Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21307 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.14/09/2017),  n. 21307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8363/2012 R.G. proposto da:

C.A.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato

in Roma, alla via G. Avezzana, n. 6, presso lo studio dell’avvocato

professor Adolfo di Majo, che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale con atto per notar Sc. in data 19.9.2016;

– ricorrente –

contro

B.S. – c.f. (OMISSIS) – (in proprio, quale erede di

S.M.), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale

a margine del controricorso dall’avvocato Laura Carratelli ed

elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini, n. 113,

presso lo studio dell’avvocato Nicola Pagnotta;

– controricorrente –

e

B.S., in qualità di procuratore di L.G.;

– intimato –

e

B.M.A., in qualità di erede di S.M.;

– intimata –

e

B.A.F., in qualità di erede di S.M.;

– intimata –

e

B.A., in qualità di erede di S.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 158/2011 della corte d’appello di Catanzaro,

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13

aprile 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udito l’avvocato professor Adolfo di Majo per il ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 20.12.2001 B.S., in qualità di procuratore di L.G., e S.M. citavano a comparire innanzi al tribunale di Cosenza C.A.M..

Esponevano che con scrittura privata in data 25.7.1995 il convenuto aveva venduto a L.G. per il prezzo di Lire 290.000.000 la quota ideale di 1/3 dell’appezzamento di terreno esteso mq. 9.000 e facente parte di un maggior fondo sito in (OMISSIS); che Lire 280.000.000 del pattuito prezzo era state corrisposte dal compratore mercè compensazione con il credito di eguale importo da costui vantato nei confronti del venditore, sicchè il C. era rimasto creditore dell’importo di Lire 10.000.000, da versare al momento della sigla dell’atto pubblico.

Esponevano altresì che con la medesima scrittura privata in data 25.7.1995 il convenuto aveva venduto a S.M. parimenti per il prezzo di Lire 290.000.000 altra quota ideale di 1/3 dello stesso appezzamento di terreno; che Lire 200.000.000 del pattuito prezzo erà state corrisposte contestualmente alla stipula della scrittura ed il residuo era da versare alla sigla del rogito.

Esponevano inoltre che con atto per notar A. il convenuto aveva alienato l’intero appezzamento di terreno alla “Edil Gescal” s.r.l. in evidente inadempimento degli obblighi assunti con la scrittura del 25.7.1995.

Chiedevano che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, con sua condanna alla restituzione delle somme di Lire 280.000.000 in favore di L.G. e di Lire 200.000.000 in favore di S.M., oltre interessi e risarcimento del danno.

Si costituiva C.A.M..

Deduceva che la scrittura del 25.7.1995 doveva reputarsi nulla e tamquam non esset, in quanto oggetto di simulazione assoluta, come da controdichiarazione in data 15.8.1995 intercorsa con L.G. nonchè come da scrittura in data 22.2.1993, da cui risultava che quest’ultimo non vantava alcuna ragione di credito.

Instava per il rigetto delle avverse domande.

Disattese le istanze istruttorie, con sentenza n. 747/2004 il tribunale adito pronunciava la risoluzione del contratto di cui alla scrittura del 25.7.1995 per inadempimento del convenuto e condannava il medesimo C.A.M. a restituire la somma di Euro 144.607,93, oltre interessi, a B.S., in qualità di procuratore generale di L.G., nonchè la somma di Euro 103.291,38, oltre interessi, a S.M.; condannava altresì il convenuto alle spese di lite.

Interponeva appello C.A.M..

Resisteva B.S., in qualità di procuratore generale di L.G. e di S.M..

Con sentenza n. 158/2011 la corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del secondo grado.

Esplicitava, la corte di merito, in ordine alla preliminare eccezione di invalidità della rappresentanza processuale, quale conferita sin dal giudizio di prime cure da L.G. a B.S. giusta procura per notar Sa.An. del 27.3.1999, e dunque di insussistenza dello ius postulandi in capo al difensore officiato dal B., che l’assunto dell’appellante risultava “smentito dal contenuto concreto dell’atto in questione” (così sentenza d’appello, pag. 6); che invero tale atto enunciava espressamente la volontà di L.G. di conferire a B.S. “tutte le più ampie ed estese facoltà inerenti alla propria rappresentanza processuale dinanzi a tutti gli organi della giurisdizione ordinaria, e, comunque, quella di tutelare e fare valere nelle sedi competenti tutti i suoi diritti ed interessi” (così sentenza d’appello, pag. 6).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.A.M.; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.

B.S., in proprio, quale erede di S.M., ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

B.S., in qualità di procuratore di L.G., non ha svolto difese.

