Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21303 del 14/09/2017
Cassazione civile, sez. un., 14/09/2017, (ud. 20/06/2017, dep.14/09/2017), n. 21303
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6535/2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dalla CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE SICILIANA, con ordinanza n. 26/2016 depositata il 15/02/2016
nella causa tra:
M.F., S.L., P.C. nella qualità
di erede di P.A., P.M.G.,
P.C.E. nella qualità di eredi di P.P.,
I.A., MA.AN., G.A., A.V.,
D.G., C.C., T.S., DA.FR., I.L.
nella qualità di titolare della pensione di reversibilità ed erede
di m.g., m.a., ma.an., m.i.
nella qualità di eredi di m.g.;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase –
contro
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI;
– resistente non costituitosi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice
ordinario ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge.
Fatto
RILEVATO
che la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza dell’11.3.2016, ha premesso che alcuni dipendenti dell’Ente Acquedotti Siciliani (Eas), in servizio o a riposo, avevano proposto ricorso al TAR di Palermo per ottenere l’applicazione degli aumenti stipendiali previsti dalla L.R. n. 19 del 1991 e dal D.P.Reg. 31 gennaio 1993;
che il giudice adito aveva accolto solo la domanda dei dipendenti in servizio, mentre aveva declinato la propria giurisdizione nei confronti degli impiegati già collocati a riposo, affermando quella del giudice contabile;
che a seguito di delibera di riliquidazione da parte dell’EAS del trattamento pensionistico, inclusiva dei benefici controversi, in favore di coloro che erano già in quiescenza, il Commissario Liquidatore, con Delib. 14 novembre 2006, sospendeva i pagamenti, cosicchè alcuni di essi (o i loro aventi causa) proponevano diversi ricorsi innanzi al giudice del lavoro, il quale dichiarava di essere sprovvisto di giurisdizione, affermando che questa apparteneva al giudice amministrativo in sede di ottemperanza;
che il TAR di Palermo, adito quale giudice dell’ottemperanza, per il preteso inadempimento della propria sentenza n. 3407/02, dichiarava inammissibile il gravame, affermando che la questione avrebbe dovuto essere affrontata in sede di giudizio di cognizione; che la Corte dei Conti ha posto la questione di giurisdizione ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, ritenendo che la stessa appartenga al giudice ordinario;
che il Procuratore Generale ha chiesto che questa Corte, a Sezioni Unite, dichiari in camera di consiglio la giurisdizione del giudice ordinario ed emetta i conseguenti provvedimenti di legge.
Diritto
CONSIDERATO
che ai fini della decisione è necessario acquisire la copia della sentenza del giudice del lavoro, nonchè di quella emessa dal T.A.R. di Palermo, sentenze, queste, attraverso le quali ognuno dei predetti giudici ha declinato la propria giurisdizione;
atteso che tali sentenze sono state richiamate nell’ordinanza con la quale la Corte dei Conti ha posto la questione della giurisdizione.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la Cancelleria richieda alla Cancelleria della Corte dei Conti ed al difensore costituito per le parti nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti la copia delle sentenze dl giudice ordinario e del TAR di Palermo declinatorie della loro giurisdizione richiamate nell’ordinanza della Corte dei Conti.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017