Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2131 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2131 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 27997-2009 proposto da:
LA DAGA VINCENZO LDGVCN47B03F839E, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo
studio dell’avvocato DI CELMO MASSIMO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CALOJA LUCIANO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

3155

BANCO

NAPOLI

S.P.A.

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio

Data pubblicazione: 31/01/2014

Acmtt. otq422:t:2229_ .
dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE,

41;

VF o (Z i< 9 — k4 .'CA A f4 11, clailsa [2'appe-srntallgnITUtLej, giusta delega in atti; - controricorrente nonchè contro MIRANTE AGOSTINO; avverso la sentenza n. 6836/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2008 r.g.n. 11356/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA; udito l'Avvocato FERRETTI ANNAMARIA per delega CALOJA LUCIANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto. - intimato - R. Gen. N. 27997/2009 Udienza 6/11/2013 La Daga Vincenzo cl Banco di Napoli S.p.A., Mirante Agostino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 6836/2008 del 17 dicembre 2008, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'impugnazione proposta da Vincenzo La Daga, confermava la decisione del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda dal La volta ad ottenere la declaratoria della illegittima interposizione della ditta Mirante nel rapporto di lavoro intercorso con il Banco di Napoli e per l'effetto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il ricorrente ed il Banco di Napoli sin dal 1974. Valorizzava la Corte territoriale la regolamentazione dei rapporti tra la San Paolo Imi e l'impresa Mirante come risultante dal contratto di appalto tra le medesime stipulato ed avente ad oggetto la conduzione e manutenzione degli impianti (di condizionamento, riscaldamento, antincendio ed altri) installati presso l'edificio del Banco di Napoli di via Toledo. Quindi escludeva che il La Daga avesse svolto presso detta sede attività diversa da quella riconducibile al suddetto contratto e fosse stato sottoposto al potere direttivo del Banco. Riguardo a tale ultimo aspetto riteneva che la circostanza che alcuni dipendenti del Banco avessero dato agli operai della ditta Mirante indicazioni rispetto ai lavori da compiersi in relazione a necessità che di volta in volta si presentavano non valesse a confortare l'assunto dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale altrui dovendo interpretarsi quale esigenza funzionale a rendere più efficiente il servizio di manutenzione. Infine escludeva che potesse avere valenza determinante il fatto che il La Daga, dopo la cessazione del contratto di appalto, fosse rimasto per un mese presso l'Istituto atteso che tale presenza (in relazione alla quale non erano state neppure provate le specifiche modalità della relativa prestazione) andava inquadrata nel contesto 3 Daga avanzata nei confronti della Intesa San Paolo S.p.A. e di Agostino Mirante, R. Gen. N. 27997/2009 Udienza 6/11/2013 La Daga Vincenzo c/ Banco di Napoli S.p.A., Mirante Agostino dell'imminente subentro, nell'appalto già affidato al Mirante, di altra impresa che avrebbe garantito, senza soluzione di continuità, il passaggio presso di sé dei dipendenti della cessante. Da ultimo escludeva la fondatezza della richiesta di confronti dell'impresa Mirante. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Vincenzo La Daga affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Banco di Napoli S.p.A.. E' rimasto solo intimato Agostino Mirante. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Banco di Napoli S.p.A. con riguardo alla carenza di legittimazione passiva del soggetto cui il ricorso per cassazione risulta notificato. Si deduce al riguardo (li n tr7offr,"? che la domanda era stata proposta contro il Banco Napoli S.p.A. e la sentenza di appello emessa nei confronti della San Paolo Imi S.p.A. (società che in data 18 dicembre 2002 aveva incorporato il Banco di Napoli S.p.A. - con atto di fusione che, dunque, aveva prodotto tutti i suoi effetti prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2504 bis 9 cod. civ. -); che successivamente - con atto del 28 dicembre 2006 - la S.p.A. San Paolo Imi S.p.A. si era fusa per incorporazione nella Banca Intesa