Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21308 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 05/10/2020), n.21308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15524-2014 proposto da:

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL’ISTITUTO

BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI, rappresentate e difese dall’avvocato PAOLO TOSI

per la Cassa di Previdenza Integrativa per il personale Istituto

Bancario S. Paolo di Torino, ed anche dall’Avvocato LIDIA SGOTTO

CIABATTINI per l’Intesa San Paolo di Torino;

– ricorrenti –

contro

C.P., G.O., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MICHELE IACOVIELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1331/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/12/2013 R.G.N. 1490/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA, per delega verbale Avvocato

PAOLO TOSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 5 dicembre 2013, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dai lavoratori, ora intimati, riconoscendo che nel calcolo del trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell’Istituto bancario San Paolo di Torino, ora Intesa San Paolo S.p.A., dovesse tenersi conto, in aggiunta a quanto già riconosciuto ed erogato, dell’indennità di vacanza contrattuale, emolumento di indubbia natura retributiva.

2. Avverso tale sentenza ricorrono con unico ricorso, articolato in due motivi, la Cassa di Previdenza integrativa per il personale dell’Istituto bancario San Paolo di Torino e Intesa San Paolo S.p.A., cui hanno resistito con controricorso C.P. e G.O..

3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dell’accordo di rinnovo 22 giugno 1995 e degli artt. 1362 e segg. c.c. (primo motivo), violazione e falsa applicazione della già richiamata norma del codice civile con riferimento alle norme statutarie della Cassa, in particolare gli artt. 9 e 21 (secondo motivo), le parti ricorrenti assumono che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ravvisato nell’indennità una tantum un incremento della retribuzione corrente e nelle norme statutarie, applicabili alla Cassa, una deroga alla disposizione della contrattazione recante esclusione dell’indennità di vacanza contrattuale ai fini dei trattamenti pensionistici anche integrativi, con interpretazione non corretta dell’art. 5 dell’accordo di rinnovo del 22 giugno 1995 ed erronea applicazione dei criteri ermeneutici; inoltre, quanto alle norme statutarie, deducono che un’interpretazione restrittiva dell’espressione “voci di retribuzione fissa” avrebbe dovuto escludere elargizioni di carattere occasionale come quella di specie.

5. Il ricorso all’esame ripropone motivi di impugnazione, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione, già esaminati da questa Corte con plurime decisioni di rigetto (v., fra le altre, Cass. n. 6593 del 2018; Cass. n. 14529 del 2014, alla cui ampia motivazione si rinvia, in continuità con i principi già enunciati da questa Corte con la sentenza n. 6820 del 2004 e altre coeve e successive conformi).

6. L’interpretazione che i giudici di appello hanno dato delle clausole dell’accordo 16 giugno 1995 risulta rispettosa delle norme di ermeneutica contrattuale.

7. I giudici del gravame hanno ritenuto il carattere continuativo dell’erogazione osservando che la stessa era testualmente versata a copertura dei periodo 1 luglio 1993 – 30 aprile 1995 e computata pro quota in relazione all’eventuale minor servizio retribuito.

8. Hanno, inoltre, osservato che l’esclusione dell’erogazione in alcune ipotesi di cessazione dal servizio, in forza del ritenuto carattere retributivo dell’emolumento, non valeva a dimostrare l’estraneità dello stesso alla retribuzione corrente, posto che non sussisteva alcuna relazione di necessità o congruenza tra le menzionate tipologie di cessazione dal servizio (senza diritto a pensione o incentivate) e la spettanza della sola retribuzione corrente, esclusi cioè elementi retributivi non correnti.

9. Pertanto, la sentenza impugnata risulta immune da censure, sicchè il ricorso va rigettato.

10. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda in cui si inserisce il contenzioso in questione, sul quale questa S.C. si è pronunciata dopo il ricorso in esame.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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