Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21315 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1387/2006 proposto da:

D.M. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CIVININI 49, presso lo studio dell’avvocato LUNARI Fulvio, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALFIERI ARTURO, ORTINI

GUERRINO;

– ricorrenti –

Contro

C.A. (OMISSIS), S.L.S.

(OMISSIS);

– intimati –

sui ricorso 5172/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), S.L.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 15,

presso lo studio dell’avvocato PORCACCHIA GIANGUIDO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUMELLI PAOLA;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

D.M. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CIVININI 49, presso lo studio dell’avvocato LUNARI FULVIO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALFIERI ARTURO, ORTINI

GUERRINO;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 473/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato ORTINI Guerrino, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi ed illustra oralmente i motivi del ricorso e

nelle memorie depositate insistendo sull’accoglimento;

uditi l’Avvocati PORCACCHIA Gianguido, FUMELLI Paola, difensori dei

resistenti che hanno chiesto di riportarsi anche loro insistendo sul

rigetto del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per inammissibilità delle

produzioni ex art. 372 c.p.c., e previa riunione: accoglimento del

ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M. e C.C. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro C.A. e S. L. per sentir dichiarare risolto il contratto di vendita- permuta stipulato inter partes il 18 luglio 1983 a rogito notaio Ragazzinì per inadempimento dei convenuti e sentirli condannare al risarcimento dei danni ex art. 1226 cod. civ.. Esponevano gli attori che:

controparte nel menzionato contratto aveva, fra l’altro, assunto l’obbligo di rispettare e garantire la veduta panoramica che dallo studio professionale di essi attori si godeva dall’immobile adibito ad abitazione e studio professionale e, quindi, di astenersi dal piantare alberi di alto fusto che precludessero detta veduta e siepi di altezza, comunque, non superiore a metri 1,80; era, inoltre, prevista la possibilità di impiantare specie arboree,a foglie caduche, non più alte di quattro metri sul confine di campagna in zona che si trovava ad una distanza notevole dalla villa di loro proprietà e su livello più basso, nonchè di porre a dimora cespugli, ma non piante, sulle scarpate a valle, del fabbricato medesimo, scarpate che si trovavano immediatamente a ridosso di quest’ultimo;

i convenuti avevano violato gli obblighi contrattualmente previsti per aver messo sia nel lato nord ovest sia in quello nord est vegetazione che impediva di fatto la veduta panoramica e il soleggiamento della loro proprietà.

Si costituivano il C. e la S. che negavano qualsiasi inadempimento in ordine a quanto stabilito pattiziamente, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..

Con sentenza del 22 aprile 2003 il Tribunale rigettava la domanda proposta dagli attori che, in accoglimento della riconvenzionale condannava, ex art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di Euro 15.000,00, oltre alle spese processuali.

Con sentenza dep. l’8 settembre 2005 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, ex art. 96 cod. proc. civ., e riduceva gli importi delle spese processuali liquidate dal Tribunale, confermando peraltro il rigetto della domanda di risoluzione del contratto proposta dagli attori.

Per quel che ancora interessa nella presente sede, i Giudici di appello, nel respingere la domanda di risoluzione del contratto, escludevano che fosse di non scarsa importanza l’eventuale inadempimento da parte dei convenuti alle prescrizioni e limitazioni del diritto di piantumazione stabilite nel contratto di vendita – permuta, posto che la volontà delle parti era principalmente e fondamentalmente diretta al trasferimento dei cespiti immobiliari che costituiva l’essenza stessa del negozio posto in essere: il che era evidenziato dal fatto che le clausole in questione erano state inserite nel contratto soltanto in un secondo momento, come dimostrava la circostanza che erano state redatte in calce al contratto con appositi richiami, mentre gli accordi relativi alla veduta erano intervenuti solo in un secondo momento allo scopo di definire aspetti che, nell’ambito dell’economìa generale del contratto avente a oggetto una compravendita immobiliare riguardanti due appezzamenti di terreno per complessivi mq. 6.300, apparivano del tutto marginali e accessorii carattere marginale che era confermato dal fatto che furono oggetto di discussione dinanzi al notaio quando le parti avevano comunque già raggiunto l’accordo circa l’obbligazione principale; priva di riscontri obiettivi era la circostanza che il prezzo fosse stato determinato in misura non elevata proprio per gli impegni assunti a favore degli appellanti.

Se, dunque, l’eventuale inadempienza non avrebbe potuto incidere sulla funzionalità del rapporto sinallagmatico, gli attori avrebbero potuto, comunque, ottenere, con l’abbattimento o la riduzione in pristino, l’osservanza delle prescrizioni contrattuali.

La liquidazione delle spese del giudizio di primo grado era rideterminata nel minore importo di Euro 9,500,00: dopo avere rilevato che la causa era di valore indeterminabile e – in considerazione del numero ed entità delle questioni trattate – di particolare importanza, i Giudici ritenevano peraltro congrua la nuova determinazione a stregua dell’oggetto e dell’articolazione delle argomentazioni difensive svolte.

2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione D.M. e C.C. sulla base di tre articolati motivi.

Resistono con controricorso gli intimati, proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza.

Va dichiara inammissibile la produzione depositata nel giudizio di legittimità, perchè non rientrante fra i documenti previsti dall’art. 372 cod. proc. civ..

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, anche in relazione all’art. 1343 cod. civ., censurano la decisione gravata che, nel verificare la rilevanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, avrebbe preso in considerazione soltanto quello relativo alle prestazioni tipiche, cioè quelle stabilite ex lege dal tipo contrattuale adottato, non dando invece rilevanza a quelle ulteriori previste dalle parti, pur se la nozione di corrispettività delle prestazioni che è nozione diversa da quella di corrispettività delle obbligazioni, sussiste anche per le seconde: l’art. 1455 cod. civ. non giustifica la distinzione fra obbligazioni principali e obbligazioni accessorie. I Giudici non avevano considerato che andava esaminata in concreto la causa del negozio, tenuto conto della effettiva funzione pratica del contratto e degl’interesse perseguito concretamente.

Nella valutazione della gravità dell’inadempimento non era stato valutato l’interesse soggettivo della parte e che abbia formato oggetto di pattuizione.

1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nonchè assenza o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata che, nell’interpretazione del contratto, non aveva ricercato la comune intenzione delle parti, fermandosi all’apparente senso letterale delle parole senza esaminare il complessivo contenuto dell’atto e coordinare le relative clausole, tenuto conto che il contratto conteneva tutta una serie di clausole volte a regolare i rapporti fra le famiglie C. – D. e Sa. (acquirente di una porzione della villa degli attori.

Denunciano il difetto di motivazione della sentenza impugnata che, facendo riferimento esclusivamente al trasferimento dei terreni, non avrebbe considerato le ragioni della cessione e il contesto in cui la medesima si inseriva alla stregua del complessivo contenuto del contratto.

1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la decisione gravata che non avrebbe indicato le ragioni in base alle quali fosse possibile comprendere perchè le clausole relative alla piantumazione sarebbero accessorie, tenuto conto che le parti avevano previsto una serie di obbligazioni ulteriori contenente una minuziosa regolamentazione di servitù, diritti di passaggio ecc.. I ricorrenti si erano decisi ad alienare gli immobili de quibus ai convenuti perchè questi si erano impegnati a non effettuare piantumazioni:

trattavasi di obbligazioni assolutamente basilari ed essenziali.

Censurano quindi la classificazione fra clausole facenti parte del contenuto del contratto e postille aggiunte, osservando che le postille non erano semplici aggiunte ma puntualizzazione di punti controversi che costituivano la base e l’essenza del contratto del contenuto: erroneamente la Corte le aveva attribuito un rilievo marginale alla stregua di un criterio formale, ovvero il loro inserimento in un secondo momento. In realtà, le prescrizioni riguardanti la piantumazione erano state inserite nel testo contrattuale.

Il giudizio era stato introdotto per invocare l’inadempimento delle clausole principali e non delle postille. In ogni caso, in base alla legge notarile, le aggiunte, le variazioni costituiscono parte integrante del testo; una obbligazione può essere principale anche se contenuta in una postilla.

La Corte aveva omesso di valutare il comportamento successivo delle parti e la vicenda processuale, non tenendo conto che i convenuti si erano preoccupati di ottenere dal Sa. un atto di rettifica;

gli attori avevano chiesto prova testimoniale per dimostrare l’esistenza di accordi intercorsi fra le parti difformi dall’atto pubblico; non era stata considerata l’omessa alterazione dello stato dei luoghi; illogica si sarebbe rivelata la motivazione laddove la sentenza aveva ritenuto priva di riscontri la circostanza che il prezzo fosse non elevato perchè vi erano le obbligazioni sulle piantumazioni, quando era stata la stessa controparte ad affermare l’esiguità del valore di L. 7.200.000; i convenuti avevano formulato domanda di danni, per le turbative al godimento, pari a Euro 150,000,00.

2. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Occorre premettere che in tema di risoluzione del contratto, la verifica della gravità dell’inadempimento va compiuta, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., tenendo conto della sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale, essendo compito del giudice valutare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso:

peraltro, il valore della prestazione inadempiuta o non esattamente adempiuta in rapporto al sinallagma contrattatale (criterio oggettivo) deve essere considerato unitamente alla valutazione dell’interesse della controparte all’altrui adempimento (criterio soggettivo), dovendo qui chiarirsi che tale interesse deve essere verificato pur sempre in base all’utilità obiettiva, cioè a quella risultante dal regolamento contrattuale, e non può essere rimesso alla soggettiva valutazione del creditore.

Nella specie, la sentenza ha preso in esame quello che, secondo la ricostruzione della volontà negoziale, doveva considerarsi l’effettivo contenuto del contratto, avendone verificato la causa, che va intesa come scopo pratico del negozio ovvero come sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. Al riguardo, i Giudici hanno accertato che il negozio posto in essere aveva a oggetto il trasferimento di appezzamenti di terreni per complessivi mq. 6.300 che ne costituiva l'”essenza”, avendo così verificato – alla stregua della natura delle prestazioni derivanti dal contratto – lo scopo pratico perseguito: in tal modo la sentenza, pur facendo riferimento anche al comportamento al riguardo tenuto dalle parti nella formazione del contratto e nella redazione delle relative pattuizioni, ha nella sostanza dato rilevanza decisiva all’oggetto delle obbligazioni convenute, prescindendo in definitiva dal momento e dalle modalità di inserimento nel contratto delle relative clausole ovvero dalla classificazione formale delle stesse come pattuizioni contenute nel testo o di postille aggiunte (elementi, di per sè, certamente non decisivi).

Dunque, la sentenza ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che l’adozione delle prescrizioni contenenti limitazioni del diritto di collocare piante ovvero la salvaguardia del diritto di veduta trovavano la loro ragion di essere (nel) ed erano conseguenti (al) trasferimento dei beni oggetto della vendita- permuta, essendo state evidentemente dettate dall’esigenza di tutelare il diritto di godimento dell’immobile degli attori (esigenza sorta a seguito e per effetto del trasferimento degli immobili oggetto del contratto). Al riguardo, appare significativa l’affermazione dei Giudici secondo cui le eventuali violazioni avrebbero potuto essere sanzionate con l’abbattimento o la riduzione della vegetazione impiantata in contrasto con le previsioni contrattuali. Ed invero, nel fare riferimento alla possibilità di ottenere l’adempimento delle relative obbligazioni, la sentenza ha inteso escludere la non scarsa importanza della condotta eventualmente addebitabile ai convenuti, avendo preso in esame e valutato, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., il concreto interesse degli attori: proprio in considerazione della funzione che il negozio era preordinato a realizzare (il trasferimento dei terreni) e della conseguente utilità derivante, ha formulato un giudizio negativo circa l’incidenza dell’inadempimento ascritto ai convenuti nell’economia complessiva del rapporto, sostanzialmente ritenendo che la realizzazione del sinallagma funzionale non poteva essere seriamente pregiudicata dalla condotta ascritta ai convenuti.

