Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21310 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.L., rappresentata e difesa, per procura

speciale in data 13 novembre 2008, rilasciata in località Vaughan

(Canada) per atto notaio Anthony Maniaci, dall’Avvocato BONURA

Angelo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cristoforo Colombo n.

177, presso lo studio dell’Avvocato Guido Ascenzi;

– ricorrente –

contro

V.V., quale erede di MA.BR., rappresentato e

difeso dagli Avvocati BAFILE Francesco e Giovanni Bafile per procura

speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Conca d’Oro n. 300, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 472/08,

depositata in data 9 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Giovanni Bafile;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma.Br., assumendo che M.M.L., nell’eseguire lavori di ristrutturazione di un fabbricato posto a confine con un immobile di sua proprietà, aveva, tra l’altro, posizionato il nuovo edificio a distanza non legale dal confine, ha chiesto al Tribunale de L’Aquila di condannare la M. ad eliminare le opere abusive e a risarcirle i danni.

Costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha rigettato la domanda di arretramento del fabbricato e la domanda risarcitoria.

Ma.Br. ha proposto appello e, nella contumacia della M., la Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza depositata il 9 luglio 2008, ha accolto il gravame, condannando la M., tra l’altro, ad arretrare a distanza legale il fabbricato di sua proprietà sito in (OMISSIS), a confine con la proprietà dell’appellante, e a risarcire i danni, liquidati in via equitativa in Euro 10.000,00.

M.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, Ma.Br..

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.

All’esito dell’adunanza camerale del 3 dicembre 2010, la Corte, con ordinanza n. 3255 del 2011, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui condanna l’appellata M. ad arretrare a distanza legale il fabbricato di sua proprietà, sito in (OMISSIS), posto a confine con la proprietà dell’appellante Ma.”, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe male interpretato, ed anzi travisato, il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, dalla quale emergeva il rispetto delle distanze per la preesistenza di un fabbricato oggetto di sopraelevazione.

La ricorrente deduce altresì la genericità dell’apprezzamento delle altre risultanze istruttorie e la erroneità della valutazione della situazione da parte della Corte d’appello.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui condanna l’appellata M. al risarcimento dei danni subiti dall’appellante Ma., liquidati in via equitativa in Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”. La Corte d’appello, sostiene la ricorrente, contraddittoriamente, avrebbe, da un lato, ritenuto di accogliere l’istanza risarcitoria, essendo evidente che l’appellante aveva subito un danno per tutte le violazioni accertate, e, dall’altro, proceduto a liquidazione equitativa in assenza di prova sul quantum, peraltro difficilmente dimostrabile. Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe motivato le ragioni dello scostamento dalla soluzione accolta sul punto dal primo giudice, che, in mancanza di prova sulla esistenza in concreto di danni, aveva respinto la relativa domanda.

A conclusione del motivo, la ricorrente, pur non avendo denunciato una violazione di legge, formula il seguente quesito di diritto:

“Quali sono i presupposti unici e indefettibili in presenza dei quali il Giudice di merito possa addivenire ad una corretta applicazione del potere di liquidare in via equitativa il risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 1226 c.c.?”.

Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento ad entrambi i motivi, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Nella specie, la ricorrente ha omesso di individuare in modo chiaro e preciso il fatto controverso, tale non potendo ritenersi la esplicitazione del capo di sentenza oggetto di impugnazione nella rubrica del motivo, e non ha destinato una parte della esposizione di entrambi i motivi ad indicare sinteticamente il fatto controverso e le ragioni di inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata.

Con riferimento al primo motivo, si deve poi rilevare che non risulta adeguatamente censurata la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, da un lato, non vi sarebbe stata una formale eccezione di usucapione della servitù e, dall’altro, la sopraelevazione non avrebbe comunque potuto usufruire della servitù già acquisita con riferimento alla costruzione preesistente. Sul punto, è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione (Cass. n. 21059 del 2009; Cass. n. 15527 del 2008; Cass. n. 1474 del 1999).

Quanto al secondo motivo, si deve rilevare che la questione posta dalla ricorrente si incentra, più che sul difetto di motivazione, sui limiti di applicabilità dell’art. 1226 cod. civ., come reso evidente dalla stessa formulazione del quesito di diritto, peraltro del tutto inidonea, non essendo ammissibile un quesito che si risolva in un interpello alla Corte di Cassazione circa la esatta interpretazione di una norma.

Nella giurisprudenza di legittimità si è infatti chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, deve compendiare: “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

In ogni caso, occorre rilevare che la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha ritenuto certa l’esistenza del danno per le molteplici, e protratte nel tempo, violazioni delle norme sulle distanze accertate all’esito del giudizio di appello, e si è limitata solo a evidenziare la impossibilità di quantificare un danno, peraltro ritenuto certo nell’an. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA