponendosi alle domande ed eccependo, in particolare il Ga., che il rimborso richiesto avrebbe dovuto essere sopportato, ai sensi dell’art. 4 del regolamento del condominio, da tutti gli appartenenti al condominio, che, previa autorizzazione del g.i., chiamò in causa.

Il F. propose anche domanda riconvenzionale di condanna della A. al risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal suo terrazzo.

Il Condominio di via (OMISSIS), costituitosi in giudizio, contestò la domanda, assumendo che l’art. 4 del regolamento invocato dal convenuto, attesa la sua portata derogatoria rispetto all’art. 1126 cod. civ., concerneva unicamente le terrazze dell’interno (OMISSIS), sovrastanti l’intera colonna di appartamenti e parti condominiali, e non si applicava, invece, alle terrazze degli attori, che sovrastavano i soli locali dei convenuti.

Il Tribunale adito decise la controversia mandando assolti i convenuti e condannando il Condominio a pagare la somma di L. 3.333.333 in favore della A. ed a L. 2.700.000 in favore del Ga.; rigettò invece la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal F. nei confronti della A..

Interposto gravame da parte del Condominio e da parte del Ga.

e del F., con sentenza n. 476 del 2 febbraio 2005 la Corte di appello di Roma confermò la statuizione di primo grado relativamente alla condanna del Condominio ed alla statuizione che aveva compensato le spese di lite nei confronti del Ga., mentre, in accoglimento dell’appello avanzato dal F., condannò la A. alla definitiva eliminazione delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo del suo appartamento, nonchè al risarcimento del danno, per il cui accertamento dispose la prosecuzione del giudizio. In particolare, con riguardo alla posizione del Condominio, la Corte affermò che l’art. 4 del regolamento condominiale, che poneva a carico di tutti i condomini i due terzi delle spese di riparazione delle terrazze di proprietà “particolare”, trovava applicazione a tutte le terrazze di proprietà esclusiva, non solo a quelle sovrastanti il fabbricato, atteso che il termine “particolare” doveva ritenersi contrapposto a quello comune, cioè condominiale, e che una diversa soluzione avrebbe creato una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei proprietari delle unità sottostanti le terrazze esclusive, tenuti a partecipare alle spese di manutenzione delle altre terrazze esclusive che non fungono di copertura dei propri locali ma impossibilitati a pretendere dagli altri condomini la partecipazione alle spese di riparazione delle terrazze sovrastanti i loro locali; che le spese sopportate dagli attori si erano dimostrate necessarie in relazione agli inconvenienti riscontrati e che la loro quantificazione doveva ritenersi congrua.

Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dal F., la Corte di appello ritenne che il danno alla proprietà da questi lamentato risultasse provato dalle fotografie e dalle dichiarazioni in atti, che esso si era manifestato anche dopo i lavori di riparazione della pavimentazione della terrazza e che di esso dovesse rispondere, in quanto proprietaria dell’appartamento sovrastante, la A., che pertanto condannò ad eseguire le opere necessarie per la definitiva eliminazione delle infiltrazioni.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 20 e 23 gennaio 2006, ricorre, affidandosi a due motivi, il Condominio via (OMISSIS).

A.G.G. e S.F. hanno notificato controricorso e la A., con lo stesso atto, ha anche proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

F.A. ha depositato distinti controricorsi, contenenti anche ricorsi incidentali condizionati, per replicare ai ricorsi del Condominio e della A., affidati, rispettivamente, a quattro e ad un solo motivo.

