Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21309 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 05/10/2020), n.21309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17932-2015 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COL DI LANA 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PERAINO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

CLINICA LATINA p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 120, presso

lo studio dell’avvocato SERGIO BELLIENI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n 10689/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2015 R.G.N. 6001/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza n. 10689 del 6.2.2015, la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da M.N. nei confronti della Clinica Latina s.p.a. nonchè dell’INPS per l’accertamento della natura subordinata del rapporto svoltosi nel periodo 1985 – 1990, essendo intervenuta conciliazione giudiziale nell’ambito di precedenti giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1987 al 1990 e la condanna alle conseguenti differenze retributive;

2. la Corte distrettuale rilevava che dalla lettura dell’atto di conciliazione emergeva la rinuncia esplicita delle domande proposte nei diversi giudizi promossi nei confronti della società e, in particolare, dell’impugnativa del licenziamento (del 25.1.2001), delle differenze retributive per il periodo 1990-1999, della natura subordinata del “rapporto per il periodo luglio 1987-luglio 1990; aggiungeva che nessun profilo di invalidità delle rinunce, per indisponibilità dei diritti, era stato avanzato dalla lavoratrice e che dovevano ritenersi transatte altresì le domande di danno per omissione contributiva e di accertamento della natura subordinata del rapporto per il periodo 1985-giugno 1987 in quanto, rispettivamente, la rinuncia all’accertamento per il periodo 1987-1990 precludeva al giudice di verificare il presupposto logico-giuridico della domanda di danno per omissione contributiva e che le formule di chiusura della conciliazione” (“evitare contenziosi futuri” e rinunzia “anche alla proposizione di ulteriore domande od azioni connesse al rapporto di lavoro intercorso con la società Clinica Latina”) esplicitavano la volontà di includere nella conciliazione anche il limitato periodo intercorrente tra il 1985 e giugno 1987;

2. propone la M. ricorso affidato ad un motivo; la società resiste con controricorso; l’INPS ha rilasciato procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – violazione e falsa applicazione degli artt. 1966 e 2113 c.c., nonchè manifesta illogicità della decisione per avere la Corte di appello erroneamente interpretato l’atto di conciliazione giudiziale intercorso tra le parti, atto che indicava chiaramente il lasso temporale (luglio 1987-luglio 1990) oggetto della transazione e dovendosi, le frasi conclusive dell’accordo, riferirsi all’oggetto stesso, oltre a noi potersi ritenere inclusi diritti indisponibili di cui le parti non abbiano effettiva consapevolezza;

2. il motivo è inammissibile sotto vari profili:

2.1. in primo luogo perchè per la redazione del ricorso risulta adottata la modalità cosiddetta “dell’assemblaggio”, mediante la riproduzione integrale di una serie di atti processuali e una esposizione dei fatti nonchè delle ragioni che sostengono il motivo pari, rispettivamente, a una e due pagine, modalità tale da richiedere una lettura integrale degli atti processuali onde effettuare la selezione di quanto effettivamente rilevante in ordine ai motivi di ricorso (circa la inammissibilità di tale tecnica redazionale per violazione del principio di specificità dei motivi, Cass. Sez. Un., n. 5698 del 2012, Cass. ord. n. 17002 del 2013);

2.2. inoltre, perchè il ricorso non individua la regola di ermeneutica contrattuale violata dal giudice del merito e conseguentemente non indica le ragioni per le quali,da detta regola quest’ultimo si sarebbe discostato, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione dell’atto di conciliazione, con ciò eludendo l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2465 del 2015 n. 2465);

2.3. inoltre, la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade; ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la decisione può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014) ed avendo, invece, la sentenza impugnata, affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate dalla ricorrente, con particolare riguardo alla ricostruzione ermeneutica della conciliazione giudiziale e alla inclusione anche delle domande concernenti il pregiudizio per omissione contributiva e il periodo di lavoro dal 1985 a giugno 1987;

2.4. infine, il ricorso è inammissibile perchè la Corte distrettuale ha rilevato che “nell’atto di gravame non si eccepisce alcunchè in merito alla validità delle rinunce sotto il profilo della indisponibilità dei diritti ex art. 2113 c.c., comma 1” e la ricorrente, riproponendo la questione, non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015);

3. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

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