Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21303 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 05/10/2020), n.21303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 961-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

RACCHIA 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NACCARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO MANCUSO;

– ricorrente –

contro

A.S.T. – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI TRIGONA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52477/2013 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositata il 17/12/2014, R.G.N. 829/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con ordinanza emessa il 30 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte d’appello di Palermo dichiara inammissibile l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del locale Tribunale n. 52477/2013;

che la Corte d’appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il Tribunale di Palermo con la suindicata sentenza ha respinto la domanda del P. diretta ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti);

b) è pacifico che il P. non ha i requisiti di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 18, comma 2, che erano quelli richiesti dal bando di selezione cui ha partecipato;

c) l’asserito errore nell’individuazione del concorso per il quale possedeva i requisiti non è giustificato, dato il contenuto dei bandi, e, comunque, non può produrre l’effetto di costituire il rapporto di lavoro;

d) infatti, anche se sussistesse la nullità del bando potrebbe comportare solo conseguenze risarcitorie che non sono state chieste;

e) pertanto, l’appello non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;

che la suindicata sentenza del Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso con analoga motivazione;

che avverso i due suddetti provvedimenti P.A. propone ricorso affidato a dieci motivi;

che la AST resiste, con controricorso;

che entrambe parti depositano anche memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è articolato in dieci motivi;

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dell’art. 97 Cost. e della L. n. 241 del 1990, art. 1, nonchè dei principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, per non avere il Giudice dato rilievo alla deduzione del P. secondo cui egli è stato indotto in errore dalla AST, che ha bandito due analoghe procedure concorsuali riservate rispettivamente ai soggetti di cui all’art. 8 e a quelli di cui all’art. 18 della L. n. 68 del 1999, tutti appartenenti alle “categorie protette” per l’Ufficio Provinciale del Lavoro, sicchè l’Azienda avrebbe dovuto procedere all’assunzione del ricorrente risultato vincitore del concorso cui aveva partecipato, posizionandosi al primo posto della graduatoria;

che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 113 c.p.c., da parte sia del Tribunale sia della Corte d’appello, per mancata qualificazione come scusabile dell’errore commesso dal ricorrente nel compilare la domanda per il concorso bandito per i soggetti appartenenti alle “categorie protette” anzichè quello per i disabili (per cui aveva titolo);

che con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., da parte sia del Tribunale sia della Corte d’appello, per mancata valutazione delle prove offerte dal ricorrente a supporto della scusabilità dell’errore, volte a dimostrare anche la sostanziale unicità dei due concorsi svoltisi nello stesso luogo, con la medesima Commissione esaminatrice e con le stesse prove di esame, conclusisi con la pubblicazione di due graduatorie dalle quali risulta che il ricorrente, oltre ad essere il primo del concorso cui ha partecipato, ha avuto la votazione più alta di tutti i concorrenti di entrambi i concorsi, circostanze non contestate dalla AST;

che con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 3 e 18, per non avere il Tribunale dato rilievo al fatto che la AST, senza alcuna valida ragione, ha previsto due diversi bandi di concorso destinati a persone appartenenti alle “categorie protette” sulla base di una distinzione tra disabili di cui all’art. 8 della suddetta legge e altri soggetti contemplati nell’art. 18, comma 2, della legge stessa che si pone in contrasto con l’intento del legislatore di stabilire per tutti i soggetti indicati nell’art. 1 della legge un’unica lista, eliminando le molteplici liste previste dalla precedente legislazione;

che, inoltre, il concorso cui il ricorrente ha partecipato doveva prevedere una quota di riserva per gli invalidi, tanto più che essendo la AST una società per azioni a partecipazione interamente regionale per le assunzioni deve applicare la procedura dell’evidenza pubblica e quindi anche la L. n. 68 del 1999, art. 16, che stabilisce che i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego da qualsiasi Amministrazione siano banditi;

che con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, art. 16, commi 1 e 2, per non avere il Tribunale considerato che i disabili possono partecipare a qualsiasi pubblico concorso, sicchè il P. poteva partecipare al concorso che ha superato e, d’altra parte, la AST non poteva bandire tale concorso senza prevedervi la partecipazione dei disabili;

che con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., per mancanza di motivazione della decisione del Tribunale laddove in essa si è esclusa l’illegittimità della mancata assunzione del ricorrente per il fatto che questi non avrebbe potuto rivendicare alcun vantaggio da una selezione alla quale non ha partecipato, senza considerare che nella sostanza il concorso era unico, che il P. è risultato il primo nella graduatoria,i2e concorso vinto ma ha anche conseguito il punteggio più alto tra i partecipanti ad entrambe le selezioni (come è pacifico fra le parti) e che quindi essendo inserito nella graduatoria finale ed essendo stato proclamato vincitore con determina del direttore generale della AST aveva diritto di essere assunto;

che con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1375 c.c., per la statuizione con la quale il Tribunale ha affermato che nella specie si sarebbe potuta configurare solo una responsabilità precontrattuale della AST, mentre per effetto della compilazione della graduatoria l’Azienda aveva una responsabilità di tipo contrattuale all’assunzione, sulla base del principio di buona fede;

che con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 68 del 1999, art. 3, per non avere il Tribunale valutato che la distinzione operata dalla AST con i due bandi in oggetto è in contrasto con l’art. 3 richiamato e con la conseguente giurisprudenza che contemplano le “categorie protette” tutte insieme sia pure con diverse percentuali per la riserva, di conseguenza il ricorrente nel presentare la domanda per gli appartenenti alle “categorie protette” non ha commesso alcun errore, essendo stata la AST a non rispettare la legge bandendo due diversi concorsi per soggetti tutti tutelati dalla L. n. 68 del 1999;