Ga.Fr. ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Il solo F. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione di tutti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.1. Il primo motivo del ricorso principale proposto dal Condominio lamenta la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e segg. ed insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’art. 4 del regolamento del Condominio, che pone a carico di tutti i condomini per la misura di due terzi le spese di riparazione dei terrazzi di proprietà “particolare”, riguarda tutti i terrazzi di proprietà esclusiva. Ad avviso del ricorrente tale interpretazione è in contrasto con il tenore letterale della disposizione in discorso nonchè con l’art. 1 del regolamento, che definisce espressamente “particolari” le sole terrazze annesse all’interno (OMISSIS), aventi funzione di copertura del fabbricato, da cui emerge chiaramente che il regolamento ha usato il termine “particolare” per designare soltanto queste ultime. Il richiamo fatto dalla Corte territoriale, per giustificare tale conclusione, al criterio interpretativo dell’equo contemperamento degli interessi è d’altra parte errato, avendo la regola indicata dall’art. 1371 cod. civ. natura sussidiaria, a cui si può ricorrere soltanto in caso di inadeguatezza del criterio letterale, ipotesi che invece nel caso di specie era da escludersi.

Il giudice di secondo grado è inoltre incorso in un palese vizio di contraddittorietà della motivazione, in quanto da un lato ha riconosciuto la distinzione a mezzo del termine “particolare” tra le terrazze annesse all’interno (OMISSIS), dall’altro ha affermato che tutte le terrazze non in proprietà comune devono considerarsi particolari e quindi sono sottoposte alla regola di ripartizione delle spese posta dall’art. 4 del regolamento. Il mezzo è infondato.

Va premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’interpretazione dell’atto negoziale, costituendo un accertamento di fatto che la legge demanda in via esclusiva alla competenza del giudice di merito, è censurabile in cassazione soltanto sotto il profilo della violazione delle regole ermeneutiche e dell’obbligo di motivazione, e che, per sottrarsi a censura, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, sicchè la contestazione da parte del ricorrente dell’interpretazione data dell’atto dal giudice di merito non può esaurirsi nella mera contrapposizione di una diversa ed opposta interpretazione, dal momento che essa si risolverebbe, in questo caso, in una mera richiesta di un nuovo accertamento sul fatto, come tale non ammessa dinanzi a questa Corte, che è giudice dei diritto e non del fatto (Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 10131 del 22. 5.2006; Cass. n. 11193 del 17.7.2003).

Tanto precisato, la censura con cui il Condominio ricorrente lamenta la disapplicazione da parte della Corte di merito del criterio di interpretazione letterale posto dall’art. 1362 cod. civ. non può essere accolta, tenuto che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudicante ha esattamente seguito tale criterio interpretativo, fondando la propria conclusione proprio sulla base del testo del regolamento condominiale ed argomentando da esso il proprio convincimento. La clausola regolamentare di cui si discute così dispone: “Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle terrazze di proprietà particolare saranno ripartite per un terzo al proprietario e per due terzi secondo la tabella 1”. La decisione impugnata ha ritenuto che per “terrazze di proprietà particolare ” debbano intendersi le terrazze di proprietà esclusiva dei condomini, senza distinzioni tra l’una e l’altra. La motivazione attribuisce all’aggettivo “particolare” un significato contrapposto a condominiale ed estende tale conclusione a tutte le terrazze di proprietà esclusiva, sulla base dell’implicito rilievo che esse sono indicate nella disposizione de qua senza distinzioni e differenziazioni. Si tratta, all’evidenza, di una interpretazione fondata sul dato testuale, oltre che coerente dal punto di vista del significato logico e lessicale, tenuto conto che nell’ambito di un regolamento di condominio, di un atto vale a dire destinato al disciplinare l’uso delle cose comuni, i criteri di ripartizione delle spese ed i rapporti tra proprietari, la locuzione “proprietà particolare” ben può essere intesa in contrapposizione a proprietà comune, nel senso cioè di indicare le proprietà esclusive dei singoli condomini.

