Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21307 del 14/10/2011
Cassazione civile sez. II, 14/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13603/2005 proposto da:
D.S.G. (OMISSIS), in proprio e nella
qualità di legale rappresentante e socio della ALLEVAMENTI DOTTA di
DOTTA SERGIO G e C. sas, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI Andrea, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAMISASSI MARCO;
– ricorrente –
contro
ASL/(OMISSIS) CUNEO in persona del legale rappresentante pro
tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 589/2004 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il
18/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato CONTALDI Mario, difensore del resistente che
dichiara di accettare la rinuncia del ricorso di parte ricorrente e
deposita atto di rinuncia notificatogli da parte ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che D.S.G., con atto sottoscritto anche dai difensori, ha rinunziato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, rinunzia accettata da controparte.
P.Q.M.
Dichiara il presente processo estinto per rinunzia e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011