Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2131 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2769-2012 proposto da:

P.D. & FIGLI SNC (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCO SACCHETTI 125, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ASCANIO AMENDUNI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato RENATO MANZINI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5091/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato AMENDUNI Ascanio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e rigetto del controricorso;

udito l’Avvocato MANZINI Renato, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società P.D. e figli di (OMISSIS), premesso di aver stipulato l'(OMISSIS) con l’Istituto Poste Telegrafonici un contratto di appalto per la gestione della Casa-albergo PT con annessa mensa in (OMISSIS), che con missiva del 30 gennaio 1998 aveva comunicato alla controparte di essere disponibile a continuare il rapporto instaurato previo aumento del canone del 25%, avvertendo che, trascorso il termine di dieci gironi dal ricevimento della missiva, il contratto si sarebbe rinnovato alle nuove condizioni, che in data 16 giugno 1998 la società Poste italiane succeduta all’Istituto Poste e telegrafonici aveva invitato a presentare l’offerta come precisata nella missiva del gennaio 1988, che l’11 agosto 1998 il Direttore delle Poste italiane aveva informato la società dell’avvenuta assegnazione della casa albergo e che le Poste italiane erano subentrate a tutti gli effetti all’Istituto poste e telegrafonici e che a breve sarebbero stati saldati tutti i crediti dell’esponente. La società nel frattempo aveva continuato a fornire il servizio con aumento del prezzo nella misura del 25% del precedente corrispettivo per un ammontare di Lire 684.340.667 e che nonostante ciò essa ricorrente aveva ricevuto al momento del deposito del ricorso per ingiunzione solo l’importo dovuto secondo il primitivo accordo così maturando un credito di Lire 1.153.067.097.

Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Roma di emettere ingiunzione per la maggior somma sopra indicata maggiorata da interessi e rivalutazione.

Emesso il decreto, Poste Italiane proponeva opposizione, eccependo che la convenzione aveva durata triennale e non prevedeva rinnovo e, comunque, il silenzio dell’Ente pubblico mai avrebbe potuto avere l’effetto di ritenere rinnovata, oltretutto, a condizioni peggiorative per l’Ente, la convenzione in essere.

Si costituiva la società Plantamura chiedendo il rigetto dell’opposizione sollecitando in via subordinata l’effettuazione di una CTU che determinasse l’effettivo costo del servizio.

Il Tribunale di Roma, respinte tutte le istanze istruttorie, con sentenza n. 22616 del 2004 revocava il decreto ingiuntivo e respingeva la domanda della società Plantamura.

La Corte di Appello di Roma pronunciandosi su appello proposta dalla società Plantamura, a contraddittorio integro, con sentenza n. 5091 del 2010, respingeva l’appello e confermava la sentenza del Tribunale sia pure con motivazione diversa, compensava tra le parti le spese del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte di Roma osservava che la società Plantamura non aveva dato la prova -e lo avrebbe dovuto fare – che la persona che aveva firmato la comunicazione fosse non solo appartenete alla struttura della spa Poste Italiane ma che potesse per sua qualità impegnare la medesima nel senso descritto dalla stessa società Plantamura costituendo una difesa relativa alla ricostruzione dell’identità del sottoscrittore e quindi formando oggetto di un’eccezione in senso proprio.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società P.D. e Figli con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. La società Poste italiane spa. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso la società P.D. e Figli lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in rapporto agli artt. 115, 116 e 214 c.p.c., artt. 2697 e 2727 e ss. c.c., art. 1988 c.c., contestuale erronea contraddittoria, omessa e/o insufficiente motivazione circa punti e fatti decisivi della controversia anche in relazione ai principi sull’onere della prova e sulle presunzioni legali. La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale: a) nell’escludere che la missiva dell’Il agosto 1998 avesse valore probatorio non avrebbe tenuto conto che la missiva di cui si dice proveniva da Poste Italiane ed era redatta su carta intestata; b) avrebbe errato nel ritenere che la eccepita non provenienza della lettera dell’11 agosto 1998 dall’allora direttore M. fosse idonea ad escludere 1) la riconducibilità a Poste Italiane e 2) la sua vincolatività per le stesse Poste italiane spa. Piuttosto, attribuendo alla generica dichiarazione delle Poste italiane la valenza di disconoscimento ai sensi dell’art. 214 c.p.c., non avrebbe tenuto conto che il disconoscimento, per essere ritenuto valido, avrebbe postulato un’articolata dichiarazione di diversità della firma, anzichè una mera e generica non provenienza della lett. c) avrebbe errato, altresì, la Corte distrettuale nel ritenere che doveva essere la società Plantamura a fornire idonea prova della capacità del sottoscrittore della lettera ad impegnare Poste italiane previa accertamento dell’identità del sottoscrittore e delle sue prerogative interne, perchè chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto fatto valere, deve dare la prova dei fatti posti a fondamento della relativa eccezione.

Piuttosto, ritiene, ancora, la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere sufficientemente provata l’esistenza fra le parti anche di un rapporto negoziale avente ad oggetto la gestione di casa albergo di proprietà dell’Istituto postelegrafonico sito in (OMISSIS); avrebbe dovuto rilevare che nel caso in esame si era in perdenza di un contratto a formazione progressiva il cui procedimento originato dall’invito all’offerta contenuto nella missiva del 16 giugno 1998 era giunto a conclusione con l’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta contrattuale del 26 giugno 1998 contenenti gli elementi essenziali del contratto compreso il prezzo mensile.

