Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21314 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 20/10/2016), n.21314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26244/2010 proposto da:

H.L., C.F. (OMISSIS), nella qualità di erede di

M.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato GINA TRALICCI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, MAURO RICCI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2011/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2009 R.G.N. 9676/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 5.11.2009, la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di prime cure che aveva rigettato per intervenuta prescrizione la domanda di L.H. volta a conseguire gli accessori di legge sulle somme liquidatele a titolo di ratei di pensione di reversibilità spettantile quale erede di M.D.M..

Contro questa pronuncia ricorre l’assistita affidandosi ad un motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2943, 2944 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto maturata la prescrizione del proprio diritto nonostante esistessero in giudizio atti (e segnatamente la nota raccomandata ricevuta dall’INPS in data 24.2.1996) dai quali desumere l’avvenuta tempestiva interruzione del termine prescrizionale.

Il motivo è inammissibile. Vero è, infatti, che la controeccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, alla sola condizione che il fatto interruttivo risulti dagli atti processuali (Cass. S.U. n. 15661 del 2005 e, più recentemente, Cass. n. 18602 del 2013), ma non è meno vero che la parte che intenda far valere per cassazione un vizio della sentenza che importi l’esame di documenti acquisiti al processo ha l’onere di specificare, ex art. 366 c.p.c., n. 4, non solo il contenuto del documento, ma altresì le ragioni della sua rilevanza ai fini del decidere, quando queste non siano desumibili dal documento stesso: e tanto non è accaduto nel caso di specie, ove si consideri che la nota raccomandata ricevuta dall’INPS in data (OMISSIS) risulta inviata da tale Bajlo Marija, che si professa vedova e unica erede di M.D.M., e nè dal suo contenuto nè tampoco dal ricorso è dato comprendere in che modo essa, provenendo ictu acuti da persona fisica diversa dall’odierna ricorrente, potrebbe valere a interrompere la prescrizione eccepita dall’Istituto.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA