Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21303 del 20/10/2016

Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12524-2014 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENGHINI MARIO

21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO

147, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LULLI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1081/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Porfilio e Lullio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1081/2014 del 17/02/2014 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto con atto del 16 settembre 2011 da V.M. avverso la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, n. 326/2011, depositata in data 11 agosto 2011. Il Tribunale era stato adito da V.M. con citazione del 5 agosto 2008 rivolta nei confronti del fratello V.E., al fine di ottenere la divisione giudiziale dei beni immobili siti in località (OMISSIS), rientranti nell’eredità del genitore G., deceduto il (OMISSIS). Con la sentenza n. 326/2011 era stata accolta la domanda riconvenzionale proposta da V.E., dichiarando l’acquisto per usucapione ventennale in favore dello stesso di alcuni beni siti nel Comune di (OMISSIS), e disponendo la prosecuzione dell’attività istruttoria per la definizione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria degli altri beni. La Corte d’Appello di Roma ha affermato che l’istruttoria testimoniale espletata in primo grado aveva consentito di ritenere provato l’assunto di V.E. circa il possesso ultraventennale, continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto dell’appartamento ubicato in località (OMISSIS), sito al primo piano. identificato al catasto come particella (OMISSIS) sub (OMISSIS), nonchè dei locali al piano terra specificatamente indicati nella domanda riconvenzionale (locale con annesso forno e tettoia, cantina – grotta, legnaia e corte, identificati al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub. (OMISSIS)). I giudici del gravame hanno perciò condiviso la motivazione posta a fondamento della decisione del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, quanto al possesso esclusivo ad usucapionem dell’appartamento in capo al convenuto sin dal 1975, al compossesso degli altri locali da parte del de cuius V.G. prima della morte di questo, ed alla successione nel possesso del dante causa a far data dall’apertura della successione ex art. 1146 c.c., profilo quest’ultimo non oggetto di specifico motivo di appello e perciò ormai coperto da giudicato.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma V.M. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso V.E.. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 6 settembre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di V.M. deduce in rubrica la violazione degli artt. 2699, 2700, 2944 e 1165 c.c.: Sostiene, quindi, che entrambe le sentenze, emesse nei giudizi di primo e di secondo grado, hanno violato le citate norme sulla prova documentale. Si afferma che non è stato valutato l’atto pubblico di divisione del patrimonio ereditario del 5 ottobre 1999, prodotto da V.E., il cui contenuto la ricorrente sintetizza nella parte del ricorso relativa all’esposizione sommaria dei fatti della causa e poi in parte trascrive nel primo motivo di censura. La stessa ricorrente sostiene che tale atto pubblico costituisca riconoscimento dei suoi diritti ereditari ed è quindi incompatibile con la vantata usucapione ex adverso. Il primo motivo di ricorso si conclude con quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. del seguente tenore letterale:

“Se nel caso di specie, i giudici del merito abbiano violato, per grave omissione dei doveri di esame, gli artt. 2699 – 2700 in combinato disposto con l’art. 2944 e 1165 c.c., per avere ignorato la presenza, in atti processuali, ritualmente prodotti, (del)l’atto pubblico di divisione dei beni ereditari rep. n. (OMISSIS) depositato dal convenuto con la domanda riconvenzionale di usucapione il (OMISSIS). Inoltre, si chiede di affermare la decisorietà probatoria del documento, come prova legale vincolante per il giudizio di merito, come atto ricognitivo della comproprietà dei beni ereditati dalla ricorrente V., da parte del convenuto, prova documentale decisiva per respingere la domanda riconvenzionale di usucapione”.

1.1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, e comunque è del tutto infondato.

Deve premettersi come sia pienamente superflua la redazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., norma invocata dalla ricorrente.

Il ricorso in esame ha ad oggetto sentenza depositata il 17 febbraio 2014. L’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica “ratione temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e ciò in forza della disciplina transitoria dettata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5. Il ricorso non è, tuttavia, per ciò solo inammissibile, in quanto l’illustrazione dei motivi con la formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell’abrogato art. 366-bis c.p.c., seppur non più richiesti per impugnare un provvedimento pubblicato circa cinque anni dopo detta abrogazione, in quanto non è configurabile neppure la nullità prevista dall’art. 156 c.p.c., comma 2, nel caso in cui l’atto, munito del contenuto prescritto dalla legge, contenga al più elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16122 del 21/09/2012).

