Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21313 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 20/10/2016), n.21313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29125-2014 proposto da:

SOGGETTO LIQUIDATORE DISCIOLTO CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE

RIFIUTI (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Dott.

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA SARRACINO, giusta

delega in atti;

REGIONE CAMPANIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 REGIONE CAMPANIA,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA MANDATO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4033/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2014 R.G.N. 5923/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato FARES ILARIA ANITA per delega orale Avvocato

IACOBELLI GIANNI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4033 del 2014, depositata il 30 maggio 2014, rigettava l’impugnazione proposta dal Soggetto liquidatore del disciolto Consorzio intercomunale gestione rifiuti (OMISSIS) in liquidazione, nei confronti di R.L. e della Regione Campania, in ordine alla sentenza n. 1332/2013, del 6 giugno 2013, emessa tra le parti del Tribunale di Benevento.

2. Il Tribunale era stato adito in sede cautelare, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dalla R. affinchè fosse accertata la illegittimità del provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione della propria attività lavorativa e del Decreto Dirigenziale n. 201 del 2010 della Regione Campania con il quale era stato concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni.

3. La R. chiedeva che fosse disposta la immediata ripresa della propria attività lavorativa, nonchè che il Consorzio fosse condannato al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo da (OMISSIS), periodo della sospensione, per un totale di Euro 7.365,00.

4. Proposto reclamo dal Soggetto liquidatore del disciolto Consorzio, il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza n. 170 del 2011, preso atto che nelle more del giudizio, con Decreto della Regione Campania n. 28 del 2011, era stato annullato il precedente decreto di concessione della cassa integrazione guadagni, riteneva la vigenza del rapporto di lavoro tra le parti in causa e confermava la condanna del Consorzio al pagamento delle indicate retribuzioni.

5. Il giudizio di merito veniva instaurato dal Soggetto liquidatore del Consorzio, che chiedeva la revoca dei due decreti cautelari, e l’accertamento che nulla era dovuto alla R..

6. Il Tribunale con la sentenza n. 1332 del 2013, rigettava la domanda del Consorzio BN2, rilevando la sussistenza della legittimazione passiva dello stesso e la mancanza di condizioni esoneratrici dall’obbligo di pagamento delle retribuzioni alla R., nel periodo in contestazione.

7. La Corte d’Appello, nella sentenza 4033/14, premette in fatto quanto segue:

che la R. risultava alle dipendenze del Consorzio da diversi anni, e almeno dal 2001 con contratto part-time a tempo indeterminato;

che in attuazione del D.L. n. 159 del 2009, convertito dalla L. n. 26 del 2010, con Decreto n. 11 del 2010, del 4 marzo 2010, del Presidente della Provincia di Benevento, era stato nominato il Soggetto liquidatore del Consorzio BN2;

che il liquidatore con comunicazione del 28 luglio 2010, aveva notiziato i dipendenti che si sarebbe avuta la sospensione dell’attività lavorativa dal (OMISSIS), e che si sarebbe proceduto alla richiesta di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;

che con Decreto Dirigenziale n. 201 del 2010 della Regione Campania veniva concessa, con riserva, la cassa integrazione guadagni, cd. in deroga, per il personale del Consorzio;

che con Decreto Dirigenziale 29 marzo 2011, n. 28 la Regione Campania, in via di autotutela, aveva disposto la revoca di quanto disposto con il precedente decreto;

che a seguito dell’impugnazione di detto decreto, effettuata dal Consorzio dinanzi al TAR Campania, veniva pronunciato provvedimento di rigetto rispetto alla domanda di sospensiva della sua efficacia, atteso che il provvedimento di concessione della cassa integrazione guadagni, poi revocato, era stato assunto in carenza dell’acquisizione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (in particolare carenze della pianta organica);

che, successivamente, il TAR Campania si pronunciava nel merito, con la sentenza numero 3044 del 2012, e rigettava la domanda proposta dal Consorzio di annullamento del Decreto n. 28 del 2011.

8. Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha richiamato il D.L. n. 195 del 2009, art. 12, comma 1, che prevede, tra l’altro: “Al Soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle Province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi”.

