Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21305 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 05/10/2020), n.21305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19693-2015 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA O. DA

GUBBIO 12, presso 10 studio degli avvocati GIUSEPPE DI PALMA,

GIUSEPPE AMBROSIO, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex

lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

nonchè contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8148/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/01/2015 R.G.N. 5167/2013.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Che R.V., appartenente all’area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero istruzione, università e ricerca, e l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, chiedendo il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124.

2. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.

3. Questa Corte, a cui proponeva ricorso il lavoratore, con la sentenza n. 4771 del 2013, cassava, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, la sentenza impugnata.

4. Con la sentenza n. 8148 del 2014, la Corte d’Appello di Napoli, pronunciando in sede rescissoria, dopo aver richiamato i principi enunciati nella sentenza rescindente, che garantiscono i lavoratori contro il peggioramento del trattamento economico percepito, ma non assicurano agli stessi in alcun modo un miglioramento della propria condizione retributiva, ha affermato che la comparazione del trattamento economico percepito dal lavoratore immediatamnete prima del trasferimento e quello percepito subito dopo non evidenziava la presenza di una posizione globalmente meno favorevole rispetto a quella in godimento prima del passaggio alla diversa amministrazione. Nè poteva darsi ingresso alle allegazioni innovative formulate in sede di riassunzione, in ragione del carattere chiuso del giudizio di rinvio.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivo di ricorso.

6. Resiste il MIUR con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Che con il primo motivo di ricorso il lavoratore afferma l’ammissibilità della nuova documentazione prodotta in sede di riassunzione, in ragione del lungo iter giudiziario della vicenda, e in ragione della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che il carattere chiuso del giudizio di rinvio non è incompatibile con l’ammissione di nuove prove.

Deduce, altresì, che la fondatezza della domanda risultava già dalla documentazione in atti.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente pur dolendosi della mancata ammissione della documentazione prodotta in sede di riassunzione, nonchè della errata valutazione della documentazione già in atti, non indica a quale documentazione intenda riferirsi, trascrivendone il relativo contenuto ed indicando il luogo di produzione della stessa nel corso del giudizio.

Come affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., n. 34469 del 2019).

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Inapplicabilità della norma di interpretazione agli insegnanti tecnico – pratici.

Assume il ricorrente che la disposizione richiamata non può trovare applicazione rispetto agli insegnanti tecnico – pratici.

4. Il motivo è inammissibile.

Nella sentenza di appello, si dà atto che R.V. era transitato a decorerre dal 1 gennaio 2020 da un Ente locale alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 e aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della complessiva anzianità maturata presso l’Ente locale.

5. Le censure in esame intendono mutare i fatti costitutivi del diritto ed esorbitano dai limiti di una consentita “emendati libelli”, dando luogo ad un mutamento della “causa petendi” che consiste in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, e pertanto inammissibile (Cass., n. 32146 del 2018).

Come già affermato da questa Corte, esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass., n. 32146 del 2018).

Si ha “mutatio libelli” quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, come nella specie, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., n. 1585 del 2015, n. 18275 del 2014).

Ciò, anche considerando che il ricorrente non deduce nel motivo in esame, di avere già sottoposto al giudice del merito, riproducendo l’eventuale motivo di appello, di essere insegnante tecnico-pratico a cui pertanto non andava applicata la disciplina in esame.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.500,00, per compensi professionali, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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