Sono poi inammissibili le censure rivolte con il ricorso per cassazione direttamente contro la sentenza di primo grado, anzichè contro quella di appello, atteso che oggetto di tale ricorso è la sentenza di secondo grado.

Il primo motivo deduce, quindi, nella sua rubrica, la violazione degli artt. 2699, 2700, 2944 e 1165 c.c., ma poi nella sua esposizione non indica le specifiche argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrasto con l’interpretazione di tali disposizioni di legge fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, quanto lamenta la mancata valutazione agli effetti probatori dell’atto pubblico di divisione del 5 ottobre 1999. Ora, perchè ricorra il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, al quale la rubrica del primo motivo fa evidentemente riferimento, occorre, piuttosto, dimostrare la sussistenza di un’erronea ricognizione interpretativa, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge. Le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso, invece, allegano un’erronea, carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze probatorie di causa, sostenendo la ravvisabilità nel menzionato documento di un riconoscimento pieno dell’asse ereditario come patrimonio comune ai due condividenti. Si tratta, allora, di una critica esterna all’esatta interpretazione delle norme sostanziali, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile, successiva alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Peraltro, la Corte d’Appello di Roma afferma in sentenza: “A fronte di tali convergenti prove testimoniali i documenti ritualmente prodotti nel precedente grado (dichiarazione di successione, sanatoria presentata dal de cuius, decreto nomina amministratore giudiziario della comunione, pagamento tasse, imposte e sanzioni successivi al decesso) non appaiono idonei a smentirne la veridicità, trattandosi di adempimenti di natura.fiscale e di pratiche amministrative non comportanti nè il riconoscimento dell’altrui diritto nè l’esplicazione di atti incompatibili con l’altrui possesso, di provvedimento giudiziario non comportante l’accertamento della contitolarità dei beni e, infine, di pagamenti successivi al compimento del ventennio e perciò stesso irrilevanti ai fini invocati”.

Della questione della valenza probatoria di questo atto pubblico di divisione per Notaio Va. del (OMISSIS) non vi è, quindi, alcun cenno nella sentenza della Corte d’Appello di Roma. E, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia menzione nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di indicare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Il primo motivo di ricorso qui in esame, invece, non specifica nemmeno se la compiuta valutazione probatoria di tale atto pubblico di divisione, che si lamenta omessa della Corte di Roma, fosse stata oggetto di uno o più motivi di appello.

In ogni caso, è determinante osservare come, anche ad intendere il primo motivo di ricorso quale denuncia di un vizio di motivazione per l’omessa valutazione dell’atto pubblico di divisione, il contenuto di tale documento, parzialmente riprodotto in ricorso, secondo quanto imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non rivela alcuna decisività con riferimento ai fatti da provare (controllo che questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, non potendo sopperire alle sue lacune con indagini integrative). Non emerge, infatti, per quanto esposto in ricorso, che l’atto di divisione recasse un contenuto assolutamente ed inequivocamente incompatibile con la pretesa di usucapione vantata da V.E. con riferimento specifico all’appartamento ubicato in località (OMISSIS), ed ai locali al piano terra, sì da valere come rinuncia tacita del medesimo ad avvalersi della causa di acquisto della proprietà esclusiva di quei beni.

