Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2131 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2131 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 15267-2012 proposto da:
GIANNOTTI RAUL, nella qualità di ex titolare della
ditta individuale denominata Gia Trans di Giannotti
Raul, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO
20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO BIAGIOTTI,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4071

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Data pubblicazione: 29/01/2018

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,
LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 73/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 20/02/2012 R.G.N. 278/2010.

MARITATO, giusta delega in atti ;

r.g.n. 15267/2012
Giannotti/Inps/Inail
RITENUTO
che Raul Giannotti, in proprio e quale titolare della ditta Gia Trans di Giannotti
Raul esercente attività di trasporto merci per conto terzi, proponeva
opposizione alla cartella esattoriale n. 06220030001815064 relativa alle
richieste dell’INPS e dell’Inail di pagamento di contributi e premio per il
lavoratore Fabrizio Prontelli quanto al periodo gennaio 1999- giugno 2000
ritenuto lavoratore subordinato e non autonomo;
che, respinta l’opposizione in primo grado ed appellata la sentenza da Raul

respingeva l’impugnazione riscontrando nel rapporto del predetto i caratteri
del lavoro subordinato (in considerazione di quanto emerso anche dalla
prova per testi, sull’assenza di formale contratto tra le parti, sulla data della
prima fattura non coincidente con l’iscrizione di Fabrizio Prontelli alla Camera
di commercio, sulle modalità di pagamento, sul contenuto concreto delle
prestazioni e sull’assenza di una minima struttura imprenditoriale propria);
che

propone ricorso per cassazione Raul Giannotti con tre motivi,

sostenendo: 1) la violazione dell’art. 2096 cod.civ. e motivazione omessa
insufficiente e contraddittoria relativamente all’accertamento della reale
volontà delle parti e del comportamento tenuto dalle stesse e delle ammissioni
del presunto lavoratore in sede ispettiva; 2) violazione dell’art. 2697 cod.civ.
e dell’art. 246 cod. proc.civ. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente alla
importanza attribuita alla deposizione di Fabrizio Prontelli che era incapace a
testimoniare in quanto nei suoi confronti era stato proposto giudizio di
accertamento della natura autonoma del rapporto poi estinto; 3) violazione
dell’art. 91 cod.proc.civ. e vizio di motivazione relativamente alla condanna
alle spese anche nei riguardi dell’Inail che non era costituita in giudizio;
che I’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO
che i primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la
comunanza del tema, sono infondati in quanto si risolvono in realtà in una
generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali
contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre
una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli
accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d’appello in ordine
alla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro di Fabrizio
Prontinelli;

ti

Giannotti, la Corte d’Appello di Firenze (sentenza n. 73 del 20.02.12)

r.g.n. 15267/2012
Giannotti/Inps/Inail
che, in particolare, la violazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ. è
possibile solo quando il giudice decida la questione non sulla base della
concreta interpretazione del quadro probatorio complessivo, come è avvenuto
in questo caso, ma quando risolve la medesima questione ritenendo che la
parte onerata non abbia assolto all’onere di provare i fatti;
che, quanto alla violazione dell’art. 246 cod. proc. civ., deve ricordarsi che
qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa
motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della prova

l’onere, disatteso in questa fattispecie, anche in virtù dell’art. 366, comma 1,
n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente
ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c. subito dopo l’assunzione della prova e,
se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello
ex art. 346 c.p.c ,dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa
eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo
(Cass. 23896/2016);
che la valutazione delle risultanze probatorie complessive sollecitata dai due
motivi di ricorso appartiene all’ambito tipico del giudizio di merito ed
essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in
questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di
cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di
verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di
appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332
del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla
pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo
di motivi previsto dalla legge;
che

in

particolare le

valutazioni operate dal

qualificazione del rapporto di

giudice d’appello sulla

lavoro e sulla corretta gestione dell’onere

della prova rispetta il consolidato orientamento di questa Corte in ordine
alla esistenza della subordinazione la quale è stata

riscontrata anche

in concreto alla luce delle circostanze evidenziate nella

sentenza

relativamente all’assenza di stipula di un formale contratto tra le parti, alla
significatività della data della prima fattura di gennaio 1999 successiva
all’iscrizione di Fabrizio Prontelli come ” facchino” alla Camera di commercio,
alla continuità e consistenza degli importi corrisposti pari a lire 1.800.000
fatturate con rinvio ad ore espletate a mese, alla genericità della dizione
servizi prestati per conto della Giemme T. e della Gia Trans,del contenuto
concreto delle prestazioni di carico di tubi prodotti dalla società Idroterm, di

2

testimoniale (nella specie, per incapacità ex art. 246 c.p.c.), il ricorrente ha

r.g.n. 15267/2012
Giannotti/Inps/Inail
giornali e riviste e di mobili di altre ditte sul camion di proprietà della ditta del
Giannotti ed all’assenza di una minima struttura imprenditoriale propria,
rivelatrici dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato;
che costituisce ius receptum la tesi secondo cui è devoluta al giudice del
merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto
anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e
concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee
ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica

spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua
motivazione del criterio adottato;
che conseguentemente il giudice non è tenuto a valutare analiticamente
tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle
vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il
suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le
proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente
incompatibili con la decisione adottata;
che

per risalente orientamento tale

criterio si applica

anche

in

relazione alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva le quali possono
costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa;
che il terzo motivo è fondato posto che l’Inali – come emerge dalla stessa
sentenza impugnata- non era costituito nel giudizio d’appello e dunque deve
farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali,
a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di
evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo
diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale,
non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( Cass. n. 1743/2011).
che

le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare i primi due

motivi di ricorso e di accogliere il terzo e di condannare la parte ricorrente,
rimasta parzialmente soccombente, al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, e,
decidendo nel merito, dichiara Raul Giannotti non tenuto al pagamento delle
spese d’appello nei riguardi dell’Inail . Condanna il ricorrente al pagamento,

3

taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso

r.g.n. 15267/2012
Giannotti/Inps/Inail
in favore dell’Inps, delle

spese del presente giudizio di legittimità che

liquida in € 3.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella
misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 18.10.2017.

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