Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21306 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.14/09/2017),  n. 21306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28497/2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FELICE LAUDADIO;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 103, presso lo STUDIO PALMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO RINALDI;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4718/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 15/11/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avvocati Adriano Tortora e Francesco Rinaldi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 17.2.015, dichiarò fondato l’appello principale proposto dal Dr. B.F. contro la sentenza del TAR della Campania che, su ricorso del Dr. F.G., aveva annullato per violazione di legge il decreto del Presidente della Giunta regionale che lo aveva nominato difensore civico della Regione, ma, in accoglimento dell’appello incidentale del F., dichiarò l’atto nullo per difetto di motivazione.

Con successivo decreto, del 9 marzo del 2015, il Presidente del Consiglio regionale, nell’esercizio dei poteri sostitutivi conferitigli, in caso di indifferibilità e urgenza, dalla L.R. Campania n. 17 del 1996, art. 10, comma 2, rinnovò la nomina a difensore civico del Dr. B..

Il Dr. F. agì in ottemperanza dinanzi al TAR della Campania contro tale atto, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità per elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza; ne chiese inoltre l’annullamento in via giurisdizionale per plurime violazioni di legge.

Il ricorso, sul quale il TAR della Campania si dichiarò incompetente a decidere, è stato riassunto dal Dr. F. dinanzi al Consiglio di Stato.

Il giudice amministrativo, con sentenza del 7.7.016, ha respinto l’azione di ottemperanza, escludendo che il decreto impugnato, che esponeva il ragionamento logico-giuridico sottostante alla decisione, violasse il giudicato formatosi in ordine all’assenza di motivazione dei precedenti atti di designazione e di nomina, che erano stati annullati unicamente per tale ragione. Tuttavia, premesso che non occorreva disporre la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., in quanto il ricorso era stato riassunto a seguito dell’ordinanza con cui il TAR aveva declinato la propria competenza anche sulle congiunte domande di annullamento, ha dichiarato la nullità del provvedimento sotto plurimi profili.

La sentenza è stata impugnata da B.F. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui F.G. resiste con controricorso.

La Regione Campania non ha svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 24,103 e 111 Cost., artt. 2,7,32,112 e 114 c.p.a., artt. 6 e 13 CEDU, il ricorrente deduce che il C.d.S., una volta respinto il ricorso in ottemperanza, ha illegittimamente deciso di provvedere sulle domande subordinate di annullamento e lamenta il diniego di giustizia, per essergli stato negato un intero grado di giurisdizione, con conseguente violazione dei suoi diritti di difesa e ad ottenere un giusto processo.

Il ricorso è inammissibile.

Al di là del rilievo (che appare già di per sè dirimente) che il B. ha prestato acquiescenza all’ordinanza con la quale il TAR si è dichiarato incompetente a decidere non solo della domanda del F. di nullità del Decreto 9 marzo 2015, per elusione del giudicato, ma anche delle subordinate domande, dallo stesso avanzate, di annullamento dell’atto per violazione di legge, è sufficiente osservare che il B. ha potuto pienamente esplicare il proprio diritto di difesa dinanzi al C.d.S., il quale, d’altro canto, ha espressamente dato atto, richiamando propria giurisprudenza interna, della ritualità del procedimento.

Deve escludersi, pertanto, che la dedotta violazione delle regole processuali, quand’anche sussistente, si sia risolta in un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del diniego di giustizia, il quale, secondo quanto già ripetutamente affermato da questa Corte, è ravvisabile soltanto nelle ipotesi “estreme” in cui gli errores in procedendo si siano tradotti in “una decisione anomala o abnorme, tale da condurre a un radicale stravolgimento delle norme europee di riferimento, così come interpretate dalla Corte di Giustizia”, sì da precludere l’accesso stesso della parte alla tutela dinanzi al giudice amministrativo (fra molte, da ultimo, Cass. S.U. n. 11520 del 2017, n. 2242 del 2015, n. 2043 del 2014, n. 1013 del 2014).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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