che con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè sia il Tribunale sia la Corte d’appello non si sono pronunciati sulle domande del ricorrente relative alla illegittimità della scelta della AST di bandire due concorsi anzichè un concorso unico;

che con il decimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè sia il Tribunale sia la Corte d’appello non si sono pronunciati sull’eccezione decisiva del ricorrente secondo cui i disabili possono partecipare a qualsiasi pubblico concorso, sicchè comunque anche a voler ritenere che i concorsi fossero distinti il ricorrente essendo vincitore del concorso al quale ha partecipato dovrebbe comunque essere assunto;

che l’esame dei motivi – da effettuare congiuntamente data l’intima connessione delle censure – porta alla complessiva inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

che, in ordine logico-giuridico, vanno preliminarmente dichiarate inammissibili le seguenti censure:

a) la denuncia di violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, contenuta nel primo motivo;

– va, infatti ricordato che – per costante orientamento di questa Corte assurto al rango di “diritto vivente” – nel rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubbliche Amministrazioni non può trovare applicazione la L. n. 241 del 1990, sui procedimenti amministrativi, che è diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, perchè il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla Contrattazione collettiva di settore nonchè dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni (fra le tante: Cass. 28 luglio 2003, n. 11589; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25761; Cass. 22 agosto 2013, n. 19425);

– questo porta all’inammissibilità della censura in quanto è altrettanto fermo l’orientamento secondo cui anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere “decisivo”, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente, sicchè l’invocazione di una norma inapplicabile esclude tale decisività della censura e, dunque, lo stesso interesse a proporla (vedi, per tutte: Cass. 13 agosto 2019, n. 21377; Cass. 21 gennaio 2004, n. 886; Cass. 5 giugno 2007, n. 13184; Cass. 5 maggio 1995, n. 4923);

b) le censure di carattere non processuale proposte avverso la ordinanza della Corte d’appello, quali sono quelle di cui al secondo motivo con le quali si lamenta la mancata qualificazione, anche da parte della Corte territoriale, come scusabile dell’errore commesso dal ricorrente nel compilare la domanda per il concorso bandito per i soggetti appartenenti alle “categorie protette” anzichè quello per i disabili;

– per costante indirizzo di questa Corte l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (vedi, per tutte: Cass. SU 2 febbraio 2016, n. 1914);

– nella specie è evidente che la censura – anche se impropriamente formulata come violazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, – si riferisce ad una valutazione effettuata dai Giudici del merito nell’ambito della ricostruzione dei fatti da questi operata;

c) il terzo motivo con il quale si deduce la violazione (sia da parte del Tribunale, sia da parte della Corte d’appello) degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata valutazione delle prove offerte dal ricorrente a supporto della scusabilità dell’errore in oggetto;

– infatti, le suddette censure nella sostanza si risolvono in una inammissibile contestazione della decisione, rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, in materia di assunzione e valutazione delle prove, decisione che, com’è noto, è eventualmente censurabile in sede di legittimità, non sotto il profilo della violazione di legge ma sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti attualmente previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5;

– è, infatti, jus receptum che il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 21 agosto 2019, n. 21569; Cass. SS.UU. 5802/1998 e 24148/2013; Cass. 18119/2008, 1014/2006, 15355/2004, 1892/2002);

– in particolare, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una asseritamente erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fra le tante: Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. n. 27000 del 2016);

che con tutte le rimanenti censure si contesta, sotto plurimi profili, l’interpretazione data dai giudici del merito al bando di selezione cui il ricorrente ha partecipato – che ha portato alla statuizione di mancanza nel P. dei requisiti di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 18, comma 2, che erano quelli richiesti dal bando stesso – anche in correlazione con l’altro coevo e analogo bando pubblicato dalla stessa AST per una selezione riservata ai soggetti di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8, per la quale il P. non ha presentato domanda, pur avendone pacificamente i requisiti;

che tutte le indicate censure sono inammissibili perchè mal formulate, per due principali ragioni;

che, in primo luogo, le censure sono state proposte senza che sia stato osservato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali – anche per argomentare un vizio di violazione di norme di diritto – è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo ad allegarli al ricorso o, quanto meno, a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonchè per valutarne la corretta allegazione agli atti (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553);

che, nella specie, pur risultando allegati i due suindicati bandi di selezione, tuttavia non vengono riportati nel ricorso le parti dei bandi medesimi che il ricorrente assume che sarebbero state erroneamente interpretate dai Giudici del merito;

che, in secondo luogo, va considerato che l’interpretazione degli atti unilaterali (quali sono i bandi di cui si tratta) è attività riservata al giudice del merito, che non può essere sindacata in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., applicabili in forza del rinvio operato dall’art. 1324 c.c., ma in tal caso il ricorso non può limitarsi a prospettare un’interpretazione difforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo, invece, individuare le norme asseritamene violate e i principi in esse contenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (vedi, di recente: Cass. n. 6594/2018 e Cass. n. 15350/2017);

che nel presente ricorso ci sì si limita a sostenere reiteratamente l’erroneità della interpretazione offerta dai Giudici del merito ma non lo si fa in conformità con i suindicati principi, visto che neppure si richiamano i criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., applicabili agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., come si è detto (fra le altre: Cass. 15 febbraio 2019, n. 4618; Cass. 19 novembre 2018, n. 29776);

che, in sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che la novità e la complessità delle questioni trattate costituiscono idonee ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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