La Corte d’Appello, quindi, ha rilevato che in ragione di detta normativa, l’attività lavorativa avrebbe dovuto continuare per un certo periodo di tempo, mentre invece era stata interrotta. Il Soggetto liquidatore aveva il compito di recuperare i crediti di quantificare i debiti, continuando la gestione ordinaria, fino al subentro dell’ente Provincia nell’attività del Consorzio.

Peraltro, la ricorrente aveva prodotto il bilancio relativo all’anno 2009 del Consorzio, dal quale si evidenziava la disponibilità liquida dell’Ente, costituita da depositi bancari e postali ammontanti ad Euro 1.328.168,00 e crediti per Euro 4.127.817,00.

Da ciò conseguiva che non era decisiva la circostanza della sospensione del percepimento del contributo annuo proveniente dal Commissario straordinario, per il pagamento del personale.

Secondo quanto indicato nella relazione al bilancio 2009, inoltre, il Consorzio avrebbe dovuto svolgere il servizio di raccolta differenziata della carta e dei cartoni e della frazione umida per numerosi Comuni.

Era stato, invece, consentito che il servizio venisse svolto da altri soggetti, nè risultava che il Consorzio avesse assunto iniziative volte a contrastare i Comuni che si erano sottratti all’obbligo di avvalersi della propria attività per la raccolta differenziata.

Quindi, era stato il Consorzio ad interrompere l’attività lavorativa o, comunque, a determinare le condizioni per cui la stessa non poteva proseguire. Ha assunto la Corte d’Appello che il Decreto n. 201 del 2010, adottato con riserva della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti in grado di giustificarlo, disapplicato all’esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., e annullato dalla pubblica amministrazione in sede di autotutela, era palesemente illegittimo e quindi non si poneva un problema di disapplicazione del successivo Decreto n. 28 del 2011.

La Corte d’Appello, quindi, ha ritenuto che era stato il Consorzio a contravvenire ai propri obblighi contrattuali, e che la R. manteneva il proprio diritto alla retribuzione, non rilevando che la stessa non fosse stata posta in condizione di rendere la prestazione.

9. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il Soggetto liquidatore del disciolto Consorzio intercomunale gestione rifiuti BN2 in liquidazione, prospettando otto motivi di ricorso.

10. Resistono con controricorso sia R.L. che la Regione Campania.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Prima di passare ad esaminare i motivi del ricorso, è opportuno procedere ad una breve ricognizione della disciplina che assume peculiare rilievo nella fattispecie in esame.

2. Occorre ricordare che la L.R. Campania 10 febbraio 1993, n. 10 recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania”, poi abrogata dalla L.R. n. 4 del 2007, all’art. 6 (applicabile L.R. n. 4 del 2007, ex art. 32 sino alla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle Province, ai sensi dell’art. 20, comma 1 L.R. da ultimo citata), stabiliva che i soggetti attuatori del Piano di smaltimento dei rifiuti erano i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane.

La costituzione obbligatoria dei Consorzi veniva poi stabilita dal D.L. 11 maggio 2007, n. 61 convertito dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, che, all’art. 4, disponeva che i Comuni della Regione Campania erano obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6.

Successivamente al D.L. n. 61 del 2007, art. 4, la L.R. n. 4 del 2007, art. 32 bis (aggiunto dalla L.R. n. 4 del 2008, abrogato dalla L.R. n. 14 del 2016 che reca “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”) sanciva la cessazione delle funzioni dei Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti, ed il trasferimento delle stesse alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.

La modifica introdotta all’art. 32-bis da ultimo citato, dalla L.R. n. 2 del 2010, art. 1, comma 69, in base alla quale la cessazione ed il conseguente trasferimento delle funzioni venivano procrastinati al momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal giudice delle Leggi (Corte cost., n. 69 del 2011).