2. Il secondo motivo di ricorso attiene a violazione degli artt. 113-115 e 116 c.p.c. La censura è così spiegata: “Oltre alle violazioni delle norme di diritto sostanziale, rilevate nel 1^ motivo, per cui non si è giudicato secondo diritto, come prescrive l’art. 113, ambedue le sentenze (omologhe) di merito, hanno escluso di porre a fondamento di esse i documenti di prova scritta, richiamati ed integrati nell’ atto di divisione, come la Denuncia di successione – la Domanda di sanatoria del de cuius (unica per tutti fabbricati di Via (OMISSIS) per lo stesso numero di protocollo progressivo) – il Permesso a costruire in sanatoria che conclude l’iter della pratica per alcuni locali ad uso diverso, fatto che spiega perchè l’atto di divisione non era stato esaustivo alla data 05/10/1999”. La ricorrente sostiene che queste prove dovevano essere poste a fondamento della decisione. Si richiama ancora l’atto pubblico di divisione del (OMISSIS) e la sua valenza ricognitiva dell’altruità dei beni ereditari. Viene denunciata la falsità del testimone S., il quale aveva riferito che il primo piano dell’appartamento fosse stato costruito dopo il matrimonio di V.E. con la sorella dello stesso S., ovvero dopo il 1975, circostanza smentita dai documenti, i quali fanno risalire l’immobile a prima del 1 settembre 1967.

2.1. Anche questo secondo motivo è in parte inammissibile, e comunque è infondato. Analogamente al primo motivo di ricorso, in esso si deduce sub specie di violazione di norme sostanziali (artt. 2699, 2700, 2944 e 1165 c.c.) quella che è, in realtà, un’ipotetica omessa, erronea o contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie.

La Corte d’Appello di Roma ha sostenuto che tutti i testimoni escussi avessero concordemente dato atto della circostanza relativa all’avvenuta realizzazione, ad opera de cuius V.G., padre dei contendenti, dell’appartamento al primo piano, in vista del prossimo matrimonio del figlio e al precipuo fine di destinarlo ad abitazione del nuovo nucleo familiare, smentendo cosi l’assunto del comodato dell’immobile concesso dal padre al figlio ed avvalorando quello di una possibile donazione. La Corte di merito richiama, quindi, le dichiarazioni rese dai testimoni N. ed Sc.Em., P.R., V.E., cugino dell’omonimo convenuto, S.L., relative all’utilizzo, uti dominus, dell’appartamento al primo piano da parte del medesimo convenuto sin dal 1975 (epoca del suo matrimonio) e dell’assoluta mancanza di ingerenza da parte del de cuius, per tutto il periodo antecedente il decesso di quest’ultimo, avvenuto nel (OMISSIS). Quanto ai locali a piano terra (non oggetto, peraltro, di motivo di appello quanto alla successione nel possesso di V.E. al padre G.), la Corte di Roma afferma che i testimoni avessero riferito che, finchè era in vita il padre, gli stessi non erano chiusi a chiave e venivano utilizzati dal predetto e dal figlio congiuntamente, mentre, dopo la morte di G., E. li aveva utilizzati in via esclusiva, provvedendo ad effettuare i lavori di rifacimento della cantina, del tetto e della grotta. La Corte d’appello aggiunge che la stessa V.M., in sede interrogatorio formale, aveva confermato che l’appartamento di Via (OMISSIS) era stato sin dal 1975 abitato dal fratello E. e dalla sua famiglia (sia pur aggiungendo che ciò avvenisse a titolo di comodato) e di non aver mai detenuto le chiavi di tale fabbricato.

Deve del resto evidenziarsi come l’accertamento relativo al possesso “ad usucapionem”, alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell’usucapione, rimane devoluto al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, ove, come nel caso in esame, congruamente motivato ed immune da vizi giuridici. Pure questo secondo motivo di ricorso fraintende i limiti del controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato a questa Corte, sollecitando un’ulteriore valutazione delle istanze e delle argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero delle emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, e così prospettando una sequela di censure volte esclusivamente a contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni fattuali diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata.

E’ indicativa di quanto appena motivato la deduzione che la ricorrente pone a riguardo della falsità della dichiarazione del teste S., essendo il dato dell’intrinseca veridicità delle deposizioni testimoniali rimesso alla libera valutazione del giudice del merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità, se non per omessa motivazione sul punto.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 11 disp. att. c.c. e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., come modificato dalla L. n. 134 del 2012, e dell’art. 88, in combinato disposto con l’art. 96 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 1. Questo motivo si riferisce alla parte della sentenza d’appello che dichiara inammissibile la scrittura privata del (OMISSIS), a prescindere dalla sua indispensabilità, ed applica l’art. 345 c.p.c., come modificato dalla L. n. 134 del 2012, art. 54 a giudizio di appello introdotto con atto del 16 settembre 2011. Si deduce anche la non imputabilità del ritardo nel deposito in primo grado di tale scrittura, essendo Mirella V. in cattivo stato di salute, comprovato da certificazione medica. Si afferma che il documento fosse “scomparso” in primo grado, giacchè sottratto dal fascicolo di parte e perciò era stato riproposto in appello. Il motivo viene concluso anche qui con quesiti di diritto, che si seguito si riportano integralmente:

