Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21316 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29973-2010 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio degli avvocati LORENZO

PROSPERI MANGILI e ROBERTO CARLINO, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI e MARIO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5938/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/07/2010 R.G.N. 6285/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato ROBERTO CARLINO;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, T.G. esponeva di essere titolare di trattamento pensionistico a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (di seguito: Fondo volo); di avere inoltrato all’INPS domanda per ottenere la liquidazione di una quota di pensione in capitale, ai sensi della L., n. 859 del 1965, art. 34; che l’INPS, nell’effettuare il relativo calco)o, aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione, utilizzando non già la tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, bensì coefficienti diversi e inferiori, in violazione del citato art. 34, a norma del quale il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai “coefficienti in uso presso l’INPS”; che detti coefficienti dovevano essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13 atteso che tale decreto era l’unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica.

Ciò premesso chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento in suo favore della somma di Euro 72.721,19, quale differenza fra quanto ricevuto e quanto gli sarebbe spettato in base all’utilizzazione dei coefficienti invocati.

Il Tribunale adito e la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5938 del 2010, rigettavano la domanda.

Avverso questa pronuncia T.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo articolato motivo, in cui in subordine chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale della L. n. 859 del 1965, art. 34, commma 1 come interpretato dalla giurisprudenza delle S.U. di questa S.C. o disporsi rinvio pregiudiziale alla CGUE, affinchè valuti la conformità della citata normativa italiana (come interpretata dalla giurisprudenza) a quella eurounitaria.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 859 del 1865, art. 34; L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503; L. n. 489 del 1988, art. 11; L. n. 13 del 1962, art. 13; D.M. 19 febbraio 1981; D.M. 27 gennaio 1964; R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403) e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Le censure sono articolare in plurimi profili con i quali, in sostanza, è contestata la soluzione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte del 20 ottobre 2009 n.22154, i cui principi la sentenza impugnata ha applicato. In sintesi, è lamentata:

– l’erronea ritenuta applicabilità ai pensionati ante 1/7/1997 (per i quali non opererebbe lo ius superveniens costituito dalla L. n. 244 del 2007, avente efficacia sanante dei soli coefficienti determinati dall’INPS con Delib. 4 agosto 2005, n. 302 e quindi limitati ai collocamenti a riposo post 1/7/1997) dei coefficienti contenuti nel R.D. n. 1403 del 1922 e relativi all’assicurazione facoltativa, del tutto diversa dall’assicurazione obbligatoria e che non può tener conto di elementi come, ad esempio, il trattamento di reversibilità o il meccanismo di perequazione;

– l’omessa considerazione del fatto che, essendo il meccanismo della capitalizzazione assolutamente speculare rispetto a quello della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13 (caratterizzati entrambi dalla medesima operazione di attualizzazione di prestazioni future tenendo conto dell’aspettativa di vita del beneficiario), la fattispecie in esame non poteva che essere regolamentata dal suddetto art. 13 e, quindi, dal D.M. 27 gennaio 1964 e dal successivo D.M. 19 febbraio 1981, che lo aveva sostituito.

2. Il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema già pronunciatasi in materia (cfr., ex pluribus, Cass n 592 del 2016, Cass. n. 20529/15; Cass. n. 20525/15; Cass. n. 20329/15; Cass. n.7736/15; Cass. n. 22/15; Cass. nn. 26408 e 26409/14; Cass. nn. 26317 e 26318/14; Cass. n. 25681/14; Cass. n. 25385/14; Cass. 23066/14; Cass. S.U. 11907/14).

2.1. Con la sentenza n. 11907/14, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, (intervenuta in un contesto nel quale, in un primo momento, con la L. 31 ottobre 1988, n. 480, il beneficio di cui alla L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 13 era stato semplicemente “bloccato”, escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla fruibilità dello stesso, e, successivamente, per effetto della L. 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1 quater, comma 3, di conversione del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, lo stesso era stato abrogato con decorrenza dal 10 gennaio 2005) ha efficacia retroattiva, atteso che la norma riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza, disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui esso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004 (data di abrogazione del beneficio stesso).

2.2. Ad avviso delle SS.UU. la voluntas legis sottesa all’art. 2, comma 503, cit. è stata quella di sanare retroattivamente l’operato dell’INPS, in un’ottica di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzi tutto a corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del pensionato (con reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello stesso. In proposito la Corte ha ritenuto (cosi superando ogni obiezione relativa al procedimento amministrativo adottato dall’INPS) che il legislatore ha inteso offrire ex post una base legale all’operato dell’INPS e del Fondo Volo da esso gestito, legittimando l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.

