Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21308 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.14/09/2017),  n. 21308

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13666/2014 R.G. proposto da:

A.M.D. – c.f. (OMISSIS) – C.S. – c.f.

(OMISSIS) – C.P. – c.f. (OMISSIS) (tutti quali eredi

di C.L.), elettivamente domiciliati in Roma, al viale

Regina Margherita, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Maurizio de

Stefano che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Paolo Coli

li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricoro;

– ricorrenti –

contro

A.G.E.A. – AGENZIA per le EROGAZIONI in AGRICOLTURA – c.f. (OMISSIS)

– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in

Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1971 dei 27.3/8.4.2013 della corte d’appello

di Roma, Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

del 13 aprile 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udito l’avvocato Maurizio de Stefano per i ricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza ai sensi del r.d. n. 639/1910 l'”A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura” ingiungeva a C.L. il pagamento della somma di Euro 29.278,02 per sorte capitale e di Euro 14.578,85 per interessi a titolo di restituzione dell’indennizzo percepito per l’adesione al programma di abbandono volontario e definitivo della produzione lattiera per la campagna 1993/1994.

Con ricorso al tribunale di Roma depositato il 6.4.2004 C.L. proponeva opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione.

Deduceva che aveva adempiuto l’impegno di abbandono definitivo della produzione lattiera assunto con la domanda in data 26.11.1993 nel quadro della disciplina di cui al regolamento C.E.E. n. 1637/1991; che aveva cessato del tutto l’attività aziendale e con rogito del 18.5.1999 aveva venduto i terreni ed i fabbricati agricoli a A.M., il quale nondimeno “aveva ripreso la produzione lattiera sui terreni acquistati” (così ricorso, pag. 4).

Chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento.

Si costituiva l'”A.G.E.A.”; instava per il rigetto dell’avversa opposizione. Deduceva che “sia le norme comunitarie che quelle nazionali prevedevano l’impegno del produttore ad abbandonare definitivamente la produzione ed a trasferire tale impegno a coloro che sarebbero subentrati nella conduzione dell’azienda” (così ricorso, pagg. 4 – 5).

Con sentenza n. 25583/2006 il tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione e condannava l’opposta alle spese di lite.

Interponeva appello l'”A.G.E.A.”.

Resisteva C.L..

Con sentenza n. 1971 dei 27.3/8.4.2013 la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, rigettava l’opposizione in prime cure esperita dall’appellato e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che C.L. a fronte e quale contropartita dell’erogazione dell’indennizzo comunitario per la campagna 1993/1994 si era obbligato ad inserire negli eventuali successivi atti di trasferimento dei beni aziendali di sua proprietà il vincolo per i subentranti di astenersi dalla produzione lattiera; che tale imprescindibile impegno non era stato “rispettato, mancando qualsiasi clausola che prevedesse il relativo vincolo nel successivo rogito del 18.5.1999 di alienazione dei beni aziendali, stipulato dal Conforti con l’ A.” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Evidenziava al contempo che l’inadempimento del C. non poteva reputarsi smentito alla stregua della “distinzione tra cessione di azienda e singoli beni aziendali” (così sentenza d’appello, pag. 5); che, per un verso, “con riferimento all’obbligo assunto dal C., il significato del termine (…)azienda (…) doveva (…) essere interpretato in senso atecnico” (così sentenza d’appello, pag. 5), per altro verso, che “i beni ceduti all’ A. (terreni, stalle ecc.) facevano parte dell’azienda del C. e rientravano tra quelli su cui tassativamente non doveva più, per regolamento C.E.E., essere svolta l’attività di allevamento dei bovini da latte” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.M.D., C.S. e C.P., quali eredi di C.L.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo, articolato in più profili, la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

L'”A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 2555 c.c., del regolamento C.E.E. n. 1637/1991, dell’art. 12 del regolamento C.E.E. n. 857/1984 nella versione risultante dal regolamento C.E.E. n. 1305/1985, del D.M. 19 ottobre 1991, l’erronea equivalenza tra azienda e beni aziendali.

Deducono che l’assunto della corte di merito, secondo cui la locuzione “azienda” dovrebbe essere intesa “in senso atecnico”, contrasta drasticamente sia con la disciplina nazionale sia con la disciplina comunitaria di riferimento, discipline in virtù delle quali la nozione di “azienda” ha un significato tecnico ben preciso; che segnatamente la nozione di azienda di cui all’art. 12 del regolamento n. 857/1984 ricalca quella di cui all’art. 2555 c.c..

Deducono che, siccome è provato in via documentale, l’azienda ha cessato di esistere il 31.12.1993; che quattro anni dopo, con atto notarile del 18.5.1999, il loro dante causa ebbe a vendere “i terreni e i fabbricati agricoli di sua proprietà (…) a tal A.M. (…) di professione coltivatore diretto” (così ricorso, pagg. 19 – 20); che tuttavia “si è trattato di vendita di singoli beni produttivi, non organizzati in azienda” (così ricorso, pag. 20); che invero “terreno e stalla non producono latte, occorre integrarli con altri beni e organizzarli verso quella produzione” (così ricorso, pag. 20); che pertanto C.L. “non era tenuto a trasferire ad A. alcun vincolo sui beni da questi acquistati, posto che il vincolo era sull’azienda (che aveva cessato di esistere e non è stata di conseguenza oggetto di alcun trasferimento), non sui singoli beni che la componevano” (così ricorso, pag. 20).

Il ricorso va respinto.

Questa Corte spiega che la ricorrenza di un trasferimento di azienda, e, cioè, di un insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, anzichè di un trasferimento dei beni medesimi individualmente considerati, non postula il requisito della produttività di tale insieme, come realtà oggettiva in atto al momento della stipulazione, e deve essere ravvisata anche nel caso in cui il complesso aziendale pur al momento inutilizzato per fini imprenditoriali, mantenga tuttavia una residua potenzialità produttiva, la quale sia contemplata dalle parti come oggetto del trasferimento stesso, allo scopo di consentire allo acquirente, sia pure con nuove attrezzature o scorte, di riprendere la precedente attività, utilizzandone l’avviamento ed il nome (cfr. Cass. 18.6.1981, n. 4009; Cass. 20.2.1979, n. 1089; Cass. 9.7.1992, n. 8362, secondo cui sussiste cessione di azienda, agli effetti dell’imposta di registro, anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali, purchè risulti che, nonostante tale esclusione e sebbene essa concerna elementi essenziali dell’azienda medesima, permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che ne dimostri la complessiva attitudine all’esercizio dell’impresa, non rilevando in contrario che, al momento della cessione, il complesso aziendale non si trovi in stato attuale di produttività ed essendo, invece, sufficiente che esso, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva (o ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni).

Su tale scorta è indiscutibile che C.L. all’atto della stipula del rogito in data 18.5.1999 per notar Ca. fosse a conoscenza della veste di coltivatore diretto di A.M., sicchè è da ammettere senza dubbio che l’alienante fosse ben consapevole che l’acquirente, in dipendenza appunto della sua qualità – ex art. 2083 c.c. – di piccolo imprenditore agricolo, avrebbe senz’altro provveduto a dar impulso e a valorizzare la residua potenzialità produttiva dei cespiti ceduti.

In questo quadro, per un verso, a nulla rileva la prospettazione dei ricorrenti secondo cui il 31.12.1993 il loro dante causa aveva alienato “le bovine da latte, (…) le attrezzature da stalla, i foraggi e le scorte, risolvendo ogni e qualsiasi rapporto contrattuale in essere con i fornitori e gli acquirenti, smantellando completamente e definitivamente la propria struttura aziendale” (così ricorso, pagg. 8 – 9); per altro verso, ciò che rileva era la potenzialità dei beni ceduti “ad essere utilizzati per produrre latte” (così controricorso, pag. 5).

In questi termini, conseguentemente, da un canto, non può essere recepita la deduzione dei ricorrenti secondo cui ” C. non era tenuto a trasferire ad Am. alcun vincolo sui beni da questi acquistati” (così ricorso, pag. 20), dall’altro, va condivisa l’affermazione della corte distrettuale secondo cui C.L. non ha adempiuto l’impegno assunto a motivo della omessa prefigurazione del relativo vincolo nel successivo rogito del 18.5.1999.

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare all'”A.G.E.A.” le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

Il ricorso è datato 20.5.2014. Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare all'”A.G.E.A.” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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