Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21316 del 12/08/2019

Cassazione civile sez. III, 12/08/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 12/08/2019), n.21316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 664 del ruolo generale dell’anno 2017,

proposto da:

T.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’avvocato Saverio Cosi (C.F.: CSO SVR 60L02 B842C);

– ricorrente –

nei confronti di:

INTESA SANPAOLO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura P.B. rappresentata e difesa

dall’avvocato Benedetto Gargani (C.F.: GRG BDT 57T21 Z614E);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16760/2016,

pubblicata in data 13 settembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17

maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso di un processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da T.G. sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la posizione di terzo pignorato.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del credito fatto valere in via esecutiva, sollevata dall’opponente.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la T., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 334 – 112 – 100 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con riguardo agli artt. 553 – 339 c.p.c. – art. 2697 c.c. – art. 326 c.p.c. – artt. 115 e 116 c.p.c. – artt. 530 – 617 c.p.c.”.

Il primo motivo pone la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva riguardante un capo della decisione (in particolare, quella attinente alle spese di lite) diverso da quello (relativo al merito) impugnato con l’appello principale.

Il secondo motivo pone questione della decorrenza della prescrizione del credito assegnato, ai sensi dell’art. 552 c.p.c., all’esito di una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi (con specifico riguardo all’ipotesi in cui l’ordinanza di assegnazione non risulti comunicata al creditore procedente). Si tratta di questioni che hanno rilievo nomofilattico e per le quali quindi il collegio ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte:

rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2019

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