In proposito, la Corte costituzionale ha precisato che la norma regionale determinava lo slittamento temporale dell’effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, incidendo sul sistema transitorio, e modificava la competenza relativa alla gestione dell’attività di smaltimento dei rifiuti, individuando in modo eccentrico rispetto alla legge statale l’ente pubblico responsabile dell’intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in contrasto con la disciplina statale, dettata dal D.L. n. 195 del 2009, art. 11 e, quindi, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Il D.L. n. 90 del 2008, art. 11, comma 8, convertito dalla L. n. 123 del 2008, aveva stabilito che, nelle more della costituzione delle società provinciali di cui alla L.R. n. 4 del 2007, art. 20 come modificato dalla L.R. n. 4 del 2008, art. 1 i Consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con L.R. n. 10 del 1993, erano sciolti e riuniti in un unico consorzio, con esercizio separato delle funzioni su base provinciale a decorrere dal 27 novembre 2010, come poi stabilito dal D.L. n. 196 del 2010, art. 2, comma 2.

Il D.L. n. 195 del 2009, art. 11, commi 2 e 2-ter, ha poi disposto che, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, subentravano nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento o di recupero dei rifiuti, o in alternativa potevano affidare il servizio in via di somma urgenza, ovvero potevano eccezionalmente prorogare i contratti in cui erano subentrate con un limite temporale; ciò fermo restando che, transitoriamente, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai Comuni fino, per quanto qui d’interesse, al 31 dicembre 2010 (termine poi prorogato).

Pertanto, in ragione della suddetta disposizione, nel periodo in contestazione, i Comuni potevano continuare ad avvalersi, per il servizio di igiene urbana, delle attuali modalità e forme procedimentali e cioè del Consorzio unico di Bacino, che ancorchè sciolto proseguiva lo svolgimento del servizio di igiene urbana, in via del tutto eccezionale e transitoria (cfr., TAR Campania, Napoli, sentenza n. 4208 del 2013).

Per facilitare l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 11, all’art. 12 medesimo D.L., come convertito, si prevedeva la nomina di un Soggetto liquidatore per l’accertamento delle situazioni creditorie e debitorie facenti capo ai Consorzi ed alle relative articolazioni societarie e per la successiva definizione di un piano di liquidazione.

L’art. 13 stesso D.L. disciplinava il personale dei Consorzi, stabilendo (comma 2) la possibilità del ricorso alla CIG in deroga per il personale in esubero rispetto alla dotazione organica. Al comma 3, precisandone le condizioni, si prevedeva la possibilità dell’assunzione del personale occorrente alla copertura dei posti della dotazione organica, dando priorità all’assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza.

3. Ancora occorre precisare che la R. era stata assunta con decorrenza 8 novembre 2001 (si v. lettera di assunzione riprodotta nel ricorso dopo pag. 56).

4. Tanto precisato può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (in relazione alla situazione di fatto rinvenuta dal Soggetto liquidatore e al comportamento assunto dal medesimo).

Assume il ricorrente che il Commissario liquidatore all’atto della nomina aveva rinvenuto una situazione economico-finanziaria e di fatto che, anche a prescindere dalla scelta dei Comuni di svolgere in autonomia il servizio, rendeva impossibile, in assoluto, lo svolgimento dell’attività di raccolta differenziata.

Ciò, sia per la grave carenza di liquidità aggravata dalla perdita del contributo del Commissario straordinario, sia per l’inadeguatezza dei mezzi di produzione, nonchè in ragione del fatto che i 32 dipendenti operavano in ragione di convenzioni scadute e con orario di lavoro non adeguato.

Sussisteva, quindi, un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa non imputabile al Consorzio, come, invece, escluso dalla Corte d’Appello.

A sostegno delle proprie deduzioni, il ricorrente ha riprodotto il bilancio di esercizio 2009 con annessa relazione, nonchè il bilancio di esercizio 2010 e relativa documentazione, già prodotti nei precedenti gradi di giudizio, nonchè altra documentazione (inventario mezzi e attrezzature, note indirizzate ai sindaci e altre autorità, stralci delle difese rese nei precedenti gradi del giudizio), inframmezzata da deduzioni difensive.

5.1. Occorre premettere che, essendo stata depositata la sentenza impugnata il 30 maggio 2014, al giudizio in esame trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

La riforma del 2012 ha l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge; e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia cosi radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione” (v. Cass., S.U., n. 19881 del 2014).

Tanto premesso, rileva il Collegio che il motivo è infondato, essenzialmente, perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, istituzionalmente preclusa in sede di legittimità, atteso che la valutazione compiuta dalla Corte di merito non presenta alcun vizio logico e/o giuridico (Cass. n. 8033 del 2014 e Cass., S.U., n. 19881 del 2014)

Alle dette valutazioni, il ricorrente contrappone le proprie, peraltro elencando solo elementi istruttori documentali, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito solo perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

La motivazione della sentenza impugnata, rende evidente la ragione posta a fondamento della stessa dalla Corte d’Appello, avendo il giudice di secondo grado rilevato che il prosieguo dell’attività lavorativa era previsto dalla legge (D.L. n. 195 del 2009, art. 11 come conv. dalla L. n. 26 del 2010), che prevedeva la continuazione dei compiti di gestione dei Consorzi, come confermato dall’atto dell’Assessorato della Regione Campania del 2 gennaio 2012 prodotto dalla lavoratrice, e che il bilancio del 2009 evidenziava disponibilità liquide, costituite da depositi bancari e postali, circostanza che rendeva non influente il mancato percepimento del contributo del Commissario straordinario. Inoltre, dalla relazione di bilancio emergeva che il Consorzio avrebbe dovuto svolgere il servizio di raccolta differenziata carta e cartoni e della frazione umida per numerosi Comuni.

Si tratta di motivazione che, per la sua articolazione, non consente di ravvisare, nel caso di specie, una ipotesi di motivazione inesistente o apparente, sindacabile ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1218, 1256, 1463 e 1464 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., al D.L. n. 195 del 2009, artt. 11 e 12 e alla L.R. Campania n. 4 del 2007, art. 32 bis (sussistenza di un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa non imputabile al Soggetto liquidatore, legittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro), violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. (in relazione all’omessa valutazione della prova documentale).

Le circostanze già illustrate nel primo motivo di ricorso avrebbero dovuto far ravvisare la sussistenza di impossibilità sopravvenuta, tale da giustificare la sospensione unilaterale del rapporto, con conseguente esonero del datore di lavoro dall’obbligazione retributiva.

Il ricorrente richiama in proposito la L.R. n. 4 del 2007, art. 32 bis che stabiliva l’immediato trasferimento delle funzioni già affidate ai Consorzi alle Province, nonchè la disciplina transitoria di cui al D.L. n. 195 del 2009, art. 11 che avrebbe reso solo eventuale l’attività dei Consorzi, richiamando in proposito giurisprudenza amministrativa. Pertanto esso ricorrente non poteva costringere i Comuni ad avvalersi dei propri servizi.

6.1. Il motivo non è fondato.

Preliminarmente, si rileva che per aversi da parte del datore di lavoro, impossibilità sopravvenuta tale da far venir meno le obbligazioni dello stesso, occorre che l’impossibilità di procedere all’adempimento derivi dal sopravvenire di un evento che, oggettivamente e in modo assoluto, impedisca l’esecuzione della prestazione.

Nella specie, le circostanze dedotte dal ricorrente, di cui nella sostanza si chiede un inammissibile riesame come sopra esposto, sono prospettate non tanto come sopravvenute, non indicandosi un chiaro precedente termine di raffronto, ma, piuttosto, come conosciute dallo stesso al momento della nomina quale Soggetto liquidatore, al quale, come si è sopra ricordato, D.L. n. 195 del 2012, ex art. 12 in continuità “erano conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province (…) con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi”.

Ora, la previsione, in capo al Soggetto liquidatore, del compito di accertare situazioni creditorie e debitorie pregresse, nonchè del compito della successiva definizione di un apposito piano di liquidazione (che, funzionalmente, avrebbe dovuto dare atto delle eventuali disfunzioni rilevate anche ai fini delle eventuali responsabilità), in uno alla prosecuzione della gestione ordinaria, in continuità con l’attività svolta dai Consorzi, pone in evidenza la complessità dei compiti assegnatigli, come confermato dalle disposizioni relative al personale (art. 13), che prevedevano anche la possibilità di avvalersi, in presenza di determinate condizioni, della CIG (art. 13, comma 2), nonchè di procedere all’assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica (art. 13, comma 3).

