Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21306 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21283/2012 proposto da:

G.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

SEGNALINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANTE FANFANI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLONIO

18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO CHIARIGLIONE,

GIORGIO SALUSSOGLIA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 7/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Massimo Segnalini per la ricorrente e l’Avvocato

Vito Massari, per delega dell’Avvocato Chiariglione per il

controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2005, il Condominio in (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tonno G.N. affinchè, previo accertamento dell’illegittimità dell’apertura di un cancello nella recinzione condominiale, fosse condannata a ripristinare la situazione preesistente, eliminando altresì un tendone.

Si costituiva la convenuta la quale deduceva che dell’appartamento era comproprietario anche il marito C.V., del quale il Tribunale ordinava la chiamata in causa.

Assumeva la convenuta che il suo immobile era una costruzione autonoma rispetto al condominio c che pertanto legittimamente aveva realizzato l’ingresso carraio di cui il condominio chiedeva la rimozione. Inoltre evidenziava che il muro, che in parte era stato abbattuto per consentire l’ingresso de quo, non rientrava tra i beni condominiali sia ai sensi del regolamento di condominio che ex art. 1117 c.c..

Nella contumacia del C., disposta CTU, il Tribunale adito con la sentenza del 18 dicembre 2008 accoglieva la domanda attorca, condannando i convenuti a ricostruire la parte del muro di recinzione eliminata, dando atto che i convenuti stessi avevano spontaneamente eliminato il tendone.

A seguito di appello proposto dalla G., la Corre d’Appello di Torino, con la sentenza n. 195 del 7 febbraio 2012, rigettava l’impugnazione.

Osservavano i giudici di appello che la sentenza impugnata si fondava su di una duplice ratio decidendi, avendo affermato che il muro in questione con funzione di recinzione, costeggiava l’intero compendio condominiale, rientrando pertanto tra i beni comuni ex art. 1117 c.c.; inoltre la recinzione insisteva su di una parte del suolo, sulla quale sorge l’edificio, di proprietà comune.

Orbene, quanto alla prima rado, rilevava la sentenza d’appello che l’affermazione della natura comune era fondata non già sulla previsione del regolamento di condominio o sull’elencazione di cui alla norma codicistica, ma piuttosto sulla funzione che il manufatto assolveva, e cioè di delimitazione e protezione del condominio.

Quanto, invece, alla seconda ratio, rilevava che non poteva darsi credito alle risultanze della CTU, secondo cui il muro in parte qua era stato edificato su di un terreno di proprietà esclusiva dell’appellante, essendo le stesse contrastate da quanto emergeva dallo stesso titolo di acquisto della G., nel quale si faceva menzione di un’area comune a quattro lati, senza quindi la menzione di un’area di proprietà esclusiva.

Inoltre la parte non aveva prodotto la planimetria allegata sotto la lettera A) dell’atto di acquisto nè vi era prova che le planimetrie allegate alla CTU fossero effettivamente riferibili al detto titolo di provenienza.

L’affermazione del CTU secondo cui l’area a ciclo aperto antistante l’appartamento della convenuta fosse di proprietà esclusiva della stessa, era immotivata e priva di fondamento giuridico, non potendo l’opinione concorde anche dei periti di parte supplire alla carenza di prova del diritto di proprietà.

Del pari andava disattesa)a deduzione della parte convenuta secondo cui il muro di recinzione non assolveva ad alcuna utilità oggettiva per il condominio, in quanto una volta escluso che il muro sia stato realizzato su di un’area di proprietà esclusiva, doveva confermarsi il principio di diritto, non censurato dell’appellante, secondo cui la natura condominiale del bene deve desumersi dalla sua destinazione, anche in assenza di specifiche previsioni nel regolamento ovvero nella legge.

Infine era disattesa anche la deduzione secondo cui poteva trovare applicazione nella fattispecie la previsione di cui all’art. 1120 c.c., legittimandosi la permanenza del cancello in quanto inidonea a pregiudicare la stabilità del condominio ovvero ad alterare il decoro architettonico. Infatti, sia il regolamento di condominio vigente (risalente al 2001) che quello anteriore (risalente al 1969) espressamente prevedono che tutte le parti di proprietà e di uso comune siano immodificabili ed inedificabili, salvo che con il consenso unanime dei condomini, dettando in tal modo una disciplina derogatoria e più rigorosa di quella dettata dagli artt. 1102 e 1120 c.c..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.N. sulla base di due motivi.

Il condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza per la mancata ed erronea valutazione delle risultanze della CTU e degli scritti di controparte.

Infatti, la Corte distrettuale avrebbe inopinatamente disatteso le conclusioni del CTU, che aveva invece ritenuto la natura esclusiva della proprietà dell’area antistante l’appartamento della ricorrente, sebbene le stesse fossero condivise anche dai consulenti di parte.

Lo stesso condominio non aveva contestato la proprietà esclusiva dell’arca in questione, avendo invece invocato unicamente le previsioni del regolamento di condominio.