1.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto, perchè le questioni prospettate dal motivo in esame, sono state esaminate e, decise dalla sentenza impugnata, correttamente, cioè, nel pieno rispetto dei dati processuali e dei principi giuridici, anche, in tema di onere della prova. Come ha precisato la Corte distrettuale “(…) la “sbarratura” della quale si discute e della quale non si afferma l’illegittimità, rendeva per tabulas evidente che la comunicazione in esame, anche formalmente, non era riferibile al M., così che veniva, in radice, meno la res dubia che avrebbe resa necessaria la contestazione e la successiva verificazione (…)”. Poste italiane, pertanto, nulla avrebbe dovuto disconoscere, nè tanto meno avrebbero dovuto disconoscere (o ha disconosciuto) una missiva che non era stata attribuita e/o attribuibile ad un soggetto specifico.

1.1.a) La Corte distrettuale, a sua volta, ha esaustivamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che l’onere di provare che la persona che aveva firmato la comunicazione ricadesse sulla società Plantamura, specificando che “(…) non è condivisibile neppure l’altro assunto, contenuto nel motivo in esame, secondo il quale l’onere di dimostrare la non appartenenza del sottoscrittore alla organizzazione delle Poste Italiane e, quindi, la non vincolatività per quest’ultima del, quanto meno, riconoscimento del debito contenuto nella missiva dell’Il agosto 1998 sarebbe stato a carico della eccipiente società: in contrario giova rilevare che, esclusa, per quanto sopra detto, la riferibilità della sottoscrizione al M., l’onere della prova che la persona che aveva firmato la comunicazione fosse, non solo appartenete alla struttura della spa Poste Italiane, ma che potesse, per la sua qualità, impegnare la medesima nel senso descritto dalla Plantamura, ricadeva su quest’ultima, costituendo una difesa relativa alla ricostruzione dell’identità del sottoscrittore e quindi formando oggetto di un’eccezione in senso proprio. (…)”. Nè al riguardo è pertinente il richiamo del principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 1356 del 1981 richiamata dalla ricorrente posto che quella citata sentenza si limita ad affermare che in caso di persona giuridica che non riconosce al sottoscrittore il potere di rappresentanza, tale documento può essere utilizzato dal giudice per la formazione del convincimento, di cui ne ha tenuto conto la Corte distrettuale.

1.1.b).= La Corte distrettuale ha ampiamente illustrato, anche, le ragioni per le quali ha ritenuto di escludere tra le parti l’esistenza di un rapporto negoziale in relazione alle maggiori pretese della società Plantamura. Come afferma la sentenza impugnata: “(…) escluso ogni valore significativo di un incontro di consensi da attribuire alla missiva dell’11 agosto 1998 il semplice invito ad offrire e la comunicazione della Plantamura della propria offerta maggiorativa, non costituivano circostanze idonee a far nascere un accordo vincolante per Poste Italiane (…) pochi giorni prima della comunicazione di accettazione dell’offerta contenuta nella missiva dell’11 agosto 1998 il Direttore di Filiale di (OMISSIS) dr. Ma., riscontrando l’invio del 31 luglio 1998 da parte della società Plantamura di fatture aggiornate con la maggiorazione del 15%, ne contestava la legittimità chiedendo lo storno. Appare, dunque, del tutto inverosimile che quattro giorni dopo la Plantamura sia stata riconosciuta vincitrice della gara con sostanziale ammissione di un credito appena poco prima negato (…)”.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in rapporto agli artt. 1326, 1375 e 1657 c.c., con successiva omessa erronea insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anche in relazione al principio dell’affidamento. La ricorrente ritiene che la Corte distrettuale, nell’escludere l’instaurazione di un rapporto negoziale tra le parti in conseguenza dell’espletata gara di assegnazione del servizio (come afferma la sentenza impugnata: nessun incontro di volontà può ritenersi concluso), non avrebbe valutato correttamente i dati processuali, non avrebbe interpretato i documenti acquisiti al processo, specificamente le diverse missive intercorse tra le parti singolarmente e complessivamente, non avrebbe considerato che tutt’al più le parti non avevano determinato il corrispettivo dell’appalto, che, comunque, in ragione della norma di cui all’art. 1657 c.c., sarebbe stato, determinabile.

2.1.= Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè le censure formulate attengono al merito, epperò, le ragioni con le quali la Corte distrettuale ha escluso l’instaurazione di un rapporto negoziale tra le parti non solo sono esaustive e condivisibili, comunque, privi di vizi logici e/o giuridici. Come ha evidenziato la Corte distrettuale: “(…) il semplice offrire e la comunicazione della Plantamura della propria offerta maggiorativa non costituiscono circostanze idonee a far nascere un accordo vincolante per le Poste Italiane. (…) la circostanza che la Plantamura avesse vinto la gara è contestata dalle Poste Italiane sostenendosi che altra società si sarebbe aggiudicata l’offerta ma che poi non si sarebbe presentata a perfezionare l’accordo (…) la Plantamura non ha impugnato l’invito ad offrire nel punto in cui riservava alla discrezionalità della spa Poste Italiane se dar corso o meno all’aggiudicazione (…), la mancata comunicazione della volontà di non dar corso all’aggiudicazione (secondo periodo della clausola 7 riportata nella missiva del 16 giugno 1998), anche se fosse stata riscontrata, non avrebbe, comunque, inficiata la portata complessiva della riserva (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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