Parimenti non hanno svolto difese B.M.A., B.A.F. e B.A., in qualità di eredi di S.M..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che, “se può in effetti convenirsi con la sentenza impugnata che nella procura rilasciata dalla S. sia contenuto il conferimento a B.S. del potere rappresentativo sia di natura sostanziale che processuale, altrettanto non può dirsi con riguardo alla procura rilasciata dal L. con atto per notar Sa.An. del 27 marzo 1999” (così ricorso, pag. 7); che invero dal letterale tenore della procura “si evince con chiarezza che i poteri di rappresentanza conferiti dal L. sono solo quelli di natura esclusivamente processuale, e non anche sostanziale” (così ricorso, pag. 9); che ne discende “l’invalidità della rappresentanza processuale (…) e, per conseguenza diretta, la invalidità della procura alle liti rilasciata, per conto del L., dal mandatario B. al difensore” (così ricorso, pag. 9).

Deduce che sul punto la impugnata sentenza nulla motiva ed esplicita, obliterando integralmente la quaestio de qua puntualmente eccepita.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 in combinato con l’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce le stesse circostanze addotte con il primo motivo e dunque la invalidità della procura conferita dal L. al B., siccome rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325,1418 c.c., art. 1326 c.c., commi 2 e 3, art. 2702 c.c. e art. 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio – omessa ammissione di mezzo istruttorio in violazione dell’art. 345 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo ed il secondo motivo sono strettamente connessi. Il che ne suggerisce l’esame contestuale. Ambedue i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento. Il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori mezzi di impugnazione.

Si evidenzia che la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita soltanto a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall’art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell’investitura processuale, soltanto il “procuratore generale e quello preposto a determinati affari” (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2006, n. 13054).

Si evidenzia altresì che l’inosservanza dell’art. 77 c.p.c., comporta il difetto della “legittimatio ad processum” in capo al rappresentante – esclusivamente – processuale (cfr. Cass. 31.7.2015, n. 16274) e dunque la nullità della procura alle liti (cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1578) ed il difetto di ius postulandi in capo al difensore officiato dal rappresentante meramente processuale ed ulteriormente l’invalida costituzione del rapporto processuale.

Si evidenzia inoltre che l’accertamento relativo alla “legittimatio ad processum” del rappresentante – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2006, n. 13054; cfr. Cass. 14.2.1995, n. 1578, secondo cui parimenti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio l’invalidità della procura alle liti conferita dal rappresentante esclusivamente “processuale”).

Si evidenzia ancora che il giudicato interno si determina allorchè la carenza del potere rappresentativo sia stata appositamente denunciata e quindi sia stata espressamente negata dal giudice di merito ovvero sia rimasta senza esplicita risposta e tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello (cfr. Cass. sez. lav. 21.12.2011, n. 28078).

Alla luce dei premessi rilievi si osserva nel caso di specie quanto segue.

In primo luogo, che indiscutibilmente la procura per notar Sa.An. del 27.3.1999 è di natura solo “processuale”: “il L. costituisce procuratore speciale il signor B.S. (…) affinchè possa, a tutti gli effetti, legalmente rappresentare ed assistere il mandante, in ogni causa attiva e passiva, promossa o da promuovere avanti Corti di Appello, i dipendenti Tribunali, (…). Egli quindi potrà: (…) spiccare citazioni; eleggere domicili; fare interventi e sfratti, chiedere e accordare rinvii; tentare ogni mezzo di prova; sollevare incidenti e resistere ai medesimi; appellare sentenze; promuovere giudizi di opposizione e di revocazione e ingiunzione ed opporsi alle medesime; agire in via assicurativa ed in via esecutiva (…)” (così ricorso, pagg. 7 – 9; pagg. 12 – 14).

Conseguentemente non coglie nel segno l’affermazione della corte territoriale secondo cui la procura per notar Sa.An. del 27.3.1999 “si configura quale vero e proprio mandato generale alle liti, comprensivo pertanto anche del potere di esperire in giudizio azioni analoghe a quella intrapresa dal B. per conto del L. nell’ambito della presente controversia” (così sentenza d’appello, pag. 6).

In secondo luogo, che la preliminare eccezione di invalidità della rappresentanza processuale conferita da L.G. a B.S. è stata sollevata da C.A.M. – siccome d’altronde si desume dal difetto di qualsivoglia contestazione sul punto da parte del controricorrente – unicamente in sede di comparsa conclusionale d’appello.

Conseguentemente il profilo del difetto della “legittimatio ad processum” in capo al rappresentante – esclusivamente – processuale non era stato prospettato nel corso del giudizio di primo grado nè il primo giudice aveva statuito al riguardo.

Si evidenzia per altro verso che il ricorrente ha sin dal giudizio di prime cure domandato “la declaratoria di simulazione assoluta della scrittura privata del 25.7.1995” (così controricorso, pag. 3) intercorsa con L.G. e con S.M..

Conseguentemente sussiste litisconsorzio necessario fra tutti i partecipi dell’accordo simulatorio (cfr. Cass. 17.4.2014, n. 8957; Cass. 23.11.2004, n. 22054).

In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 158/2011 della corte d’appello di Catanzaro va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 158/2011 della corte d’appello di Catanzaro; rinvia ad altra sezione della medesima corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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