Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2131 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35321/2018 proposto da:

O.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Daniela Gasparin in forza di procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato

in Roma, via dei Portoghesi 12, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, O.G. cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Milano-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), nel villaggio di (OMISSIS), vicino a (OMISSIS); di essere cristiano e sposato con quattro figli; di essere fuggito dal proprio Paese nel marzo del 2016 per il timore di essere ucciso da una setta di cultisti, amici del fratello; che questi aveva rifiutato di aderire alla setta di cui facevano parte alcuni suoi amici di lunga data; che tre giorni dopo i cultisti avevano fatto irruzione a casa loro uccidendo i genitori, che si erano opposti, e rapendo il fratello, che era a conoscenza dei segreti della setta; di essere riuscito a rifugiarsi a casa della sorella; che il cognato poliziotto gli aveva consigliato di raggiungere la Libia insieme a suo figlio; che quindi era partito per la Libia con la sorella, da cui si era diviso durante il concitato viaggio.

Con Decreto 29 ottobre 2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto del 29/10/2018 e comunicato il 7/11/2018 ha proposto ricorso O.G., con atto notificato il 29/11/2018, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 4/2/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al requisito di straordinaria necessità ed urgenza quanto al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, con riferimento agli art. 77 e 111 Cost. e ai limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15 e lamenta l’illegittimità costituzionale del predetto decreto legge.

1.1. La questione incidentale di legittimità costituzionale proposta innanzitutto non appare rilevante ai sensi della L. Cost. n. 53 del 1987, art. 23, comma 2, che ne ammette la proposizione “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”.

Tale nozione richiede per un verso che la rilevanza inserisca al giudizio a quo e, per altro verso, che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale; sono pertanto irrilevanti, tra l’altro, questioni le quali non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte Cost. n. 113/1980; n. 301/1974) o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte Cost. n. 202/1991; n. 211/1984; n. 15/2014; n. 337/2011; n. 71/2009). Sussiste dunque la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (Corte Cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (Corte Cost. n. 337/2008; n. 303/2007; n. 50/2007).

Nel caso in esame, i dubbi di costituzionalità sollevati non hanno in effetti nulla a che vedere con la decisione adottata dal giudice di merito, che ha trovato fondamento non già nella disciplina processuale introdotta nel 2017 (D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”), bensì sull’atteggiarsi dei criteri concernenti la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

L’accoglimento delle sollevate questioni di costituzionalità non produrrebbe, di per sè un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa invece disattesa dal Tribunale.

1.2. In secondo luogo, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 01; conforme Sez. 1, n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799 – 02).

1.3. Sotto altro profilo, il ricorrente denuncia la violazione delle regole costituzionali in tema di giusto processo e diritto di difesa scaturenti dall’adozione di un modello processuale che prevede il rito camerale, con udienza meramente eventuale, e l’esclusione dell’appello, con unico grado di giurisdizione di merito.

1.4. Questa Corte, con la citata pronuncia della Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 02, ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è parso idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non fosse stata disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità era limitata alle sole ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa apparisse superflua e perchè comunque le parti potevano depositare difese scritte; per altro verso, è stata esclusa la lesione del diritto di difesa per effetto della soppressione del diritto di proporre appello, dal momento che il principio del doppio grado di giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato (Sez. 1, n. 16458 del 19/06/2019, Rv. 654637 – 01; Sez. 1, n. 9658 del 5/4/2019).

Al di là dei problemi, certamente più complessi, che implicherebbe un ulteriore approfondimento del tema della legittimità costituzionale della soppressione della possibilità di appello nel merito di una pronuncia in tema di status e diritti fondamentali della persona emessa all’esito di un procedimento camerale e delle connesse valutazioni in tema di “equivalenza” delle tutele anche in ottica Euro-unitaria, il Collegio ritiene che la questione prospettata non sia comunque rilevante per la definizione del presente giudizio L.Cost. n. 53 del 1987, ex art. 23, comma 2, sull’esito del quale la definizione della questione di costituzionalità non produrrebbe di per sè un concreto effetto.

Da un lato, infatti, questa Corte non potrebbe comunque applicare la disciplina scaturente dalla verifica di costituzionalità; dall’altro, anche ragionando in chiave non rigorosa e formale, il ricorrente ha dedotto l’esistenza nel provvedimento impugnato di vizi (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti) astrattamente suscettibili di controllo impugnatorio anche in questa sede di legittimità, con la conseguente carenza di un pregiudizio concreto ed effettivo scaturente dalla mancata previsione del gravame di merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, agli artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione e violazione dei parametri normativi relative agli atti di persecuzione e alle minacce subite.

2.1. Il ricorrente sovrappone nell’ambito della stessa censura deduzioni relative al giudizio negativo circa la credibilità del suo racconto e pertanto alla vicenda personale, rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ad altre inerenti alla situazione di esposizione a violenza indiscriminata scaturente dall’attività terroristica di gruppi eversivi.

Per altro verso, il ricorrente mescola all’interno dello stesso motivo sia la doglianza di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, sia quella di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

Un ampio indirizzo giurisprudenzale, in tema di motivi promiscui, non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez. 3, 23/6/2017 n. 15651; Sez. 6, 4/12/2014 n. 25722; Sez. 2, 31/1/2013 n. 2299; Sez. 3, 29/5/2012 n. 8551; Sez. 1, n. 19443 del 23/09/2011; Sez. 5, 29/2/2008 n. 5471).

Tuttavia nella giurisprudenza di questa Corte si è anche ritenuto che l’inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez. 6, 09/08/2017 n. 19893; Sez. un. 6/5/2015, n. 9100).