S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A.; che il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. (società costituita in data 30 giugno 2003, inizialmente denominata San Paolo Banco di Napoli S.p.A.), soggetto diverso da quello parte del giudizio di merito (in quanto diverso sia dal vecchio Banco di Napoli, originario convenuto, sia dalla Intesa San Paolo S.p.A., nei cui 4 riconoscimento di un superiore inquadramento, pure avanzata dal La Daga nei R. Gen. N. 27997/2009 Udienza 6/11/2013 La Daga Vincenzo c/ Banco di Napoli S.p.A., Mirante Agostino confronti era stata resa la sentenza di appello ed alla quale facevano capo i rapporti del vecchio Banco di Napoli estranei - come quello del La Daga che nella prospettazione attorea si era protratto fino ad un mese dopo la cessazione del azienda di cui all'atto di costituzione del nuovo Banco di Napoli S.p.A.). 2. L'eccezione, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, e fondata. Risulta assorbente la considerazione che l'impugnazione è stata proposta nei confronti di un soggetto (il Banco di Napoli S.p.A.) diverso da quello che è stato parte nel giudizio di appello (Intesa San Paolo S.p.A.), senza alcuna indicazione e precisazione dei fatti necessari per ritenerlo legittimato nella causa (solo nella parte iniziale del ricorso il La Daga indica che il giudizio è instaurato nei confronti del "Banco di Napoli S.p.A., già Intesa San Paolo S.p.A., San Paolo Imi e prima ancora Banco di Napoli S.p.A." ma non specifica le ragioni di tale dedotta successione). Deve, quindi, farsi applicazione del principio di diritto secondo cui chi abbia proposto impugnazione, con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso), nei confronti di un soggetto diverso da quello che è stato parte nel giudizio di merito, deve non soltanto allegare la legitimatio ad causam determinata dalla qualità di successore, a titolo universale o particolare nel rapporto controverso, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, ma è tenuto altresì, in caso di contestazione, a fornire la prova con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione ai sensi degli artt. 110 o 111 cod. proc. civ. (vedi Cass. sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4468, Cass. 5 contratto di appalto, avvenuta il 30 novembre 1999 - al conferimento del ramo di R. Gen. N. 27997/2009 Udienza 6/11/2013 La Daga Vincenzo c/ Banco di Napoli S.p.A., Mirante Agostino 14 agosto 2007, n. 17681; id. 2 maggio 2007, n. 10122; 30 gennaio 1998, n. 944; si veda anche Cass. 1 dicembre 2009, n. 25304). Del resto, l'art. 372 cod. proc. civ., consente alle parti di produrre nel giudizio di cassazione i documenti che attengono non sono prodotti al momento del deposito del ricorso (o del controricorso), a salvaguardia del principio del contraddittorio, essi debbano essere notificati, mediante elenco, alle altre parti. Nel caso di specie, il ricorrente non soltanto ha omesso di allegare le ragioni per le quali ha proposto il ricorso nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. e non ha prodotto idonea documentazione al momento del deposito nel ricorso, ma non si è neppure avvalso della facoltà prevista dall'art. 372 cod. proc. civ., in conseguenza delle deduzioni contenute nel controricorso. 3. Va, di conseguenza dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Banco di Napoli S.p.A.. 4. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nei confronti di Agostino Mirante atteso che il La Daga non si duole dell'unico passaggio motivazionale della sentenza impugnata che ha specificamente riguardato detto appellato e cioè di quello in cui la Corte partenopea ha escluso la fondatezza della richiesta di riconoscimento di un superiore inquadramento avanzata dal La Daga nei confronti dell'impresa Mirante. 5. La regolamentazione delle spese tra le parti costituite segue la soccombenza. 6. Infine nulla va disposto per le spese nei confronti del Mirante, rimasto solo intimato. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Banco di Napoli S.p.A., delle spese del presente giudizio di 6 all'ammissibilità del ricorso (o del controricorso), ma prescrive che se tali documenti R. Gen. N. 27997/2009 Udienza 6/11/2013 La Daga Vincenzo c/ Banco di Napoli S.p.A., Mirante Agostino • • legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Agostino Mirante. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

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