Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21302 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 20/10/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18203/2012 proposto da:

N.F., A.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

MAZZETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA;

– ricorrenti –

contro

N.L., N.M., N.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PO 43, presso lo studio dell’avvocato

CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO

SIRENA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 612/2011 della COREE D’Appello di GENOVA,

depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Mazzetti e Morganti, per delega dell’avvocato

Sirena;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con citazione del 21 gennaio 1991 N.G., N.L. e N.P. (al quale ultimo succedeva, poi, nel corso del giudizio, N.M.) convenivano davanti al Tribunale di Massa A.I. e N.F., domandando la divisione delle comunioni ereditarie di B.E. e di N.S. (genitori di N.G., N.L., N.P. e No.Pe., quest’ultimo a sua volta deceduto, lasciando quali eredi A.I. e N.F.), previa collazione delle donazioni effettuate in favore di No.Pe., dante causa dei convenuti, nonchè rendiconto dell’amministrazione dei beni ereditari da questi posseduti. Dopo una prima sentenza non definitiva del 27 ottobre 1992, il Tribunale di Massa pronunciava sentenza sempre non definitiva n. 58/2008 in data 23 gennaio 2008, con la quale rigettava la domanda proposta dagli attori N.G., N.L. e N.P. nei confronti dei convenuti A.I. e N.F. limitatamente all’eredità di N.S., disponendo il prosieguo istruttorio della causa. 11 Tribunale assumeva che il testamento olografo in favore di beneficiari diversi dagli attori, allegato dai convenuti, escludesse la successione legittima posta a fondamento della domanda di divisione. Il giudice di primo grado condivideva, inoltre l'”eccepita tardività della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie… in ordine alla quale non risulta, anche implicitamente, alcuna accettazione del contraddittorio da parte dei convenuti”. Il Tribunale, inoltre, evidenziava la diversità delle azioni di divisione e di riduzione, sì che non potesse intendersi la seconda implicita nella prima.

Veniva proposto appello il 20 febbraio 2009 da N.G., N.L. e N.M. (quest’ultima, erede del defunto N.P.), col quale si lamentava dagli appellanti di essere stati esclusi dalla successione di N.S., sull’assunto che quest’ultimo avesse istituito sua unica erede la nuora A.I., con testamento del (OMISSIS) riconosciuto autentico mediante accertamento peritale, e si contestava altresì la declaratoria di tardività e di inammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima, formulata in subordine dagli attori.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 612/2011 del 9 giugno 2011, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Massa del 23 gennaio 2008, dichiarava l’ammissibilità dell’azione di riduzione esercitata da N.G., N.L. e N.M. con riguardo all’eredità di N.S. oggetto di domanda di divisione, disponendo la prosecuzione del giudizio. La Corte di Genova, in particolare, riteneva infondato il motivo di gravame relativo alla non autenticità ed ai vizi del testamento olografo (OMISSIS), mentre accoglieva la censura mossa dagli appellanti in ordine al punto della sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva e inammissibile la loro azione di riduzione per lesione di legittima. Condivisa l’impostazione secondo cui le azioni di divisione e di riduzione possono coesistere nel medesimo giudizio, ma l’una non può ritenersi implicitamente contenuta nell’altra, in assenza della sua espressa e puntuale formulazione, la Corte di Genova attribuiva rilievo decisivo alla circostanza che le questioni inerenti all’esistenza ed agli effetti dell’olografo di N.S. fossero state introdotte nel presente giudizio soltanto con la costituzione di A.I. e di N.F. (essendo stato il testamento pubblicato, peraltro, dopo oltre quattro anni dalla morte del suo autore, e dopo la notifica della domanda di divisione introdotta da N.G., L. e P.). Dai verbali del giudizio di primo grado, la Corte d’appello rilevava che la costituzione dei convenuti era avvenuta alla prima udienza, svoltasi il 9 aprile 1991, e che la difesa degli attori avesse chiesto ed ottenuto un rinvio per esame al 9 luglio 1991; in questa seconda udienza gli stessi attori depositarono una memoria nella quale, a pagina 3, facevano valere, “nell’ipotesi contestata di esistenza e validità del preteso testamento”, la loro veste di eredi legittimari, intendendo essi “esercitare, come esercitano, l’azione di riduzione”, quantomeno in tale veste “titolari del diritto a chiedere la divisione”. Per la Corte di Genova, la proposizione dell’azione di riduzione costituì, perciò, “reazione necessaria alla produzione in giudizio da parte degli avversari del testamento appena pubblicato, e da essi quindi legittimamente ignorato”, concludendosi, pertanto, che tale domanda “venne dai suddetti ritualmente e tempestivamente avanzata, nella prima difesa utile al deposito del testamento da parte dei convenuti”.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova N.F. e A.I. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui resistono con controricorso V.M.M., quale erede di N.G., N.L. e N.M.. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Nella memoria presentata, in particolare, dai ricorrenti N.F. e A.I. in data 29 luglio 2016, è stato dedotto che la Corte d’Appello di Genova ha deciso il giudizio in esame con sentenza definitiva n. 1454/2013 del 19 dicembre 2013, allegata in copia, rigettando la domanda di riduzione. Avverso questa sentenza N.G., N.L. e N.M. hanno proposto ricorso per cassazione, pendente con numero R.G. 411/2015, e viene perciò chiesta la riunione dei due procedimenti.

L’istanza di riunione tra il presente giudizio e quello introdotto ricorso numero R.G. 411/2015 merita di essere accolta. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello – previsto dall’art. 335 c.p.c. – della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3202 del 10/05/1983).

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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