Proprio la specifica disciplina di cui al D.L. n. 195 del 2009, artt. 11 – 13 letta nel più ampio contesto normativo sopra richiamato, che ha carattere di specialità, in uno alla peculiarità della fattispecie in esame, escludono che la vicenda descritta possa inscriversi nella disciplina codicistica dell’impossibilità sopravvenuta, mancandone i presupposti, dovendo il Soggetto liquidatore, subentrato al Consorzio, operare, anche rispetto al personale, attraverso gli strumenti di cui ai citati articoli del D.L. 195 del 2011, e alla disciplina di settore.

Peraltro, l’argomentazione della Corte d’Appello circa l’avvalimento da parte dei Comuni delle prestazioni del Consorzio, costituisce argomento “ad abundantiam” della motivazione, che si fonda sulla sussistenza della favorevole posizione creditoria del Consorzio (Cass., n. 22380 del 2014).

7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1372, 1463 e 1464 c.c., dell’art. 115 c.p.c., della L. n. 164 del 1975, artt. 2, 5, 7, della L. n. 1115 del 1968, art. 3 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 – quinquies eventuale diritto del lavoratore unicamente all’anticipazione di integrazione salariale e non al pagamento della retribuzione; eventuale obbligo di pagamento della retribuzione unicamente dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 2001; effetto ex nunc del provvedimento di concessione della cassa integrazione guadagni.

7.1. Il motivo non è fondato.

Come correttamente affermato dalla Corte d’Appello, sino al compiuto passaggio alle dipendenze della Provincia, la R. continuava ad essere dipendente del Consorzio. Alla stessa, quindi andavano riconosciute tutte le retribuzioni maturate nel periodo in contestazione, essendo stata revocata la cassa integrazione guadagni, con efficacia ex tunc, atteso che la stessa era stata concessa con riserva e quindi non in via definitiva, e veniva revocata non per circostanze sopravvenute, ma per la mancanza delle condizioni per l’attribuzione della stessa.

8. Con il quarto motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello è censurata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla circostanza che l’assunzione della lavoratrice era avvenuta in esecuzione dell’ordinanza sub commissariale del Governo n. 22 del 2001.

Detta ordinanza veniva annullata dal TAR Campania con la sentenza confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4739 del 2009, con conseguente invalidità della costituzione del rapporto di lavoro.

Ad avviso del ricorrente tale circostanza non veniva esaminata ai fini della decisione.

8.1. Il motivo non è fondato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4739 del 2009 (avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione 1, 12 luglio 2004 n. 10078), affermava che “è lampante il difetto di potere del Commissario delegato rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro in questione: non a caso le Amministrazioni appellanti non citano alcuna previsione fondativa di un siffatto potere commissariale, riveniente da una espressa norma di legge o dal sistema delle ordinanze emergenziali di protezione civile che basano e circoscrivono la missione e i poteri commissariali”.

Da ciò, il giudice amministrativo faceva discendere che “i rapporti di lavoro in questione, al contrario, sono sorti tra i singoli Consorzi ed i lavoratori assunti, non potendo certo, e non risultando comunque, che un ordine commissariale “a monte” abbia attribuito al Commissario delegato anche l’impropria ed inammissibile posizione di “superdatore” di lavoro, posto al di sopra dell’azione dei consorzi di bacino”.

Pertanto, all’annullamento giurisdizionale dell’atto in questione non può ricondursi l’invalidità del rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice e dunque, la censura risulta priva di fondamento.

9. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 2126 c.c., e del D.L. n. 702 del 1978, art. 5, commi 15 e 17 convertito dalla L. n. 3 del 1979, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e all’art. 2697 c.c. (inesistenza di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato, insussistenza dell’obbligo retributivo in assenza di prestazioni lavorative).

