Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2131 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, (ud. 21/02/2020, dep. 29/01/2021), n.2131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20981-2019 proposto da:

K.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Novelli del

foro di Ancona e domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del

difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6811/2019 del Tribunale di Ancona, depositato

il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa FALASCHI Milena.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 04.10.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione K.B., che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con Decreto 22 maggio 2019, n. 6811;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, esprimendo preliminarmente una valutazione di non credibilità del richiedente asilo, per non essere circostanziata la vicenda narrata su fatti essenziali e determinanti l’espatrio e per avere lo steasso cambiato più volte la versione dei fatti, avendo egli dichiarato di avere lasciato il proprio Paese, un villaggio in Costa d’Avorio, a causa dei conflitti etnici, non più riscontrati nell’attualità, come emerso da informazioni assunte presso gli Uffici Pubblici UNHCR ed EASO riferite al 31 maggio 2017. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto di specifica allegazione e dimostrazione di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali erano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, nè erano ravvisabili le condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non essendo all’uopo sufficiente la sola prova di un rapporto di lavoro a tempi ridotti con salario al di sotto dell’importo dell’assegno sociale (Euro 457,99 mensili per l’anno 2019);

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione – notificato in data 21.06.2019 – il K. affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente e per l’asserito superamento degli scontri, con conseguente fase di stabilizzazione connessa alla fase della guerra civile. Di converso – ad avviso del ricorrente – le dichiarazioni rese sarebbero perfettamente coerenti e plausibili, correlate alle informazioni generali e a quelle specifiche riguardanti il suo caso, giacchè il contesto politico e sociale di riferimento sarebbe particolarmente complesso e caratterizzato da una situazione di violenza ed insicurezza generalizzata in tutto il Paese, come indicato nelle fonti richiamate dalla difesa del K. già in primo grado.

Il motivo non può trovare ingresso, posto che il Tribunale ha espresso, seppure in modo conciso, le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento di ogni forma di protezione. In particolare, il Tribunale ha giudicato il racconto del ricorrente inattendibile, poco credibile, confuso e privo di una logica unitaria, soprattutto perchè alla richiesta di chiarimenti ha risposto fornendo versioni sempre diverse dei fatti; ha, altresì, escluso che le vicende narrate fossero idonee ad integrare una persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e valutandole nel merito ha in ogni caso ritenuto che le stesse esulassero dall’ambito di applicazione del riconoscimento della protezione internazionale in quanto il racconto del ricorrente aveva ad oggetto questioni relative a conflitti etnici, mentre dalle COI assunte è emerso che il “dialogo interreligioso è esente da scontri ed i cristiani e musulmani convivono pressocchè serenamente rispetto a quanto accadeva durante la crisi del 2011”, per cui non sarebbe integrato il c.d. timore persecutorio, in mancanza di atti persecutori diretti e personali.

Del resto la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (da ultimo: Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019).

Rispetto all’indicato principio, che risponde a consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, fermo ogni altro profilo di critica, la censurabilità del racconto sub specie del vizio motivazionale, nella sua tendenziale insindacabilità nell’ambito del giudizio di legittimità, deve in ogni caso, ove introdotta, farsi carico di segnalare, nei termini sopra indicati, quale fatto sia stato omesso, nella sua decisività, nella valutazione del giudice del merito, non potendo limitarsi a denunciarne genericamente l’omissione.

I giudici di merito, infatti, hanno definito il racconto caratterizzato da estrema vaghezza e contraddittorietà e non suffragata da documentazione idonea ad avvalorare le vicende narrate; inoltre le fonti indicate dal K. – solo asseritamente indicate nel ricorso di primo grado e neanche riportate in quello per cassazione – oltre a non presentare una maggiore attendibilità rispetto a quelle esaminate, non appaiono contraddire le stesse e tale statuizione è conforme a diritto;

– con il secondo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in quanto pur riconoscendo l’assenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato, sussisterebbe il suo diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria per la vicenda personale che lo aveva coinvolto, sottovalutata dal giudice di merito, per cui correrebbe il rischio di subire un grave danno e non essendo le forze dell’ordine in grado di sedare i conflitti inter – etnici in Costa d’Avorio. Richiamate notizie di report recepite in altre pronunce, il ricorrente fa valere evidenze, quali proteste e disordini su tutto il territorio nazionale, criticità nel sistema di sicurezza, informazioni che, tutte coinvolgendo l’intero Paese di origine, sconsiglierebbero il rientro del richiedente, pena il serio rischio alla incolumità fisica.

