Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21317 del 20/10/2015


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 21317 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sull’istanza di ricusazione relativa al ricorso 103562014 proposto da:
PILUDU CARLO (PLDCRL41P21B354B) e SPANO LUISELLA
(SPNLLL43H56L202N), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DUILIO 22, presso lo studio dell’avvocato AGENZIA OMNIA
SERVICE 2P, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE
STARA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –

contro
ITALFONDIARIO S.P.A., nella sua qualità di mandataria della
CASTELLO FINANCE S.R.L. quale cessionaria del credito, in
persona del Dott. GIUSEPPE BOTTERO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell’avvocato
MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, rappresentata e difesa dagli
avvocati PIERGIORGIO FRAU, LUIGI FRAU, MARCO FRAU giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro

1

Data pubblicazione: 20/10/2015

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e BANCA DI CREDITO SARDO
S.P.A.;
– intimati sull’istanza di ricusazione dell’avv. Salvatore Stara
pervenuta il 19/10/2015 prot. n. 013000 e relativa al ricorso
RG. 10356/14;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

udito l’Avvocato CASOTTI CANTATORE per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto
dell’istanza di ricusazione.
Ritenuto
che con atto spedito a mezzo posta il 15 ottobre 2015 e
pervenuto presso questa Corte il successivo 19 ottobre (e già
anticipato con invio a mezzo fax il 17 ottobre 2015), l’avv.
Salvatore Stara ha proposto “interpello per astensione e, in
difetto, ricorso per ricusazione”, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 51, primo comma, n. l n. 3, e 52 cod.
proc. civ., nei confronti dei dottori Giuseppe Salmé, Anna
Maria Ambrosio, Franco De Stefano, Lina Rubino, Giuseppina
Luciana Barreca e Raffaele Frasca, i primi cinque in quanto
componenti del collegio della Sezione Terza civile che in
data 20 ottobre 2015 dovrebbe decidere il ricorso iscritto al
R.G.N. 10356/2014, proposto da Luisella Spano e Carlo Piludu,
difesi dal predetto avv. Stara, nonché il sesto magistrato
“quale Cons. di riserva” dell’anzidetto collegio;
che il ricorrente ha argomentato a sostegno dell’istanza
di ricusazione;
che con provvedimento del Presidente titolare della
Terza Sezione civile è stata fissata, per la trattazione
dell’istanza di ricusazione, l’adunanza in camera di
consiglio del giorno 20 ottobre 2015, ore 9, con
individuazione del collegio giudicante;
2

consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

che detto provvedimento è stato comunicato a mezzo fax
all’avv. Stara il 19 ottobre 2015 alle ore 13,12;
che, con fax inviato il 19 ottobre 2015, ore 22,25,
l’avv. Stara ha, tra l’altro, manifestato l’esigenza di un
rinvio della trattazione dell’istanza per disporre di “un
termine adeguato e congruo, sia pur minimo” per la difesa,
evidenziando altresì l’impossibilità di giungere, dalla

Considerato

che il procedimento di ricusazione non impone
contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – di
garantire il rispetto di termini predeterminati, di cui anche
all’art. 377 cod. proc. civ., non contemplati dalla vigente
disciplina, né compatibili con i caratteri essenziali e
informali del procedimento delineati dagli artt. 51/54 cod.
proc. civ. (cfr. Cass., sez. un., n. 16627 del 2014; Cass.,
sez. un., n. 13018 del 2015);
che,

tuttavia,

sempre alla luce della citata

giurisprudenza, il procedimento deve salvaguardare
l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, di
cui al combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., così da
consentire adeguatamente alle parti di intervenire ed
interloquire, sebbene non abusando della propria posizione
processuale e da snaturare, quindi, i lineamenti e la
funzionalità del procedimento come sopra ricordati;
che, pertanto, occorre bilanciare in concreto se le
esigenze di celerità ed informalità del procedimento, in
consonanza con la funzione e natura dello stesso, consentano
comunque l’esercizio del diritto di difesa, nella sua
effettività ed essenzialità;
che, nella specie, i ristrettissimi termini tra la
comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale ed il
suo svolgimento (poi procrastinato alle ore 10), nonché la
mancata presenza dell’istante all’adunanza camerale, inducono
a ritenere preponderanti le esigenze della difesa e tali,
3

Sardegna, in tempo utile per l’adunanza camerale.

dunque, da dover disporre un rinvio della trattazione
dell’istanza di ricusazione, seppure a breve termine.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rinvia la trattazione dell’istanza di ricusazione
presentata dall’avv. Stara all’adunanza camerale del 30
ottobre 2015, ore 11.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

Si comunichi.

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