Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2131 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.F. (c.f. (OMISSIS)), B.G.

M. (c.f. (OMISSIS)), E.G. (c.f.

(OMISSIS)), G.C. (c.f. (OMISSIS)),

L.G. (c.f. (OMISSIS)), M.R. (c.f.

(OMISSIS)), P.B. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso

l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

23/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 23 marzo 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dai signori D.C.F., B. G.M., E.G., P.G., G.C., I.P., L.G., M. R., M.P., Ma.Pi., N.A., P.B., P.A., condanno’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo amministrativo del quale erano stati parte. La corte liquido’ il danno non patrimoniale per i quattro anni eccedenti la durata ragionevole in Euro 4.500,00 per ciascuna delle parti del giudizio presupposto, con gli interessi dal decreto.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono i signori D.C.F., B.G.M., E. G., G.C., L.G., M.R., P.B. con atto notificato in data 7 maggio 2008, con due mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la statuizione della corte territoriale, di far decorrere gli interessi legali dovuti sull’equa riparazione liquidata, dalla data del decreto anziche’ da quella della domanda.

Il mezzo e’ fondato, in conformita’ della consolidata giurisprudenza di questa corte (Cass. 12 settembre 2005 n. 18105), e comporta la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, in base al principio di diritto che segue:

gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, e non gia’ a decorrere dal decreto.

L’accoglimento del primo motivo, comportando la cassazione del decreto impugnato, assorbe le altre doglianze, vertenti sulla pronuncia accessoria di liquidazione delle spese.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione al motivo in esame, rimanendo in tal modo assorbito quello relativo alla pronuncia accessoria sulle spese del giudizio, e la causa puo’ essere decisa anche nel merito, con la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata, decorrenti dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio sono a carico dell’amministrazione soccombente, e sono liquidate, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in complessivi Euro 961,00 per ciascuno degli odierni ricorrenti, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 411,00 (espunte le voci non documentate o non ripetibili “esame testo integrale decreto”, “Consultazione cliente”, “Corrispondenza informativa cliente”, “Accesso agli uffici”, “Diritto di vacazione”) per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimita’, in ragione di un terzo, con compensazione dei due terzi rimanenti, vertendo la materia del contendere residua solo sulla decorrenza degli interessi. Esse sono liquidate per l’intero in Euro 100,00 per esborsi, ed Euro 295 per onorari complessivi di causa, somma da aumentare ad Euro 708,00 per la pluralita’ dei ricorrenti, e quindi in complessivi Euro 808,00, oltre alle spese generali ed agli accessori, e da distrarre a favore dell’avvocato Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere a ciascuna delle odierne parti ricorrenti, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 4.500,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:

per il giudizio davanti alla corte d’appello, per ciascuno dei ricorrenti, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 411,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, che pone a carico dell’amministrazione disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani;

per il giudizio di legittimita’, in Euro 299,00, aumentati ad Euro 708,00 per la pluralita’ dei ricorrenti, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, e oltre alle spese generali e agli accessori di legge, che pone a carico dell’amministrazione nei limiti di un terzo, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani, e compensando tra le parti gli altri due terzi.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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