La sentenza si sottrae anche alla censura di violazione del criterio di interpretazione complessiva dell’atto posto dall’art. 1363 cod. civ., pure adombrato dal ricorrente, il quale sostiene che l’opzione accolta dal giudicante si pone in contraddizione con la disposizione di cui all’art. 1 del regolamento, la quale designa terrazze di proprietà particolare solo le terrazze dell’appartamento dell’interno (OMISSIS), che fungono da copertura del vano scale e quindi di beni di proprietà comune. Tale argomentazione risulta infatti esaminata e superata dalla Corte di merito, la quale, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, ha osservato che tale specificazione, nell’ambito dell’art. 1, ha una ragion d’essere del tutto particolare ed avulsa da un intento definitorio dei beni in questione, avendo il solo fine, mediante una colorazione diversa dei beni nella planimetria, di distinguere la suddetta terrazza da quella condominiale e, attesa la sua funzione di copertura di un’intera colonna di appartamenti, dalle altre terrazze, senza peraltro attribuirle conseguenze particolari. La critica svolta sul punto dal ricorso appare del resto inadeguata, dal momento che non offre alcuna ragione del perchè l’art. 4, che è quello che qui interessa in quanto indica i criteri di ripartizione delle spese, non ripete, con riguardo alle terrazze di proprietà particolari, la specificazione di cui all’art. 1, vale a dire il riferimento alle terrazze di cui all’appartamento 21, che, in tale contesto, costituirebbe il solo dato testuale in forza del quale potrebbe validamente sostenersi la violazione da parte del giudice di merito dei criteri di interpretazione dell’atto.

Priva di pregio è infine la doglianza che critica l’osservazione della Corte territoriale secondo cui l’interpretazione del regolamento patrocinata dal Condominio determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari delle terrazze esclusive e quello delle terrazze di cui all’appartamento dell’interno (OMISSIS), che sarebbero le sole la cui riparazione verrebbe posta a carico, in parte, di tutti i condomini. Il ricorso, in particolare, denunzia la violazione del principio di gradualità posto dalla legge in relazione ai criteri di interpretazione del contratto, lamentando che il giudicante abbia posto a fondamento della decisione il criterio sussidiario dettato dall’art. 1371 cod. civ..

La censura non merita accoglimento in quanto dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’osservazione criticata appare dettata da esigenze di adeguatezza logica e ragionevolezza, più che da un richiamo al criterio dell’equo contemperamento degli interessi indicato dall’art. 1371. In ogni caso, si tratta di un’argomentazione di mero supporto, svolta a conforto e conferma del risultato raggiunto in forza dell’interpretazione letterale, sul quale risulta effettivamente fondata la decisione. Ne consegue anche l’irrilevanza della censura per difetto di interesse, atteso che il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione impugnata.

2.2. Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la decisione di secondo grado abbia riconosciuto, senza appropriata valutazione e sufficiente motivazione, la congruità delle opere fatte eseguire dalle controparti e della relativa spesa, affidandosi a considerazioni e apprezzamenti fondati sul notorio della media dei prezzi di mercato del tutto vaghi e personali. Il motivo è infondato.

La prima censura, che investe la valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla necessità ed alla congruità dei lavori eseguiti, va respinta avendo la Corte, con un ragionamento privo di vizi logici e sufficientemente motivato mediante richiamo alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle dichiarazioni delle parti, ritenuta provata l’esistenza delle infiltrazioni d’acqua sui locali del S. e del F. provenienti dalle terrazze dei condomini G.A. e S., e quindi affermato che i lavori eseguiti, consistiti nel rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione dei terrazzi, erano quelli evidentemente necessari per eliminare le cause di tale inconveniente. La seconda doglianza, che attiene al giudizio di congruità delle spese di cui viene chiesto il rimborso, va invece respinta in quanto l’incertezza della motivazione sul punto fornita dal giudice di merito, mediante riferimento generico al fatto notorio della media dei prezzi di mercato, risulta in concreto superata dal successivo richiamo alla fattura prodotta in atti, che di per sè appare documento sufficiente a dimostrare l’entità dell’esborso in mancanza di contestazione sul punto, che il Condominio ricorrente non specifica di avere sollevato. E’ noto, infatti, che la fattura commerciale, che ha la funzione di documentare elementi relativi all’esecuzione di un contratto, può assurgere, in forza del prudente apprezzamento del giudice, a prova dei fatti ivi rappresentati qualora sia prodotta ritualmente in giudizio e non sia contestata specificatamente dalla controparte (Cass. n. 15383 del 2010). Nella specie, il richiamo, ai fini della quantificazione della spesa, alla fattura in atti risulta pertanto un dato sufficiente a sorreggere la decisione, tanto con riferimento alla valutazione delle prove che all’obbligo di motivazione. Il ricorso del Condominio va pertanto respinto.

