Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21315 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27275-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1585/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2009 R.G.N. 5139/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, P.R. esponeva di essere titolare di trattamento pensionistico a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (di seguito: Fondo volo) con decorrenza dal 1.4.1996; che aveva inoltrato all’INPS domanda per ottenere la liquidazione di una quota di pensione in capitale, ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34; che l’INPS, nell’effettuare il relativo calcolo, aveva erroneamente determinato il coefficiente di capitalizzazione, utilizzando non già la tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981, bensì coefficienti diversi e inferiori, in violazione del citato art. 34, a norma del quale il valore capitale della quota di pensione deve essere calcolato in base ai “coefficienti in uso presso l’INPS”; che detti coefficienti dovevano essere quelli di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13 atteso che tale decreto era l’unico in uso nelle forme pensionistiche obbligatorie per ottenere i valori capitali della riserva matematica.

Tanto premesso, chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento in suo favore della somma di Euro 294.300,04, quale differenza fra quanto ricevuto e quanto gli sarebbe spettato in base all’utilizzazione dei coefficienti invocati.

Il Tribunale adito rigettava la domanda.

Con sentenza n. 1585 del 2009, la Corte d’appello di Roma accoglieva invece il gravame proposto dal P., condannando l’istituto al pagamento dell’importo da lui richiesto, oltre accessori.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, affidato ad un unico motivo; P.R. è rimesto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell’accogliere la soluzione prospetta dal pensionato e, in particolare, della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34 della L. n. 1338 del 1962, art. 13 del D.M. 19 febbraio 1981, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, nonchè dell’art. 12 preleggi.

Ribadisce che il richiamo dei coefficienti in uso presso l’INPS non potrebbe riguardare le tabelle di cui al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi della L. n. 1338 del 1962 che disciplina una fattispecie, affatto diversa, concernente la costituzione di una rendita vitalizia corrispondente alla riserva matematica da versare all’INPS in caso di contribuzione effettivamente dovuta ma non accreditabile per intervenuta prescrizione; ad avviso dell’Istituto occorreva fare riferimento, invece, ai coefficienti elaborati specificamente per il calcolo della quota capitale della pensione di anzianità erogata dal Fondo volo, ed in particolare i criteri di cui alla deliberazione del Comitato di vigilanza del fondo dell’8 marzo 1988, come recepiti dalla Delib. 4 agosto 2005, n. 302 del Consiglio di amministrazione dell’Inps.

2. Il ricorso dell’INPS è fondato, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 28 maggio 2014, n. 11907, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dalla L. n. 859 del 1965, art. 34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, (legge finanziaria 2008) – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con Delib. 4 agosto 2005, n. 302 pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei “coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, come pure quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali”.

2.1. Con tale arresto, le Sezioni Unite hanno affermato che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, ha un’evidente efficacia retroattiva, atteso che la norma riguarda “vecchi” trattamenti pensionistici, già maturati in precedenza, disciplinando, ora per allora, il beneficio in esame in tutte le ipotesi in cui esso era stato richiesto dagli aventi diritto fino al 31 dicembre 2004 (data di abrogazione del beneficio stesso). La Corte ha cosi messo in luce la finalità di sanatoria della norma in esame in un’ottica di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del Fondo, destinato innanzitutto a corrispondere il trattamento pensionistico per tutta la vita del pensionato (con la reversibilità ai superstiti aventi diritto) e, solo in via di ulteriore trattamento di miglior favore e per un periodo di tempo ormai superato, anche ad erogare una tantum una quota capitalizzata dello stesso.

2.2. La conseguenza trattane dalla sentenza in esame, che ha parzialmente rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione, presentate da un iscritto al Fondo in Volo in data successiva al 1 luglio 1997, valgono (come già stabilito dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con Delib. Consiglio amministrazione INPS in data 4 agosto 2005, n. 302, mentre per quelle presentate anteriormente alla data suddetta (come è nel caso) devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988.

3. Al suesposto principio di diritto, già recepito in numerose sentenze conformi di questa Corte (v. ex pfurimis Cass. n. 592/2016, Cass. n 20529/15; Cass. n. 20525/15; Cass. n. 20329/15; Cass. n. 7736/15; Cass. n. 22/15; Cass. nn. 26408 e 26409/14; Cass. nn. 26317 e 26318/14; Cass. n. 25681/14; Cass. n. 25385/14; Cass. n. 23066/14) occorre dare continuità, conseguendone l’accoglimento del ricorso dell’INPS e, per l’effetto, la cassazione della sentenza impugnata, che ha applicato al caso in esame (sulla base del principio affermato da Cass. 23 marzo 2007, n. 7132) i coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal D.M. 19 febbraio 1981 ai fini della costituzione delle riserve matematiche, in attuazione della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, comma 6.

3.1. La causa, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, può infine essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda del pensionato, che l’applicazione dei suddetti coefficienti aveva richiesto.

4. I contrasti interpretativi riguardanti la normativa in esame e conclamati dai plurimi interventi delle Sezioni Unite determinano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.R.; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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