Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21304 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/08/2019), n.21304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18322-2018 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI,

presso lo studio dell’Avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato BRUNO MALATTIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5450/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco n. 414/2015, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2009;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il contribuente ha depositato memoria difensiva chiedendo di essere rimesso in termini con riguardo al deposito dell’istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. il contribuente ha depositato, in data 12.6.2018, istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando il pagamento ivi prescritto;

1.2. va preliminarmente rilevato che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora, entro il 10 giugno 2019, il contribuente provveda a depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

1.3. il contribuente ha omesso di provvedere tempestivamente al suddetto adempimento prospettando quanto segue: la documentazione relativa all’istanza di sospensione era stata ricevuta dall’Avvocato Mereu, difensore del contribuente con studio legale a Roma, nel pomeriggio di venerdì 7.6.2019; la notte tra la domenica ed il lunedì successivo ii difensore era stato colto da improvviso grave malore con somministrazione di sedativi e prescrizione di riposo assoluto per almeno gg. 7, come da documentazione medica allegata; di conseguenza, l’istanza di sospensione non era stata depositata tempestivamente e si chiedeva che fosse disposta la rimessione in termini ai fini del deposito della suddetta istanza;

1.4. va preliminarmente evidenziato, con riguardo al fatto che la parte sia assistita da due Avvocati, uno del Foro di Roma (Avvocato Mereu) e l’altro del Foro di Pordenone (Avvocato Malattia), che l’istanza e la relativa documentazione erano in possesso del difensore del Foro di Roma – ossia il difensore colpito da malore -che nulla poteva far supporre all’altro difensore l’incombente impeditivo ed inoltre che, anche se l’altro difensore fosse stato avvertito del grave malore, gli studi legali dei due Avvocati sono ubicati in città molto distanti tra loro (Roma-Pordenone) con impossibilità per l’altro difensore di provvedere al deposito in questione nella mattinata del 10.6.2019;

1.5. poste tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che la causa non imputabile alla parte, che consenta di accogliere l’istanza di remissione in termini, consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, nè consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. n. 15908/2006), non potendo quindi l’istanza di remissione in termini essere motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l’attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie (cfr. Cass. SU n. 32725/2018);

1.6. nel caso in esame, quindi, facendo applicazione dei suddetti principi, deve ritenersi sussistente un legittimo impedimento del difensore, stante la gravità del malore, improvviso ed imprevedibile, tale da incidere sull’attività professionale dello stesso, rendendogli impossibile il compiere atti ad essa relativi, altresì considerando che tale malore non aveva neppure consentito all’altro difensore di provvedere in sua sostituzione non essendo siti gli studi legali dei due Avvocati nella stessa città;

2. dovendo ritenersi giustificato il deposito, con due giorni di ritardo, dell’istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, con documentazione del pagamento ivi prescritto, sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa cit.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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