3. Con il proprio ricorso incidentale, articolato su un solo motivo, G.A.G. lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per averla condannata all’esecuzione delle “opere necessarie alla definitiva eliminazione delle infiltrazioni d’acqua dalla terrazza di sua proprietà .. ed al risarcimento dei danni” in favore di F.. Tale statuizione, ad avviso della ricorrente, è errata in quanto adottata in assenza della minima prova che le infiltrazioni d’acqua si sarebbero verificate anche dopo l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del terrazzo, nel luglio 1990, La diversa conclusione fatta propria dalla Corte di appello è inficiata da un evidente travisamento dei fatti, avendo il giudicante male interpretato la dichiarazione resa dall’amministrazione all’epoca dello stabile, che riferiva di un sopraluogo eseguito nel locale del F., confondendo la data di redazione di tale documento (1995), con la data del sopraluogo (1990). Non è stato inoltre considerato che il consulente tecnico d’ufficio, che aveva effettuato un sopraluogo nel settembre 1995, aveva verificato l’assenza di infiltrazioni recenti.

Il motivo appare infondato e, in parte, inammissibile.

Infondato in quanto la Corte ha giustificato la sua conclusione in merito al protrarsi delle infiltrazioni d’acqua sul locale del F. richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, le fotografie in atti e quanto riferito dalle dichiarazioni presenti nel fascicolo di primo grado della stessa G.. La motivazione sul punto, tenuto conto delle critiche avanzate dalla ricorrente in via incidentale, deve pertanto ritenersi sufficiente. Il mezzo peraltro è in parte inammissibile laddove introduce un sindacato sull’apprezzamento delle prove operato dalla Corte di appello, che, integrando un giudizio di mero fatto, non è sindacabile in sede di legittimità. A questa considerazione merita aggiungere che le censure sollevate dal ricorso non appaiono sostenute dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo delle dichiarazioni e della consulenza tecnica d’ufficio che assume essere state erroneamente valutate dal giudice territoriale, mancanza che impedisce Collegio qualsiasi valutazione sul punto.

Il ricorso avanzato dalla G.A. va pertanto respinto.

4. I due ricorsi incidentali proposti da F.A., rispettivamente nei confronti del ricorso principale del Condominio e del ricorso incidentale della G.A., vanno dichiarati assorbiti, siccome proposti espressamente in via condizionata.

5. Ga.Ca. propone un solo motivo di ricorso incidentale con cui censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha respinto il suo appello avverso la statuizione del giudice di primo grado che gli aveva compensato in parte, nella misura del 50%, le spese di giudizio, assumendo che tale decisione è ingiusta e non rispetta il principio di soccombenza.

Anche questo ricorso è infondato.

La Corte di appello ha giustificato la propria statuizione di rigetto dell’appello incidentale proposto dalla parte affermando che la regolamentazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado mediante compensazione parziale appariva sorretta da congrui motivi, rappresentati dalla particolare natura della causa, riferimento che trova concretezza nel tenore della stessa sentenza, che ha risolto la lite affrontando una questione interpretativa del regolamento condominiale. Trattasi di apprezzamento di fatto congruamente motivato, che sfugge al sindacato di legittimità, costituendo principio giurisprudenziale consolidato che, in relazione al regime anteriore a quello introdotto della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) la scelta del giudice di disporre la compensazione delle spese di lite ha natura discrezionale e non può essere censurata se non sotto il profilo della sufficienza ed adeguatezza della motivazione, la quale peraltro può essere desumibile anche dal complesso delle ragioni su cui il giudice ha fondato la propria decisione di merito (Cass. S.U. n. 20598 del 2008).

6. La reciproca soccombenza delle parti e la natura delle questioni controversie integrano giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale del Condominio e quelli incidentali di G.A.G. e di G. C.; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali di F.A.;

compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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