Se, come si è visto, il procedimento logico-giuridico seguito dai Giudici è immune da vizi logici o giuridici, occorre piuttosto considerare che le deduzioni formulate dai ricorrenti si risolvono nella censura delle valutazioni compiute dalla Corte circa l’assetto degli interessi regolato dalle parti, la rilevanza (“essenzialità”) delle obbligazioni inadempiute, la loro incidenza sul sinallagma contrattuale o ancora il significato di talune pattuizioni (come ad es. quella sull’entità del prezzo pattuito): trattasi evidentemente di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale ha il compito di ricostruire la volontà negoziale quale si è obiettivamente consacrata nel contratto. E le doglianze, per l’appunto, censurano quella che è stata l’interpretazione del contratto compiuta dalla sentenza impugnata, prospettandone i ricorrenti una difforme da quella accolta dai Giudici. Occorre qui ricordare che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, laddove la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice che – come nella specie – si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione dell’atto.

D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;

sicchè, quando di un testo contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Inoltre il ricorrente, che denunci la violazione delle regole ermeneutiche, deve trascrivere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il testo integrale delle clausole contrattuali di cui lamenti l’errata interpretazione, tenuto conto che la Corte di cassazione non ha accesso diretto gli atti.

Nella specie, il motivo difetta anche di autosufficienza, in quanto – pur lamentando il mancato esame dell’intero testo contrattuale e del complessivo contenuto delle pattuizioni contrattuali – non trascrive il testo integrale del contratto, limitandosi a riportare stralci dello stesso.

Per quel che concerne la doglianza circa l’omessa valutazione della vicenda processuale (terzo motivo), va innanzitutto ricordato che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, si che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

Pertanto, non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito:

altrimenti la Corte di Cassazione, come appunto nella specie, verrebbe in sostanza investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di legittimità.

Per quanto concerne,poi, la mancata ammissione della prova che sarebbe stata articolata per dimostrare l’esistenza di accordi intercorsi fra le parti diversi da quelli menzionati nell’atto pubblico e che il notaio avrebbe sostituito alcune parole e aggiunto riferimenti catastali errati, va rilevato il difetto di autosufficienza del motivo laddove non trascrive il testo integrale delle circostanze capitolate non consentendo alla Corte di verificarne l’ammissibilità e la rilevanza, e ciò prescindendo evidentemente da ogni considerazione circa l’inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare patti contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione sia anteriore o contraria (art. 2722 cod. civ.) e in merito alla fede privilegiata fino a querela di falso di quanto attesta il notaio circa le dichiarazioni al medesimo rese dalle parti in sede di stipula dell’atto pubblico (Cass. 12386/2006).

Oltre a quanto già si è detto con specifico riferimento all’interpretazione del contratto, va qui ribadito che le doglianze si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio acquisito, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, va denunciato il vizio intrinseco del ragionamento del giudice, quale risulta dal provvedimento impugnato.

Il ricorso principale va rigettato.

RICORSO INCIDENTALE. L’unico motivo, lamentando omessa e comunque contraddittoria motivazione, censura il regolamento delle spese processuali compiuto dalla sentenza impugnata che aveva ridotto, con motivazione contraddittoria, la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado e, senza alcuna giustificazione, la nota spese presentata da essi ricorrenti incidentali nel giudizio di appello, senza peraltro indicare le voci non dovute o liquidate in misura inferiore.

Il motivo è inammissibile.

In tema di liquidazione del spese processuali, con il ricorso per cassazione può essere denunciato il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali e, tenuto conto che tale vizio configura un error in iudicando, il ricorrente, a pena di inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare nel ricorso per cassazione non solo la nota presentata ma anche le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità senza dovere espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa.

Nella specie il motivo, che non denuncia la violazione di minimi tariffar nè trascrive le tariffe forensi (i ricorrenti incidentali si sono limitati a riprodurre soltanto la nota spese depositata nei giudizi di primo e di secondo grado), censura sotto il profilo del vizio di motivazione la determinazione degli onorari che è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito il quale deve valutare l’attività defensionale svolta e che, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità.

Il ricorso incidentale va rigettato In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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