E infatti, partendo dal dato testuale dell’art. 2, comma 503, il quale prevede esplicitamente che i coefficienti di capitalizzazione sono quelli “determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo”, ha evidenziato che la soluzione accolta prevede che la norma in sanatoria operi a tutto campo, sovrapponendosi alla disciplina previgente e rendendola irrilevante nella materia in esame.

2.3. Le Sezioni Unite hanno aggiunto che si è comunque in presenza di una fattispecie normativa legittima secondo il sistema delle fonti del diritto, atteso che, come osservato da Cass. n. 14072/10, la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr., e pluribus, Corte cost. n. 14/99) ha avuto più volte occasione di chiarire che “le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso” in relazione soprattutto al principio di eguaglianza e a quello dell’affidamento nella normativa vigente. Si è poi aggiunto che l’intervento legislativo in sanatoria può “essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso” (sentenza n. 94 del 1995), così da doversi “escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale – originariamente applicabile – con quella eccezionale successivamente emanata” (sentenza n. 100 del 1987; cfr., altresì, sentenze n. 402/93, n. 346/91 e 474/88).

Si è così precisato che, nella fattispecie in esame, la finalità della sanatoria non può certamente essere considerata arbitraria, ma appare anzi – ragionevolmente giustificata in relazione all’intento di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo nei termini sopra detti.

2.4. Per l’effetto (e con ciò le S.U. hanno, in parte qua, rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle sentenze del 20 ottobre 2009 nn. 22154, 22155,22156 e 22157), per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione presentate da iscritti al Fondo Volo in data anteriore al 10 luglio 1997,come nel caso dell’ odierno ricorrente, devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo Volo e approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo medesimo con Delib. 8 marzo 1988, mentre per quelle presentate successivamente al 10 luglio 1997 valgono (come già stabilito dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con Delib. Consiglio di amministrazione dell’INPS 4 agosto 2005, n. 302.

3. Questa Corte ha anche scrutinato l’interpretazione e l’applicazione della L. n. 859 del 1965, art. 34 risultante dalla L. n. 244 del 2007, art. 13, come inteso da Cass. SS.UU. 28 maggio 2014, n. 11907, alla luce delle norme costituzionali ed euro-unitarie.

Nella sopracitata sentenza n. 23066 del 30 ottobre 2014 (confermata da tutte le altre successive) si è ricordato che la Corte cost., con indirizzo consolidato, ha affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 disp. gen., riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata soltanto nell’ambito dell’art. 25 Cost. (cfr. sentenze n. 103/2013; n. 78/12; n. 15/2012; n. 236/2011; n. 393/2006).

Tuttavia, in linea generale, qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche (v. sentenze n. 24/2009; n. 74/2008 e n. 376/1995), nonchè al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209/2010), anche se finalizzato alla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374/2002) o a far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419/2000).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, sottolineato come, in ordine al sindacato sulle leggi retroattive, “può ritenersi sussistere una piena corrispondenza” tra principi costituzionali interni in materia di parità delle parti in giudizio (di cui all’art. 111 Cost.) e principi convenzionali in punto di equo processo (di cui all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo).

Peraltro, anche la Corte di Strasburgo non ha mai enunciato un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore per effetto di norme retroattive, tanto che, in varie occasioni, ha ritenuto non contraria all’art. 6 CEDU l’emanazione di norme retroattive volta a porre rimedio ad un’imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo un’interpretazione più aderente all’originaria volontà legislativa. Nella specie – ha affermato ancora la ricordata pronuncia di questa Corte n. 23066/2014 – sembra da escludere che la norma di cui si tratta nel presente giudizio travalichi i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo al fine della legittima emanazione di norme retroattive, anche in materia previdenziale.

Ci si trova, invero, in presenza (come precisato da Cass. SS.UU. n. 11907/2014) di un intervento del legislatore che, come detto, ha disciplinato soltanto la determinazione di una modalità di erogazione della pensione fissata per legge nell’an e nel quantum a carico del Fondo Volo; modalità – questa – alternativa a quella ordinaria (ossia al pagamento di una somma capitale una tantum unitamente ad un minor rateo periodico di pensione in alternativa al pagamento dell’ordinario integrale rateo periodico di pensione) e che è su base volontaria (nel senso che è il pensionato che valuta la convenienza, o meno, di chiedere che una parte della pensione spettante gli sia versata in quota capitale).

Infatti, con l’art. 2, comma 503 Legge Finanziaria del 2008 il legislatore è intervenuto in un contesto nel quale, in un primo momento (L. 31 ottobre 1988, n. 480), il beneficio di cui all’art. 34 cit. era stato bloccato escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla fruibilità dello stesso, e, successivamente, a partire dal 10 gennaio 2005, il beneficio era venuto meno (D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, art. 1 quater, comma 3, disposizione aggiunta in sede della conversione in L. 3 dicembre 2004, n.291).

