Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21316 del 14/10/2011
Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21316
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1754/2006 proposto da:
SIMON IMM SAS DI ALESSI ANTONIO & C in persona del
legale
rappresentante pro tempore P.I. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio
dell’avvocato MEREU Giacomo, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LOBIANCO GIORGIO;
– ricorrente –
contro
B.R.M., M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3033/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 23/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che a seguito di provvedimento di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio gravante su un fondo di proprietà della Simon Immobiliare s.a.s., con citazione dell’8/10/1999 M.P. e B.R.M. convenivano in giudizio la suddetta proprietaria del fondo servente per chiedere la conferma di provvedimento interinale di reintegra nel possesso; in corso di causa chiedevano altresì l’accertamento della servitù di passaggio;
che con sentenza del 22/9/2002 il Tribunale di Voghera accoglieva la domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio (pedonale) e dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della servitù; che avverso la sentenza proponeva appello la Simon Immobiliare;
– che la Corte di Appello di Milano con sentenza del 23/11/2004 rigettava l’appello rilevando:
che, essendo stata eccepita dalla convenuta l’inammissibilità della domanda di accertamento della servitù ed essendone stata dichiarata l’inammissibilità dal primo giudice, l’appellante/convenuta non poteva dolersi, in appello, della declaratoria di inammissibilità della domanda attrice e chiederne il rigetto nel merito;
– che ai fini della tutela possessoria, concessa agli attori, era irrilevante l’eventuale inesistenza di un passaggio dai mappali 149 e 150 al mappale 151.
Rilevato:
– che Simon Immobiliare s.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione;
– che gli intimati non si sono costituiti;
che in data 28/6/2011 il difensore della società ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta per adesione anche dal legale rappresentante della società ricorrente;
Ritenuto:
– che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;
– che non vi sono altre parti costituite;
– che pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile in quanto il ricorso e stato proposto prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo), deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo;
– che non v’è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il processo R.G.N. 1754/2006 di cui al ricorso proposto da Simon Immobiliare s.a.s. contro M. P. e B.R.M..
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011