Inoltre la Corte d’appello aveva omesso di considerare che vi erano ben due planimetrie allegate all’atto prodotto nella CTU, le quali coincidono con quelle allegate al regolamento di condominio del (OMISSIS)1, e che confermano la bontà della tesi della ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale si sarebbe pronunziata anche sulla proprietà del tratto di cortile, laddove il condominio aveva insistito esclusivamente per l’accertamento della proprietà condominiale del tratto di recinzione rimosso dalla ricorrente.

2. I motivi che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto investono nel loro complesso la correttezza dell’affermazione circa la natura condominiale della recinzione parzialmente rimossa dalla ricorrente per far spazio ad un passo carraio, sono infondati e devono essere rigettati.

In primo luogo deve escludersi la violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che le considerazioni svolte dalla Corte distrettuale in merito alla natura comune o meno dell’area antistante l’appartamento della G. (e del coniuge C.) sono in ogni caso funzionali all’accertamento della natura condominiale del muro di recinzione, relativamente al quale la stessa ricorrente riconosce vi era espressa richiesta da parte del condominio.

Ed, in tal senso, le conclusioni in merito alla proprietà dell’area de qua sono state utilizzate dalla Corte distrettuale unicamente al fine di stabilire se il muro rimosso fosse o meno) comune, e conseguentemente se l’attività posta in essere dalla condomina fosse o meno legittima alla luce delle specifiche previsioni regolamentari che vietano ogni forma di intervento che possa modificare i beni comuni. Una volta chiarita tale questione, osserva la Corte che il primo motivo di ricorso mira nel complesso ad una surrettizia e non consentita richiesta di rivalutazione dei fatti di causa così come ricostruiti da parte del giudice del merito.

deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce infatti al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

La SC inoltre ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.

In ogni caso, anche a voler soprassedere in merito alle evidenti lacune del ricorso rispetto al citato principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato in maniera integrale gli accertamenti peritati ed i passi degli scritti difensivi della controparte che assume essere stati trascurati dal giudice di merito, tuttavia la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, come appunto avvenuto nella fattispecie, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

In tale prospettiva alcuna censura appare ravvisabile nell’operato del giudice del merito, il quale, avvalendosi del potere espressamente riservatogli di provvedere alla ricostruzione dei fatti di causa, ha autonomamente, ed anche andando in senso difforme rispetto alle conclusioni del CTU, accertato, oltre la funzione specificamente ricoperta dal muro di recinzione, anche la proprietà dell’area sulla quale era stato edificato, dotando il proprio ragionamento di un logico e coerente iter argomentativo.

In tal senso il motivo di ricorso difetta in maniera evidente del requisito di autosufficienza, anche perchè, pur avendo richiamato il contenuto di due planimetrie allegate alla CTU, e che si assume essere conformi a quelle allegate al regolamento di condominio, la ricorrente non si è peritata di riprodurne in ricorso il contenuto stesso, onde consentire alla Corte, in base alla lettura del solo atto processuale di poter riscontrare la veridicità di quanto sostenuto dalla parte. Inoltre nel contestare la violazione del principio di non contestazione, trascura la circostanza che il principio in esame, se esonera la parte dal fornire la prova del fatto non contestato, tuttavia non consente di poter affermare che il fatto medesimo sia provato.

In tal senso, ed anche a voler sorvolare circa la possibilità di invocare il principio de quo nel caso in cui per l’acquisto del diritto controverso sia prevista la necessità di un atto per il quale sia imposta la forma scritta ad substantiam, come nel caso di atti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari (quale appunto l’area in questione, sicchè la prova della proprietà, ove non si deduca una modalità di acquisto a titolo originario, deve essere comunque fornita con la produzione del titolo di provenienza), occorre evidenziare che la decisione della Corte torinese di rigettare il gravame proposto, e conseguentemente di ritenere inattendibili anche le risultanze della CTU, si fonda sulla considerazione per la quale dallo stesso titolo di acquisto dell’odierna ricorrente emergeva che l’arca di cui si controverte, era definita come comune, e che pertanto, attesa anche la mancata produzione della planimetria dalla quale poter eventualmente attingere elementi di valutazione, le espressioni letterali utilizzate nell’atto de quo deponevano per la natura comune dell’area, essendo stata quindi fornita una prova idonea a prevalere sia sulle valutazioni di mero fatto (e prive quindi di adeguato supporto giuridico) del CIU e dei periti di parte, sia sul principio di non contestazione, da intendersi correttamente come idoneo solo ad attuare una relevatio ab onere probandi, essendo quindi recessivo a fronte della prova fornita aliunde circa una situazione di fatto difforme da quella eventualmente oggetto della non contestazione.

In tal senso si veda, in motivazione Cass. S.U. n. 11377/2015, per la quale il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la circostanza non contestata, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Sez. lav., 6 dicembre 2004, n. 22829; Sez. lav., 8 agosto 2008, n. 17947; Sez. lav., 10 luglio 2009, n. 16201; Sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363);

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre per le spese nei confronti del C. che non ha svolto difese in questa fase.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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