In particolare, con l’anzidetta norma retroattiva, si sono volute regolamentare, ora per allora, le modalità di attribuzione di un beneficio che, al momento dell’emanazione della norma stessa, era stato da tempo eliminato – in tutte le ipotesi in cui lo stesso era stato richiesto dagli aventi diritto, titolari di “vecchi” trattamenti pensionistici, fino al 31 dicembre 2004. In tal modo il legislatore è intervenuto proprio per dare una base legale all’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione dell’INPS e del Fondo Volo da esso gestito, stabilendo anche che per tali devono intendersi quelli “determinati sulla base dei criteri attuativi specifici per il predetto Fondo”. Con ciò si è legittimato lo stesso Fondo Volo a valutare, sulla base del proprio bilancio, quali coefficienti di capitalizzazione di quote di pensione fossero compatibili con l’equilibrio finanziario del Fondo stesso sulla premessa che esso dovesse assicurare innanzi tutto l’erogazione delle ordinarie pensioni per tutta la vita del pensionato (con reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo compatibilmente con questo compito principale e in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, provvedere all’erogazione una tantum di quote capitalizzate degli stessi. Ma, ad ogni modo, non si è inciso sulla prevista facoltà per i pensionati di scegliere se convertire o meno una quota della pensione in capitale.

3.1. Ne consegue, al fine di escludere qualsiasi violazione del principio di razionalità ed equità di cui all’art. 3 Cost. nonchè degli artt. 36 e 38 Cost., che non può non tenersi conto di vari elementi, risultanti dalla giurisprudenza costituzionale.

Invero, ai fini del principio di uguaglianza, di regola, il fluire del tempo è, di per sè, un elemento idoneo a giustificare diversità di discipline anche pensionistiche (vedi, per tutte: Corte cost. sentenza n. 208 del 2014; n. 197 del 2010).

E ancora: una norma retroattiva, anche in materia previdenziale, non può considerarsi irragionevole se “risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione”(v., per tutte, le sentenze n. 227/2014, n. 1/2011 e n. 74/2008 della Corte cost.).

Inoltre, “l’art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante” (sentenze n. 361/1996; n. 240/1994 e n. 822/1988).

Conseguentemente, il legislatore può, a maggior ragione, anche con norma avente effetti retroattivi, “modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l’affidamento nella sicurezza giuridica” (v., ex aliis, Corte cost. n. 227/2014 cit;,n. 282/2005; n. 6/1994), sempre che il suddetto intervento possa dirsi non irragionevole; ed è da escludere l’irragionevolezza ove l’assetto recato dalla norma retroattiva – che abbia “salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti poteva dirsi ingenerato” (sentenza n. 74/2008) – sia finalizzato anche al complessivo riequilibrio delle risorse, che non può non comportare la dovuta attenzione alle esigenze di bilancio, tanto più a fronte di trattamenti privilegiati, qual è quello di cui si tratta nel presente giudizio (v., per tutte, Corte cost. n. 172/2008).

Gli effetti di disposizioni del tipo considerato “ricadono nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’art. 81 Cost., comma 4, ed assicurano la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n.172 del 2008), impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, e cosi garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali” (v., ex pluribus, Corte cost. n. 264/2012 e, nello stesso senso, Corte cost. n. 376/2008).

Sebbene sia ravvisabile un’analogia funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro (v. sentenza n. 156/91), tuttavia tra le suddette categorie di crediti vi è diversità strutturale, con la conseguente non applicabilità diretta dell’art. 36 Cost. ai crediti di pensione, essendo ad essi tale norma riferibile solo indirettamente, “per il tramite e nella misura dell’art. 38”, nel senso che, avendo la pensione una funzione sostitutiva di un reddito di lavoro cessato, il detto requisito richiama l’art. 36 come referente per la determinazione delle esigenze di vita ivi menzionate.

Tuttavia, la commisurazione del trattamento pensionistico incontra un limite nel necessario contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale (v., per tutte, sentenze n. 361/1996; n. 196/1993; n. 119/1991 e n. 220/1988), che, come si è detto, può giustificare interventi legislativi volti a ridurre in maniera definitiva un trattamento pensionistico, in precedenza spettante, a cagione di un’inderogabile esigenza di contenimento della spesa Rubblica. Nella specie:

a) il regime pensionistico su cui è intervenuta la norma retroattiva in oggetto era un regime di favore rispetto a quello ordinario;

b) la norma stessa non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza al riguardo; e comunque ha lasciato inalterata la possibilità per il singolo pensionato di conoscere i coefficienti di capitalizzazione di fatto in uso presso il Fondo Volo e scegliere se avere l’intero trattamento pensionistico erogato nei modi ordinari, più favorevole del trattamento in regime di a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria) perchè comprensivo del trattamento integrativo, ovvero preferire una quota dello stesso.

La norma è stata dettata al fine di razionalizzare e rendere chiara la disciplina della materia, per superare la preesistente situazione di oggettiva incertezza interpretativa evidenziata, in modo emblematico, dai plurimi discordanti interventi in materia delle Sezioni Unite, dando base legale all’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.

3.2. Condividendosi pienamente i principi affermati nelle richiamate sentenze dl questa Corte deve, quindi, escludersi che sussistano contrasti della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, con i citati parametri costituzionali e con le norme interposte richiamate, per la principale ragione del carattere di favore del regime pensionistico di cui si tratta, oltre che per la possibilità di scelta riservata agli interessati e per la finalità razionalizzatrice della norma retroattiva in parola.

4. Il ricorso riferisce – poi – che già sono stati presentati ricorsi alla Corte di Strasburgo al riguardo, in quanto la suddetta normativa nazionale, comportando una ingiusta decurtazione della pensione, viola l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo della CEDU, considerato che la Corte EDU ritiene che la tutela della pensione sia compresa in quella del diritto di proprietà; essa sarebbe, inoltre, discriminatoria in danno delle donne, la cui vita ha una durata media maggiore di quella degli uomini e violerebbe i principi di trasparenza e obiettività cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, dal momento che prevede l’applicazione di coefficienti di cui l’INPS non ha comunicato ai pensionati il sistema di elaborazione (elemento determinante nella scelta della richiesta di capitalizzazione).

Conseguentemente, il ricorrente chiede di considerare, anche i suddetti principi CEDU per l’eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE, sulla base principalmente dell’art. 6 del Trattato di Lisbona – che ha previsto l’adesione della UE alla CEDU ed ha stabilito che i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione fanno parte del diritto dell’Unione come principi generali – nonchè tenendo conto di alcune successive decisioni dei giudici amministrativi che hanno equiparato l’efficacia della CEDU nell’ordinamento nazionale a quella del diritto euro-unitario.

4.1. La richiesta non è da accogliersi, per la principale ragione (già esplicitata dalla cit. sentenza n. 23066/14 di questa S.C.) che, diversamente da quel che ivi si sostiene, manca nella specie il presupposto applicativo dell’art. 267 TFUE, rappresentato dal fatto che il presente giudice nazionale di ultima istanza sia “investito di una controversia concernente il diritto dell’Unione”. Infatti, non solo è, all’evidenza, da escludere che la L. n. 241 del 1990, art. 1, sia da considerare direttiva europea, ma è anche da precisare che, diversamente da quello che sostengono I ricorrenti, la pretesa violazione di norme della CEDU e dei suoi Protocolli non comporta l’applicabilità del meccanismo del rinvio pregiudiziale alla CGUE, neppure per effetto dell’art. 6 TUE, come si desume da orientamenti consolidati sia della giurisprudenza della stessa CGUE (vedi, per tutte: sentenza 24aprile 2012, c-571/10, Kamberaj), sia della Corte costituzionale (vedi, per tutte: sent. n. 80 del 2011), sia di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 4 dicembre 2013,n. 27102; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4049). L’unico organo compente al riguardo è la Corte di Strasburgo, cui si può accedere solo dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni.

4.2. Deve peraltro aggiungersi, sotto lo specifico profilo (che si aggiunge a quelli già esaminati) attinente la tutela del diritto di proprietà predisposta dall’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, che, da un lato, l’intervento legislativo di cui si discute non ha inciso su situazioni soggettive definitivamente acquisite, come sopra rilevato. Inoltre, nella sentenza del 7 giugno 2011 – Ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09 – Agrati ed altri c. ITALIA, la Corte EDU ha affermato che il concetto di “pubblica utilità” che devono avere le ragioni che giustificano le limitazioni del diritto di proprietà è ampio per natura, e che la relativa decisione di adottare leggi che ne comportino il sacrificio implica l’esame di questioni politiche, economiche e sociali, e che le autorità nazionali sono in via di principiq in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per determinare le ragioni di “pubblica utilità” che giustificano una limitazione del diritto di proprietà. La soluzione della questione posta dal ricorrente si rinviene quindi già nella motivazione delle sentenze sopra citate, laddove, nel richiamare la ratio legis sottesa all’introduzione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, ne ha ritenuto la conformità ai parametri costituzionali valorizzandone la finalità perequativa, nonchè di tutela dell’equilibrio finanziario del Fondo e di certezza applicativa, di interesse generale.

5. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

La motivazione della sentenza impugnata, che ha applicato la soluzione adottata dalle Sezioni Unite con le sentenze del 2009, deve essere peraltro corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. dovendosi applicare alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 11907 del 28 maggio 2014, sopra analizzato.

6. I contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame, conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte, determinano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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