“a) Se la Corte di Appello ha falsamente ed erroneamente applicato l’art. 345 c.p.c. in modo retroattivo rispetto alla L. n. 134 del 2012, atteso che la causa V. è stata iscritta a ruolo netti anno 2011 e la legge è stata pubblicata in G.U. l’11/8/2012 per cui la Corte ha violato l’art. 11 disp. gen. che dispone solo per l’avvenire.

b) Se per il combinato disposto degli artt. 96 – 88 c.p.c., il convenuto abbia violato l’obbligo di agire in giudizio, con lealtà, probità e buona fede, per gli esposti motivi di fatto e di diritto e se la scrittura privata del (OMISSIS) possa e debba essere acquisita agli atti del presente giudizio in quanto il ritardo nel deposito della stessa non è imputabile alla parte attrice come certificato da documentazione medica. (Doc. n. 18).

e) Se conseguentemente le sentenze parziali n 326/11 e 1081/14, siano revocabili ex art. 395 c.p.c., n. 1, per essere “effetto di dolo” da parte del convenuto nei confronti della ricorrente, come dimostrato dalle prove scritte sopra menzionate che costituiscono controprova del possesso ad usucapionem e la prova del dolo del predetto V. e delle mendaci dichiarazioni dei suoi testi, “concordi” nell’affermare il falso in giudizio civile.

d) Se da parte del procuratore di parte attrice, sussistano elementi di dolo e di colpevolezza, tali da giustificare l’ applicazione dell’ art. 88 c.p.c. da parte del giudice di 1^ grado, alla luce delle ragioni in fatto e diritto, sopra espresse, anche a tutela della dignità professionale e dell’integrità morale del predetto, ingiustamente accusato di dolo ed inganno nella vicenda della scrittura privata del (OMISSIS), dal procuratore di parte convenuta, tesi recepita in toto nella sentenza n. 326/11 e 1081/14 della Corte di Appello”.

3.1. Il motivo è infondato.

Va ribadito quanto detto a proposito del secondo motivo circa la superfluità della redazione del quesito di diritto ai sensi dell’abrogato art. 366 bis c.p.c.

Della scrittura privata del (OMISSIS), cui si riferisce il terzo motivo di ricorso, si discute a pagina 2 dello stesso atto. Vi si spiega che essa venne firmata dai contendenti dinanzi al Notaio Va. (il quale stipulò l’atto pubblico di divisione avente pari data), e che fu voluta proprio da V.E. per convenire con la sorella che “nella futura divisione al sig. V.E. venga attribuita in piena proprietà l’abitazione sita in via (OMISSIS), n. 5”. Tale scrittura privata non venne, tuttavia, prodotta dalle parti nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., come precisa la stessa ricorrente. Con riguardo ad essa, la Corte d’Appello di Roma scrive in sentenza: “Correttamente poi il Tribunale ha rilevato la mancata produzione della scrittura privata nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., oltre che il mancato rinvenimento della stessa nel fascicolo e in ragione di ciò ha trasmesso gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. In applicazione dei principi generali deve quindi ritenersi, a prescindere dalla sua indispensabilità ai fini della decisione, la inammissibilità della predetta scrittura privata della quale non è provato che la mancata produzione net precedente grado sia dipesa da cause non imputabili all’attrice (v. art. 345 c.p.c. testo modificato in seguito ala soppressione dell’ inciso relativo all’indispensabilità dei documenti conseguenti all’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012)(…)”.

