Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21309 del 20/10/2016
Cassazione civile sez. lav., 20/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21309
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19181/2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI e ALESSANDRO RICCIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA
MAFFEI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATIA
MOSCONI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 473/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 15/07/2009, R.G. N. 965/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l’Avvocato MAURO RICCI;
udito l’Avvocato CATIA MOSCONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine
per l’accoglimento del ricorso.
PQM..
Vedi Provvedimento Allegato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.5 – 15.7.2009 la Corte d’appello di Perugia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato che F.A. era invalido al 100% dal mese di (OMISSIS) e, per l’effetto, ha condannato l’Inps a corrispondergli la pensione di invalidità a decorrere dall'(OMISSIS), confermando nel resto l’Impugnata decisione e compensando tra le parti le spese del grado.
La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio che aveva consentito di accertare un aggravamento del quadro clinico del F. rispetto a quello posto a base della decisione di revoca della prestazione nel (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con due motivi.
Resiste con controricorso il F., il quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la difesa del F. eccepisce l’inammissibilità del presente ricorso per decadenza, assumendo che alla data di notifica dello stesso da parte dell’Inps, vale a dire il (OMISSIS), risultava decorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l’impugnazione della sentenza ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., atteso che tale sentenza era stata notificata al procuratore costituito dell’istituto previdenziale nel domicilio eletto in data (OMISSIS).
Osserva la Corte che tale eccezione preliminare è fondata.
Invero, la sentenza impugnata della Corte d’appello di Perugia risulta essere stata notificata in data (OMISSIS) all’Inps e per esso ai suoi procuratori costituiti presso la sede dello stesso ente in (OMISSIS), vale a dire agli avvocati Mirella Arlotta, Stefano Dolce e Claudia Ruperto, i quali risultano essere i difensori domiciliatari dell’Inps anche dall’intestazione della sentenza impugnata. Pertanto, considerato che la notifica del presente ricorso è stata eseguita dall’Inps solo in data (OMISSIS), ne consegue che la stessa è tardiva in quanto avvenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso.
Infatti, a norma degli artt. 325, 285 e 170 c.p.c., il ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni è da ritenere inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Catia Mosconi e Rosa Maffei.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con loro attribuzione agli avvocati Mosconi e Maffei.
Così deciso in Roma, 27 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016