In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 17931 del 24/7/2013 hanno ritenuto che, ove tale scissione sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. “effettività” della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell’attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi.

2.3. Nella specie il ricorrente contesta la valutazione operata dal Tribunale in punto credibilità intrinseca del racconto del richiedente, prospettando obiezioni alle considerazioni del Tribunale

e giustificando di volta in volta le contraddizioni e incongruenze che gli sono state imputate dal Tribunale: l’ignoranza del nome del cult e dei segreti della setta sarebbe spiegabile perchè il ricorrente era estraneo agli amici del fratello; del tentativo di reclutamento egli ne sarebbe venuto a conoscenza solo in seguito all’aggressione; il fratello era stato sequestrato e di conseguenza gli era stato impossibile chiedergli ulteriori particolari; l’abbandono di moglie e quattro figli dimostrerebbe lo sconvolgimento e la disperazione del ricorrente.

Il ricorrente non indica tuttavia come e in che misura le valutazioni espresse dal Tribunale abbiano determinato la violazione o falsa applicazione dei numerosi parametri normativi indicati in premessa: di conseguenza la dedotta violazione di legge appare del tutto priva di pregnante contenuto, con la conseguente aspecificità della censura.

2.4. Le circostanze indicate nell’ambito della trattazione come fatti oggetto di omesso esame (il collegamento della setta con il fratello e non con il richiedente; la apprensione dell’esistenza della setta solo al momento della aggressione; l’impossibilità di chiedere informazioni al fratello, la violenza brutale dei membri del cult) non costituiscono fatti storici decisivi ma rappresentano semplici elementi di valutazione, non trascurati dal Tribunale, che al contrario ha ritenuto non verosimile che l’appartenenza alla setta degli amici del fratello sarebbe emersa solo dopo l’aggressione visto che costoro erano amici di lunga data del fratello e frequentatori della famiglia.

Il fatto della violenza brutale dei membri del cult assassini dei genitori del richiedente, ben diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, è stato esaminato e valutato dal Giudice.

2.5. Quanto al fatto che i cultisti non sono stati ritenuti un agente non statale di persecuzione (pag. 7), il ricorrente nulla obietta di puntuale e specifico, come sarebbe stato necessario, non sussistendo alcun elemento per ritenere che le forze dell’ordine, neppure informate, non avrebbero garantito protezione alle vittime: lo stesso ricorrente infatti, come rilevato dal Tribunale, ha dichiarato di non sapere se il duplice omicidio fosse stato denunciato e quindi certamente non lo ha fatto lui.

2.6. Il ricorrente pone in dubbio inoltre la valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza di una situazione di esposizione a violenza indiscriminata dei civili su tutto il territorio nigeriano.

Sul punto, tuttavia, il Tribunale ha espressamente valutato la situazione generale del paese e quella specifica dell’Edo State (pag. 10), escludendo l’esistenza di un conflitto armato interno nella nozione accolta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e ha confortato tale sua valutazione con la debita indicazione e citazione delle fonti informative consultate: non sussiste quindi la lamentata violazione di legge.

A tale valutazioni il ricorrente contrappone la citazione di alcuni provvedimenti giurisdizionali relativi a specifiche controversie, ovviamente non vincolanti, senza neppure indicare se e quando siano stati prodotti in giudizio e sottoposti al contraddittorio.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lettera c); la violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria; l’omesso esame di fatti decisivi; la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, e agli artt. 2 e 3 CEDU; la violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; la violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e all’art. 46 della Direttiva Europea 2013/32.

Il ricorrente reitera le precedenti argomentazioni, con riferimento a numerose disposizioni normative asseritamente violate ma, dolendosi della violazione dei criteri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo e della mancata cooperazione istruttoria da parte del Tribunale, lamenta il giudizio negativo emesso dal Tribunale milanese sulla attendibilità e credibilità del suo racconto, che rientra pienamente nell’ambito della cognizione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, ed è sorretto da una motivazione oggettivamente esistente, non apparente e non insanabilmente contraddittoria, che soddisfa ampiamente il requisito del cosiddetto “minimo costituzionale”.

Anche con questo mezzo di censura il ricorrente cita un provvedimento giurisdizionale relativo a una specifica controversia, senza neppure indicare se e quando sia stato prodotto in giudizio e sottoposto al contraddittorio.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e 19 e dell’art. 10 Cost., comma 3; motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza della vulnerabilità violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,5,6 e 7; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10 e 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 10 Cost.; omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; mancanza o apparenza della motivazione e nullità della decisione per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6.

4.1. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che avalla l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Inoltre la stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

4.2. Il Tribunale ha basato la decisione di rigetto della richiesta di protezione umanitaria sul fatto che il ricorrente non aveva nè allegato, nè prodotto alcunchè in ordine alla condizione personale e sociale di vita in Italia, così precludendo ogni possibilità di procedere all’esame comparativo fra le attuali condizioni in Italia e quelle lasciate nel Paese di origine.

4.3. Il motivo non si confronta in modo pertinente e critico con la ratio decidendi, limitandosi a insistere per la valutazione complessiva delle condizioni di vita in Nigeria, senza tuttavia un riferimento specifico e personalizzato alla situazione personale del richiedente asilo, se non nel riferimento alla storia personale, ritenuta peraltro non credibile.

Sul punto essenziale del giudizio comparativo relativo alle condizioni di vita in Italia, a pag. 22 del ricorso il ricorrente si limita, con estrema genericità e senza alcun riferimento a specifiche produzioni e agli atti processuali da cui ciò risulterebbe, ad affermare di aver “documentato il suo percorso scolastico e lo sforzo di inserimento sociale con esito molto positivo”.

5. Il ricorso deve quindi essere complessivamente rigettato. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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