Trova qui applicazione, ratione temporis (ma non in forza dell’art. 11 disp. att. c.c., impropriamente invocato dalla ricorrente, quanto del regime transitorio dettato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), la disciplina di produzione dei nuovi documenti in appello recata dall’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione anteriore alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, trattandosi di giudizio di appello introdotto con citazione di cui era stata richiesta la notificazione ben prima dell’11 settembre 2012.

Pur ravvisandosi, quindi, l’error in procedendo della Corte d’Appello di Roma, la quale ha valutato la produzione documentale alla stregua della sopravvenuta più restrittiva formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, qui non operante, non di meno, in base all’art. 111 Cost., comma 2, e art. 384 c.p.c., comma 4, può omettersi la cassazione con rinvio sul punto della sentenza impugnata ed esaminarsi il merito del terzo motivo ricorso, in quanto esso pone una questione comunque infondata, tale da rendere inutile il ritorno della causa in sede di rinvio.

Deve, infatti, comunque negarsi la sussistenza dell’indispensabilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella disciplina, “ratione temporis” applicabile, della scrittura privata del (OMISSIS), in quanto, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, tale eventuale indispensabilità di un documento nuovo è suscettibile di valutazione dal giudice dell’appello solo se la sua ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e non già quando, come nel caso di specie, tale documento sia già stato depositato in primo grado e la relativa produzione sia stata dichiarata inammissibile per tardività, senza peraltro, che, per quanto risulti, venisse formulata istanza di rimessione in termini ai sensi dell'(allora vigente) art. 184-bis c.p.c. e senza che sia stato proposto specifico motivo di appello in ordine alla declaratoria di inammissibilità resa dal primo giudice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7410 del 14/04/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24606 del 20/11/2006).

Può pure aggiungersi che, al pari che nel primo motivo, manca la specificazione dell’esatto contenuto della scrittura privata, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, specificazione necessaria per valutare comunque la decisività del documento.

Ancora una volta inammissibili sono le critiche direttamente portate avvero la sentenza di primo grado, anzichè avverso quella d’appello, unico oggetto del ricorso per cassazione.

L’indagine sul comportamento della parte in relazione all’osservanza dei doveri di lealtà e probità processuale, a sua volta, attiene al puro merito e non è denunciabile in sede di legittimità.

Le considerazioni contenute nel terzo motivo circa il dolo processuale della controparte sono, infine, deducibili quali ragioni di revocazione della sentenza di merito, e non possono ammettersi nel ricorso per cassazione, che deve limitarsi a sollecitare il controllo di legittimità sulla decisione medesima sulla base delle tassative categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.

4. Il quarto motivo di ricorso censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). Si afferma che “le sentenze di merito di 1 e 2 grado, impugnate dinanzi a codesta Corte, in quanto omologhe nel loro contenuto e nel loro esito finale, “aut saputi stabunt aut simul cadent”. Per la ricorrente V. esse vanno cassate senza rinvio e quindi revocate in loto, per le ragioni in diritto sopra espresse, riconducibili a gravi errori “in iudicando” ed “in procedendo”. Esse vanno censurate anche per gravi motivi di fatto, ravvisabili sostanzialmente nel comportamento processualmente doloso del convenuto per avere strumentalizzato l’istituto dell’usucapione a scopo illecito al fine di appropriarsi indebitamente ed illegalmente dei beni ereditari della sorella, di cui è stata chiesta la divisione giudiziale nella causa R.G. 919/08 dinanzi al Tribunale di Tivoli (…). Si critica ancora la prova testimoniale e si insiste che “la verità dei fatti è contenuta, quindi, nell’atto pubblico di divisione, che a sua volta integra la denuncia di successione e la sanatoria edilizia. L’atto di divisione costituisce una confessione extra-giudiziale del convenuto fatta in tempo non sospetto e tale da rendere incompatibile il possesso ultraventennale ad usucapionem”.

4. Questo quarto motivo è inammissibile.

Trova qui applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b) suddetto D.L. n. 83.

Come autorevolmente interpretato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, il riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, onera il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Il quarto motivo di ricorso, invece, si sforza di contrappone le circostanze di fatto che la ricorrente trae da alcune risultanze istruttorie alla avverse prove valorizzate dal giudice del merito, così richiedendo inammissibilmente un sindacato in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria.

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controriccorrente.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA