Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21307 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13603/2005 proposto da:

D.S.G. (OMISSIS), in proprio e nella

qualità di legale rappresentante e socio della ALLEVAMENTI DOTTA di

DOTTA SERGIO G e C. sas, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI Andrea, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAMISASSI MARCO;

– ricorrente –

contro

ASL/(OMISSIS) CUNEO in persona del legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 589/2004 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

18/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che

dichiara di accettare la rinuncia del ricorso di parte ricorrente e

deposita atto di rinuncia notificatogli da parte ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che D.S.G., con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, rinunzia accettata da controparte.

P.Q.M.

Dichiara il presente processo estinto per rinunzia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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