Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21316 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1754/2006 proposto da:

SIMON IMM SAS DI ALESSI ANTONIO & C in persona del

legale

rappresentante pro tempore P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio

dell’avvocato MEREU Giacomo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LOBIANCO GIORGIO;

– ricorrente –

contro

B.R.M., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3033/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che a seguito di provvedimento di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio gravante su un fondo di proprietà della Simon Immobiliare s.a.s., con citazione dell’8/10/1999 M.P. e B.R.M. convenivano in giudizio la suddetta proprietaria del fondo servente per chiedere la conferma di provvedimento interinale di reintegra nel possesso; in corso di causa chiedevano altresì l’accertamento della servitù di passaggio;

che con sentenza del 22/9/2002 il Tribunale di Voghera accoglieva la domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio (pedonale) e dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della servitù; che avverso la sentenza proponeva appello la Simon Immobiliare;

– che la Corte di Appello di Milano con sentenza del 23/11/2004 rigettava l’appello rilevando:

che, essendo stata eccepita dalla convenuta l’inammissibilità della domanda di accertamento della servitù ed essendone stata dichiarata l’inammissibilità dal primo giudice, l’appellante/convenuta non poteva dolersi, in appello, della declaratoria di inammissibilità della domanda attrice e chiederne il rigetto nel merito;

– che ai fini della tutela possessoria, concessa agli attori, era irrilevante l’eventuale inesistenza di un passaggio dai mappali 149 e 150 al mappale 151.

Rilevato:

– che Simon Immobiliare s.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione;

– che gli intimati non si sono costituiti;

che in data 28/6/2011 il difensore della società ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta per adesione anche dal legale rappresentante della società ricorrente;

Ritenuto:

– che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;

– che non vi sono altre parti costituite;

– che pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo anteriore alla modifica di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile in quanto il ricorso e stato proposto prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo), deve essere pronunciata ordinanza di estinzione del processo;

– che non v’è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il processo R.G.N. 1754/2006 di cui al ricorso proposto da Simon Immobiliare s.a.s. contro M. P. e B.R.M..

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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