Orbene, escluso rilievo ad evidenze di sostegno di ipotesi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria per le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), nella ritenuta inattendibilità del racconto del richiedente, quanto poi alla restante figura del rischio paese interata dal D.Lgs. cit., art. 14, lett. c), vero è che il mezzo proposto non allega, nell’osservanza del principio di autosufficienza, di aver denunciato la sussistenza delle violazioni integrative dinanzi ai giudici di merito.

Nei giudizi di protezione internazionale, resta fermo per vero il dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda anche quanto alle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 141, lett. c), estremo che, in quanto assoggettato alla “integrazione” istruttoria officiosa, che il giudice del merito è tenuto a svolgere tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione, non può essere, come tale, affidato in via esclusiva a quell’iniziativa (v. Cass. n. 13897 del 2019).

D’altra parte, il Tribunale con l’impugnato decreto ha congruamente valorizzato la situazione attuale del Paese di origine che in quanto tale non osta al rientro del richiedente, in difetto della individualizzazione del rischio.

La situazione denunciata in ricorso, pur nella perturbata sua consistenza, non vale ad integrare l’indicato estremo e a censurare in modo concludente la decisione;

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta – a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale effettuato neanche una minima istruttoria sulle condizioni sociali della Costa d’Avorio, senza peraltro considerare che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, ha ampliato la tutela dei richiedenti asilo, basata ora anche sulle situazioni generalizzate del Paese di provenienza, occorse successivamente alla partenza del richiedente dal proprio paese di origine.

Il richiedente, invero, non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c), costituita dalla vaghezza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal K..

Il giudice di prime cure, infatti, richiamando le fonti internazionali consultate, ha evidenziato che il richiedente proviene dalla Costa d’Avorio, attualmente non caratterizzata da episodi di violenza generalizzata o di matrice terroristica, neanche a livello etnico.

Il giudice ha, comunque, fatto specifico riferimento all’ultimo report dell’Unità COI, che ha escluso che l’area di provenienza del richiedente fosse interessata da una situazione di violenza generalizzata di tale gravità e diffusione da mettere a repentaglio l’esistenza ed incolumità della persona.

A fronte di tale accertamento, le circostanze indicate dal ricorrentèt non risultano decisive in quanto non vengono dedotte situazioni di violenza idonee ad integrare il presupposto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorrente, infatti, si limita a richiamare la giurisprudenza di merito, asserendo che è da tempo orientata a riconoscere tale forma di protezione ai cittadini ivoriani in virtù della situazione di instabilità del Paese.

Questa Corte ha affermato, anche di recente, che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass. 2 ottobre 2019 n. 24647).

Ciò in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave, potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia Europea (Corte di Giustizia, causa C-285/12, Diakitè, sentenza 30 gennaio 2014 e causa C-465/07, Elgafaji, sentenza 17 febbraio 2009).

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 13 agosto 2018 n. 20721).

In materia di protezione internazionale, peraltro, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018);

– con il quarto motivo il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, assumendo che il corretto inquadramento della situazione di insicurezza della Costa d’Avorio avrebbe comunque dovuto condurre il giudice al riconoscimento della tutela umanitaria, per avere egli intrapreso un buon percorso di integrazione nel nostro paese dal momento che svolge attività lavorativa sin dal 10.09.2018, sforzo che verrebbe vanificato dal rientro nel proprio Paese.

Il motivo è generico e come tale inammissibile nel carattere meramente assertivo e descrittivo assolto dal medesimo che richiama contenuti di norme e principi di loro interpretazione non puntualizzati in relazione al caso concreto.

A siffatto rilievo si accompagna, altresì, la considerazione che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 2019).

Il ricorrente denuncia la violazione dell’istituto senza indicare al di là della provenienza, la Costa d’Avorio, i motivi di vulnerabilità della propria condizione, che resta genericamente dedotta a fronte di un sistema a tutele tipizzate.

Inoltre nessun dirimente rilievo dispiega, ai fini della prova del profilo dell’avvenuta integrazione sociale del richiedente in funzione del riconoscimento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il rapporto di lavoro instaurato in epoca successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, trattandosi di elemento comprovante soltanto l’intenzione del richiedente di porre le basi per una futura ed eventuale integrazione nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante. Peraltro, quand’anche effettivamente conseguita, l’allegata integrazione è ben lungi dall’esaurire la piattaforma dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione minore, ai cui fini è necessaria, secondo la più autorevole interpretazione di questa Corte regolatrice: “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019).

Il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

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