Il ricorrente ricorda l’intervenuto annullamento delle ordinanze commissariali nn. 22 e 23 del 2001, e la impossibilità di convertire le assunzioni temporanee operate dai Consorzi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 14773 del 2010), con la conseguente applicabilità della disciplina generale di cui al D.L. n. 702 del 1978, art. 5, commi 15 e 17, secondo cui l’assunzione di personale straordinario da parte di Comuni, Province e Consorzi può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a 90 giorni, con la conseguente nullità dell’assunzione in esame e l’applicabilità dell’art. 2126 c.c..

9.1. Il motivo non è fondato.

Con riguardo alle ricadute della sentenza del giudice amministrativo valgono le ragioni già esposte nel trattare il quarto motivo di ricorso.

Va, altresì rilevato che lo stesso ricorrente (a pag. 58 del ricorso, penultimo capoverso), come statuito nella sentenza di appello, ha affermato che la R. veniva assunta (cfr. lettera datata 5 novembre 2011, con decorrenza 8 novembre 2011, riprodotta dopo la pag. 56 del ricorso) direttamente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time, invece che con un contratto a tempo determinato poi convertito. Dunque, nella specie, non viene in rilievo la problematica della trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, non può trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 14773 del 2010, Cass. S.U. n. 26939 del 2014) invocata dal ricorrente (e, quindi, l’art. 2126 cc) che ha fatto applicazione del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 conv. in L. 8 gennaio 1979, n. 3, il cui vigore è confermato dal D.L. 7 maggio 1980, n. 153, art. 8 conv. in L. 7 luglio 1980, n. 299, affermando che, regolando lo stesso in modo completo ed esauriente l’assunzione del personale a tempo determinato da parte di Province, Comuni, Consorzi e rispettive aziende, era escluso che l’assunzione stessa fosse soggetta alla disciplina privatistica della legge 18 aprile 1962, n. 230, onde essa non era suscettibile di convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’inapplicabilità dell’art. 2126 c.c., priva di rilevanza la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la R. provato di aver svolto attività lavorativa nel periodo di sospensione.

Peraltro, come già si è sopra esposto, va considerata la specialità della legislazione in materia di gestione di rifiuti e la diverse disposizioni che hanno interessato le modalità di assunzione ed il passaggio del personale interessato a fronte della modifica dei soggetti deputati allo svolgimento del servizio.

Basti ricordare, oltre al già richiamato D.L. n. 195 del 2009, art. 13 come il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 202, comma 6, ha stabilito che “il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto”.

La recente L.R. Campania 26 maggio 2016, n. 14, art. 44 a sua volta, ha previsto, al comma 1, che “fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 202 in conformità a quanto disciplinato degli atti di affidamento, è fatto obbligo al soggetto affidatario di utilizzare, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della L.R. 10 febbraio 1993, n. 10” (…) “e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, ancorchè interessate da collocazione in mobilità, sospensione o cassa integrazione ovvero da licenziamenti per fatti non imputabili ai lavoratori e per i quali pende contenzioso in sede giurisdizionale, con priorità per il personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Fino al completo reimpiego delle unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania è vietato procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti”.

10. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 4 del 2007, art. 32 bis e del D.L. n. 195 del 2009, art. 11. Avvenuta costituzione del rapporto di lavoro tra il lavoratore convenuto e la provincia di Benevento o, quantomeno, sussistenza dell’obbligo della provincia di Benevento di provvedere alla formale costituzione del rapporto di lavoro con il lavoratore convenuto. Effetti della sentenza della Corte cost. n. 69 del 2011.

10.1. Il motivo non è fondato. Occorre considerare che la disciplina richiamata dal ricorrente, come risultante anche dalla pronuncia della Corte costituzionale, va integrata con quanto previsto dal D.L. n. 195 del 2009, art. 12 e cioè con la prevista nomina del Soggetto liquidatore con compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle Province, anche per il tramite delle società provinciali. Pertanto, fermo restando come ricorda il ricorrente la prevista cessazione dei Consorzi, esso ricorrente in ragione del disposto dell’art. 12, risulta investito, nelle more del passaggio, della gestione ordinaria in cui rientra anche la gestione dei rapporti di lavoro. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto che fino all’effettivo passaggio, che richiedeva adempimenti formali, la R. era rimasta dipendente del Consorzio, la cui gestione competeva al Soggetto liquidatore.

11. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1 della L. n. 164 del 1975, art. 5 del D.P.R. n. 218 del 2000, del D.L. n. 195 del 2009, artt. 12 e 13, della L. n. 203 del 2008, art. 2, comma 36, della L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 138, della L. n. 22 del 2010, art. 1, comma 30, della L. n. 2 del 2009, art. 19 in relazione alla L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 1362 c.c. e segg.. Legittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro attesa la legittimità della CIG. Illegittimità del provvedimento di annullamento della CIG.

Il ricorrente, nel sostenere le ragioni per le quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto disapplicazione il provvedimento di revoca della CIG, ripercorre le fasi e gli atti che avevano interessati la procedura per il riconoscimento della stessa.

11.1. Il motivo non è fondato.

In ordine alla legittimità del decreto di revoca del provvedimento di concessione, con riserva, della CIG cd. in deroga, come rileva la Corte d’Appello, è intervenuta la sentenza del TAR Campania n. 3044 del 2012, che ha rigettato la domanda del Consorzio BN2 di annullamento del suddetto decreto.

Tale circostanza non è contraddetta dal ricorrente, che non indica neppure un eventuale diverso esito del giudizio svoltosi dinanzi al TAR a seguito di eventuale impugnazione.

Il giudice amministrativo, nella suddetta sentenza, nello statuire la legittimità del Decreto Dirigenziale Regionale n. 28 del 2011 di revoca del beneficio di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, evidenziava come l’atto gravato scaturisse pianamente dalla cogenza del disposto di cui al D.L. n. 195 del 2009, art. 13 convertito con L. n. 26 del 2010, il quale al comma 2 dispone che “al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga alla L. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, comma 36”, doverosamente, peraltro, precisando al precedente comma 1, che “la dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Il ricorrente, con il presente motivo, anche per come articolato ripercorrendo i documenti e riproponendo alla Corte un inammissibile riesame nel merito in sede di legittimità, nella sostanza rinnova, l’impugnazione già svolta dinanzi al giudice amministrativo. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello, che rilevava di non poter svolgere il controllo giurisdizionale rimesso al giudice amministrativo, ha ritenuto non sussistere ragioni per la disapplicazione dell’atto ritenuto legittimo dal giudice amministrativo, in mancanza delle condizioni previste dalla legge.

12. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotto il vizio di mancata ammissione dei mezzi istruttori. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 24 Cost. Iudex indicare debet secundum probata et alligata. Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Espone il ricorrente che, nel giudizio, nessun elemento probatorio era stato acquisito dai giudici di merito per dimostrare la veridicità degli assunti sostenuti da esso ricorrente, ferme le produzioni documentali purtroppo ignorate nelle precedenti fasi.

Le richieste istruttorie formulate erano state disattese dai giudici di merito, e la Corte d’Appello aveva affermato che era superflua ogni altra indagine istruttoria considerando, da un lato, i fatti e atti che erano pacifici tra le parti, e dall’altro la documentazione prodotta dalle stesse.

12.1. Il motivo di ricorso è inammissibile poichè il ricorrente non offre elementi, circa l’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere, da parte dei mezzi di prova che sarebbero stati disattesi.

In particolare, non sono riportati i capitoli di prova sui quali si sarebbe dovuta svolgere la prova testimoniale e l’interrogatorio formale; la CTU, così come la richiesta di sopralluogo anche tramite CTU, appaiono esplorative in ragione della genericità del prospettato oggetto (insussistenza risorse necessarie per l’espletamento del servizio al momento dell’insediamento del Soggetto liquidatore). Anche i plurimi ordini di esibizione richiesti non sono illustrati con riguardo alla rilevanza nel presente giudizio.

13. Il ricorso deve essere rigettato.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

15. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2500,00 per R.L. ed Euro 1800,00 per la Regione Campania, oltre Euro 100,00 per esborsi e spese generali in misura del 15% per ciascun controricorrente. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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