Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21317 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17428-2015 proposto da:

INSIEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO BIANCHIN;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ANTONIO BIANCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/12/2014, R.G.N. 73/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con sentenza n. 469 depositata il 30.12.2014 la Corte di appello di Trieste, confermando la pronuncia resa dal Tribunale di Udine, ha respinto la domanda proposta da T.G. nei confronti di Insiel s.p.a. per l’accertamento del diritto ad essere assunto, sulla base di un verbale conciliativo stipulato in sede sindacale il 29.5.2007, sin da novembre 2007 (data di cessazione di un periodo di malattia) e per la condanna al pagamento del risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate;

2. la Corte territoriale, respingendo l’appello principale del lavoratore e l’appello incidentale della società, ha ritenuto che l’accordo conciliativo, da qualificarsi quale contratto preliminare, avrebbe consentito anche al T. (lavoratore a termine presso la Itaca Informatica e Sistemi s.r.l.) la proroga della data di assunzione (fissata per il 18.9.2007 a tutti i colleghi aventi, peraltro, un contratto a tempo indeterminato), proroga tempestivamente richiesta dal lavoratore e correttamente documentata tramite invio di certificati, e che l’inerzia tenuta dal T. per circa quattro anni non sarebbe stata sufficiente (da sola) a provare la volontà di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro ma dimostrava il disinteresse allo svolgimento della prestazione con conseguente insussistenza di un pregiudizio da risarcire (in assenza di domanda di costituzione di un rapporto di lavoro);

2. avverso la sentenza, la società Insiel s.p.a. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi; il sig. T. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. La società ricorrente, con i primi tre motivi, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme dettate in materia di interpretazione degli atti negoziali (artt. 1362 e ss c.c.), rilevando che l’uso – nel verbale conciliativo – del termine “preavviso” (per consentire una eventuale proroga della data di assunzione presso Insiel) consentiva di assumere il T. solamente in caso di insorgenza di eventuali proroghe della scadenza del contratto a termine intrattenuto con la società Itaca s.r.l. (regolarmente cessato il 17.9.2007) e non per altre arbitrarie ragioni (come la malattia), che a fronte di un tenore letterale chiaro e incontrovertibile non vi era alcun bisogno di ricorrere al criterio del comportamento successivo delle parti (concernente la richiesta della Insiel di fornire i certificati medici relativi allo stato di malàttia), evincendosi, inoltre, chiaramente che sussisteva il medesimo termine sia per comunicare che per documentare lo stato di forza maggiore che consentiva la proroga del termine di assunzione;

2. con il quarto motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., non essendo condivisibile la sentenza impugnata ove – ai fini di escludere la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro – ha trascurato di valutare complessivamente la condotta del T. (che, in quasi quattro anni, non ha mai inviato una lettera alla società nè fatto alcuna telefonata), e potendosi delineare una situazione di abuso del diritto;

3. la clausola n. 3 dell’accordo conciliativo stipulato tra le parti prevedeva nonostante la durata a tempo determinato del contratto con il precedente datore di lavoro (Itaca s.r.l.) – che “le parti confermano che alla data 18.9.2007, così individuata in ragione del preavviso dovuto all’attuale datore di lavoro, potrà essere posticipata su iniziativa scritta dell’interessato, in caso di forza maggiore correlata ad eventi di natura personale (malattia, infortunio) debitamente documentati, che nel corso del preavviso dovessero riguardare il sig. T.G.; in tal caso il posticipo sarà di durata pari al prolungamento del preavviso. Nello stesso modo ed in pari misura potrà essere anticipata al verificarsi di documentata risoluzione del rapporto di lavoro attualmente in corso in epoca anteriore al 18.9.2007”;

4. i primi tre motivi del ricorso non sono fondati, in quanto – senza indicare l’errore ermeneutico compiuto dalla sentenza impugnata – tendono a censurare la interpretazione data dalla Corte territoriale alla clausola sopra riportata e a sostenere che la parola “preavviso” doveva essere riferita solamente alle vicende riguardanti lo specifico rapporto di lavoro (a termine) in corso fra T. e Itaca s.r.l., non già a tutti gli eventi che, se il rapporto di lavoro tra queste due parti avesse richiesto un preavviso (al pari di tutti gli altri colleghi del T., assunti a tempo indeterminato), ne avrebbero consentito una proroga;

5. questa Corte ha affermato che, in materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. n. 14432 del 2016);

6. in particolare, è stato precisato che nell’ottica dell’art. 1362 c.c., la comune intenzione delle parti desunta dal loro comportamento anche successivo al contratto è un criterio integrativo di quello letterale (nel senso che serve a chiarirlo), non già ad esso alternativo o, peggio, sussidiario (Cass. n. 24560 del 2016; ex pluribus, Cass. n. 261 del 2006);

7. nella sentenza impugnata – operandosi la ricognizione della comune volontà delle parti contraenti alla luce del complessivo regolamento negoziale si è posto in risalto che il contenuto contrattuale faceva effettivamente riferimento al “preavviso” per individuare la data di assunzione e di eventuale proroga, pur a fronte di un rapporto di lavoro a termine con il precedente datore di lavoro (con scadenza 17.9.2007, dunque non suscettibile di alcun preavviso), ma si è evidenziato che il richiamo a tale istituto poteva spiegarsi quale strumento utilizzato per garantire la parità di trattamento tra tutti gli ex dipendenti della Itaca s.r.l. al fine di estendere convenzionalmente anche a T. la possibilità di rinvio dell’assunzione al pari degli altri colleghi (in possesso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e si è aggiunto che tale interpretazione era confortata altresì dal comportamento successivo delle parti (in quanto alla comunicazione del lavoratore, il 17.9.2007, dello stato di malattia era corrisposta la richiesta della Insiel dell’invio della relativa documentazione, successivamente inviata dal T.) e da un’esegesi in senso conservativo dell’assetto negoziale;

8. si tratta di interpretazione congrua e plausibile, alla quale il ricorrente oppone (inammissibilmente, in quanto surrogantesi ad attività che è riservata al giudice del merito) la propria, senza, però, dare reale contezza di errori nell’applicazione dei canoni ermeneutici da parte della Corte territoriale;

9. questa Corte ha ripetutamente affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 9120 del 2015; Cass. n. 10044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006);

10. invero, il ricorso in sede di legittimità – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; conforme, più di recente, Cass. n. 12360 del 2014 e n. 8586 del 2015);

11. il quarto motivo di ricorso non è fondato posto che la giurisprudenza di questa Corte – cui va data continuità – è da tempo consolidata nello statuire che la mera inerzia del lavoratore non è di per sè sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso (Cass. n. 22489 del 2016; da ultimo, Cass. n. 29427 del 2017; Cass. n 5952 del 2018; Cass. 24140 del 2019);

12. affinchè possa configurarsi una tale risoluzione è invece necessario che sia accertata – oltre all’inerzia del lavoratore – una chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo sulla base di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso);

13. la sentenza impugnata si è conformata all’indirizzo giurisprudenziale consolidato rilevando che la società si era limitata ad allegare l’inerzia del T.;

14. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA